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Registro Imprese

pubblicato il 14/10/2010 15:55, ultima modifica 18/09/2023 16:53

Il Registro delle Imprese, previsto dall’art. 2188 C.C., è un pubblico registro, nel quale si devono iscrivere tutti gli imprenditori. E’ stato effettivamente istituito presso la Camera di Commercio con l’art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580/93 e reso operativo a decorrere dal 19 febbraio 1996  con il  DPR 7 dicembre 1995, n. 581 contenente il regolamento di attuazione.

L’Ufficio Registro delle Imprese è  retto da un conservatore nominato dalla Giunta camerale nella persona del Segretario Generale, ovvero di un dirigente della stessa Camera di Commercio.
Il pubblico registro è sottoposto al controllo di un giudice a ciò delegato dal presidente del Tribunale del capoluogo di provincia.

Chi si deve iscrivere

Sono obbligati ad iscriversi tutti gli imprenditori  che svolgono una delle seguenti attività:

  • produzione di beni e servizi;
  • intermediazione nella circolazione dei beni;
  • attività di trasporto di cose e di persone per terra per acqua e per cielo;
  • attività bancaria ed assicurativa;
  • attività ausiliaria delle precedenti (agenzia, mediazione, ecc.);
  • attività agricola (*).
    (*) L'iscrizione è facoltativa se il volume d’affari dell’anno precedente è inferiore a 2.528,28 euro. Tale importo è aumentato a 7.746,85 euro se l’azienda agricola è situata in un comune montano fino a 1000 abitanti o in una zona omogenea montana fino a 500 abitanti.

 

Come è costituito

Il Registro delle Imprese è composto da una “Sezione ordinaria” e più “Sezioni speciali”.

Nella sezione ordinaria sono tenuti ad iscriversi:

  • Imprenditori commerciali individuali (art. 2082 Cid. Civ.);
  • Società in nome collettivo;
  • Società in accomandita semplice;
  • Società per azioni;
  • Società a responsabilità limitata;
  • Società cooperative;
  • Società consortili;
  • Consorzi con attività esterna;
  • Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.);
  • Aziende speciali e consorzi fra enti locali, previsti dal D.lgs. 267/2000;
  • Società estere, esclusivamente nel caso di apertura di una sede secondaria o di svolgimento dell’attività principale in Italia. La società estera che invece apre una semplice unità locale in Italia presenta denuncia al Repertorio Economico Amministrativo;
  • Associazioni ed altri enti od organismi che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa;
  • Enti pubblici economici (aventi per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale)

Nelle sezioni speciali sono obbligati ad iscriversi:

  • I piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c.
  • Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 cod.Civ;
  • Le società semplici di cui all’art. 2251 cc.;
  • Le imprese artigiane disciplinate dalla L. 443/85;
  • Le società tra avvocati ai sensi del D.lgs. 96/2001;
  • Impresa Sociale istituita con  Dlgs 24 marzo 2006 n. 155;
  • Le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497-bis Cod.Civ.

Tipologie di pubblicità dell'impresa

La pubblicità legale dell’impresa, conferita dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, è riconducibile ad una triplice tipologia:

  1. pubblicità costitutiva: ricorre nei casi in cui l’iscrizione di un determinato atto o fatto giuridico nel Registro delle Imprese è requisito necessario ed indispensabile per la sua esistenza (es. atto costitutivo/modificativo di società di capitale);
  2. pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.): ricorre nei casi in cui l’iscrizione nel Registro rende opponibile ai terzi l’atto o il fatto del quale è stata data pubblicità. L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta (es. atto costitutivo/modificativo società di persone);
  3. pubblicità notizia: ricorre nei casi in cui l’iscrizione nel Registro delle Imprese ha una funzione solo informativa; consente cioè di rendere noti determinati fatti, senza però connettervi alcun particolare effetto riguardo all’efficacia giuridica della notizia.

Il REA (Repertorio Economico Amministrativo)

E’ previsto dalla legge 580/1993 e dal DPR 581/1995, è una anagrafe che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo, riferite sia a  soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, sia  alle imprese iscritte nel pubblico registro.

 

Procedure di iscrizione e registrazione

L’iscrizione si deve effettuare al momento della nascita entro 30 giorni dall'evento per le imprese individuali, mentre per le società avviene secondo i termini e le modalità previste dal Codice Civile per ogni forma giuridica. Nel Registro si devono inoltre annotare tutte le successive modificazioni che possono intervenire nella vita di un’impresa fino alla cessazione dell’attività.

Annesso al Registro delle imprese è il REA, Repertorio delle notizie economiche ed amministrative, che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo attinenti solo ad alcuni soggetti.

Dal 1° aprile 2010 tutte le imprese - sia individuali che societarie - devono obbligatoriamente espletare gli adempimenti attinenti al Registro delle imprese (iscrizione, modifica, cessazione) per via telematica o su supporto informatico, tramite la procedura ComUnica.

Se la pratica risulta regolare l’ufficio provvede all’istruttoria e definizione della procedura entro 5 giorni dalla protocollazione.

In caso di  mancanza dei requisiti minimi previsti (es: carenza Scia per attività regolamentate) per cui non è possibile sanare l’irregolarità, la pratica viene immediatamente rifiutata.

Di regola, se la pratica non è completa o la modulistica è non è stata compilata secondo le istruzioni, il procedimento viene sospeso e richiesto, con la stessa modalità telematica, di integrare/rettificare l’istanza/denuncia.

Il rifiuto avviene ai sensi dell’art. 11, co. 11 e 12, DPR 581/1995.

Con  provvedimento del Conservatore  n. 314 del 02.09.2011, sono stati  disciplinati i casi in cui viene emesso immediato rifiuto con le relative modalità.

A partire dal 1° settembre 2012 tali provvedimenti saranno notificati alla casella di posta elettronica certificata delle imprese societarie e individuali che abbiano pubblicato il proprio indirizzo nel Registro Imprese.

 

Procedimenti d'Ufficio

Procedura per la cancellazione d’ufficio ex art. 2490 c.c.

Art.2490 comma 6
“Qualora per oltre 3 anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo [bilanci in fase di liquidazione], la società è cancellata d’ufficio dal registro imprese con gli effetti previsti dall’art.2495 cc”.


Le società di capitali in liquidazione che non abbiano depositato il bilancio per più di tre anni consecutivi possono essere cancellate d’ufficio.

Presupposti imprescindibili per avviare il procedimento in tal senso sono:
- la natura giuridica dell’impresa (deve trattarsi di società di capitali)
- l’apertura dello stato di liquidazione da almeno tre anni
- il mancato deposito dei bilanci di esercizio negli ultimi tre anni

Sono escluse le società cooperative.


Annualmente L'ufficio del Registro delle imprese, dopo aver accertato la presenza delle condizioni di cui sopra, notifica alla sede dell'impresa ed al liquidatore in carica la comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione della cancellazione, assegnando un termine di 30 giorni per presentare eventuali osservazioni, dimostrare la persistenza dell'attività societaria, oppure per presentare al Registro imprese istanza di deposito del bilancio finale di liquidazione e richiesta di cancellazione nei modi ordinari.

Trascorsi 30 giorni senza che siano state presentate controdeduzioni e/o richiesta di cancellazione, il Conservatore del Registro delle imprese dispone con proprio apposito provvedimento la cancellazione della società, ai sensi dell'art. 2490 c.c.

 

Provvedimento del Conservatore adottato in data 27/02/2023  al n. 0003301/U.

2.61764705882

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