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Albo Imprese Artigiane

pubblicato il 11/11/2010 10:25, ultima modifica 18/09/2023 17:53

Dal 1° gennaio 2017 la Camera di Commercio assumerà la competenza amministrativa in materia di artigianato.

Infatti la legge Regione Emilia Romagna 30.05.2016, in parziale  modifica alla precedente legge 1/2010, ha delegato alle Camere di commercio le funzioni amministrative di verifica e controllo sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell’iscrizione/modifica/cancellazione nell’Albo delle imprese artigiane.La Camera di Commercio prende in carico anche la competenza  ai fini  delle procedure d’ufficio di accertamento e controllo chiedendo all’impresa di presentare le proprie deduzioni o gli elementi integrativi per conformarsi ai requisiti di legge.Nessuna modifica interverrà in riguardo ai requisiti professionali rilevanti al fine del riconoscimento della qualifica artigiana, che continuano ad essere regolamentati dalla legge quadro  sull'artigianato, L. 443/85.

Istruzioni per la presentazione delle pratiche artigiane in attuazione della L.R. n. 1/2010

In data 16 maggio 2011 è stata data attuazione alla riforma dell’artigianato prevista dalla L. R. 09.02.2010, n. 1. recante norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato. Infatti in tale data si è insediata la Commissione Regionale per l’Artigianato, costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 47 del  01.04.2011 ed è entrata in vigore  la nuova  disciplina per l’iscrizione, modifica e cancellazione nell’Albo delle imprese artigiane  ai sensi dell’art. 3 della legge citata in oggetto. E’ stata contestualmente soppressa la  Commissione Provinciale per l’Artigianato.

Qualifica artigiana

La nuova normativa ha introdotto importanti semplificazioni  con riguardo a procedura e tempi per il conseguimento della qualifica artigiana, che viene acquisita di diritto con la presentazione dell’istanza. Infatti,  a seguito della soppressione della Commissione Provinciale per l’Artigianato,  “gli effetti costitutivi dell’iscrizione, della modifica e della cancellazione nell’Albo delle imprese artigiane, o nella separata sezione, decorrono dalla data di presentazione da parte dell’interessato della comunicazione unica, alla Camera di Commercio, Ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente, per via telematica o su supporto informatico. La  ricevuta rilasciata dall’ufficio costituisce titolo per l’acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana e per l’avvio dell’attività artigianale.

Nulla invece risulta mutato rispetto  al contenuto dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Albo Imprese Artigiane, che continuano ad essere regolamentati dalle vigenti disposizioni di legge.

Procedura

A norma dell’art. 3 della Legge regionale 1/2010, ai fini dell’iscrizione all’Albo Regionale delle imprese artigiane, l’interessato presenta alla Camera di Commercio – Ufficio Registro delle Imprese – territorialmente competente, la Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa, di cui alla Legge n. 40/2007, corredata di tutte le autocertificazioni e delle attestazioni richieste dalla norma ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/00, con assunzione di responsabilità penale a norma dell’art. 76 del suddetto DPR.

La modulistica esistente, approvata dal MSE, in cui risulta già presente il Mod. AA utilizzato per comunicare dati all’AIA e agli enti previdenziali, viene integrata con il modello che reca le dichiarazioni  di possesso dei requisiti artigiani (specifici modelli sono previsti per le Cooperative e i Consorzi).

Il modello  deve essere compilato, sottoscritto con firma autografa dal titolare/legale rappresentante e trasmesso  in PDF/A in allegato alla pratica, unitamente a documento di riconoscimento (è sufficiente quello eventualmente allegato a Comunica).

Dal 30 giugno 2011 il modello deve necessariamente essere allegato alla pratica.

Le pratiche  che  non    contengano  il modello di dichiarazione del possesso requisiti,    saranno oggetto  di  apposita segnalazione al Servizio regionale.

La comunicazione e le relative dichiarazioni sono oggetto di verifica, a posteriori, e possono dare origine – entro 20 giorni dalla data di presentazione della Comunicazione Unica e secondo le procedure e garanzie previste dalla legge 241/90 - ad una procedura di accertamento da parte del Servizio regionale per l’artigianato, che si esprime nel termine di 60 giorni dalla segnalazione.


In caso di iscrizione di nuova impresa con avvio immediato dell’attività, la data di inizio attività deve obbligatoriamente coincidere con la data di presentazione dell’istanza. Nel caso di avvio di attività successivo alla iscrizione nel Registro delle Imprese (con lo status di “ inattiva”), ovvero di aggiunta di una nuova attività, trova applicazione l’art. 2196 del Codice Civile, l’istanza si ritiene  regolarmente presentata entro i 30 giorni successivi la data di effettivo inizio dell’attività artigiana.

Si precisa che particolare semplificazione è stata apportata alla procedura  di cancellazione dell’impresa artigiana. Infatti la cancellazione dal Registro Imprese sia d’ufficio, sia su istanza di parte, vale anche quale adempimento automatico per la cancellazione dall’Albo I. A. e dagli elenchi previdenziali, senza necessità di presentare specifica denuncia (o compilazione Quadro AA), secondo il presupposto che  un’impresa artigiana non ha ragione di esistere se non c’è impresa. La comunicazione è comunque dovuta  a cura dell’impresa in caso di cessazione della sola attività di società/ditta individuale  che continui a rimanere iscritta  in stato di “inattiva” al RI).

Diritti di segreteria e bolli

I diritti di segreteria e  i bolli richiesti sono rappresentati nella tabella “Diritti di segreteria e Bolli
Quando la pratica artigiana è collegata ad un contestuale invio al Registro  l’adempimento sconta solo diritti di segreteria e bolli Registro Imprese/Rea.

Nel caso in cui la denuncia di iscrizione all’Albo Artigiani avvenga successivamente  all’iscrizione nel Registro Imprese, avendo acquisito in un  secondo momento il requisito dell’artigianalità, dovranno essere versati i diritti espressamente indicati nella tabella (€ 15), in esenzione da  bollo (in quanto trattasi di denuncia e non istanza).

Nei casi ulteriori di :

-         richiesta di riconoscimento dei mestieri artistici

-         subentro in caso di decesso titolare/socio

sono previsti sia il diritto (€ 5)  che il  bollo  di € 16,00.

Sanzioni

Le sanzioni previste dalla normativa regionale per ritardo/omesso adempimento all’Albo Artigiani vengono applicate con riferimento alla data di presentazione della pratica a decorrere dal 17.05.2011.

Ammontare delle sanzioni:

- € 500 per tardata od omessa iscrizione – art. 3, co. 3;

- € 333,33 per tardata od omessa modificazione/cancellazione (modifica requisiti artigiani, cessazione attività, perdita requisiti) – art. 4, co. 2.

Le casistiche sono indicate  tabella “Sanzioni

Attestati di qualificazione professionale e autorizzazioni
Certificati per l’ammissione ai corsi estetisti

I requisiti per l'ottenimento della suddetta abilitazione professionale sono esclusivamente disciplinati dalla legge 174/2005 e sono indicati nella nota del Servizio Regionale.

A partire dal 29 ottobre 2012 il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista dovrà essere dichiarato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare al competente SUAP.

La relativa modulistica è direttamente reperibile sui Suap online disponibili sui siti dei Comuni della regione

Dalla suddetta data non potranno più essere presentate allo sportello camerale istanze di riconoscimento dei requisiti (attestati di qualifica professionale).

Certificati per l'ammissione ai corsi estetisti Nuove disposizioni per la formazione dell’estetista

Dal 1° ottobre p.v. la competenza della verifica dei requisiti di accesso al corso di formazione professionale per estetisti saranno trasferiti in capo ai soggetti accreditati attuatori dell’iniziativa formativa, ai quali è assegnato anche il controllo sulla documentazione.

La procedura attualmente in corso con lo sportello Camerale si concluderà il 30 settembre c.m. Le domande pervenute alla Camera di Commercio entro tale data verranno portate a conclusione secondo le modalità finora utilizzate


QUALIFICA DI IMPRESA ARTIGIANA SVOLGENTE LAVORAZIONI ARTISTICHE E TRADIZIONALI

La Legge regionale 1 del 9 febbraio 2010, "Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato", all'art 7 comma 2 lett. c), prevede che la Regione attribuisca la qualifica d'impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche e tradizionali, alle imprese che possiedono le caratteristiche definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 ("Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura").
Destinatari della citata legge sono le Imprese artigiane che svolgono attività nella forma definita dal DPR 288/2001 ed inserite nell'elenco.

Le modalità per il riconoscimento di impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche e tradizionali sono reperibili direttamente alla pagina web regionale (https://imprese.regione.emilia-romagna.it/industria-artigianato-cooperazione-servizi/temi/artigianato-artistico-e-tradizionale/artigianato-artistico-e-tradizionale) dalla quale è possibile scaricare il modulo di domanda oltre alle indicazioni aggiornate sulla modalità di richiesta

 

Le caratteristiche che individuano un’impresa come artigiana sono:

avere  per scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest’ultime;

  • l’esercizio personale e professionale del titolare dell’impresa, il quale svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
  • la prevalenza del lavoro del titolare (anche manuale) nel processo produttivo, rispetto al capitale impiegato;
  • l’imprenditore artigiano non può essere socio operante in altre imprese artigiane e neppure essere titolare di più imprese artigiane individuali contemporaneamente;
  • il titolare deve avere piena responsabilità dell’azienda ed assumersi tutti i rischi e gli oneri inerenti la sua direzione e gestione;
  • possibilità di assumere dipendenti, ma nel rispetto dei limiti dimensionali stabiliti dall’art. 4 della Legge quadro 443/85.

 


L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è obbligatoria, ad esclusione delle S.r.l. con pluralità di soci per le quali l'iscrizione è facoltativa.

Chi si iscrive all’Albo Imprese Artigiane

L’albo delle imprese artigiane, disciplinato dalla Legge della Regione Emilia Romagna n. 1/2010, è un pubblico registro nel quale devono obbligatoriamente essere iscritte le imprese che esercitano un’attività artigiana e che risultino in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 5, comma 6, della legge 443/1985.

Soggetti obbligati all’iscrizione:

 

  • imprese individuali;
  • S.n.c., purché la maggioranza dei soci - ovvero uno nel caso di due soci - svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
  • S.a.s., purché tutti i soci accomandatari svolgano lavoro personale nel processo produttivo, indipendentemente dal numero di soci accomandanti;
  • S.r.l. unipersonali, purché il socio svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
  • Società cooperative, purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo.
  •  

    Rimane facoltativa l’iscrizione delle sole società a responsabilità limitata con pluralità di soci,  che hanno diritto all’iscrizione  se in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5, co. 3, della legge quadro. Condizioni per l’iscrizione sono che la maggioranza dei soci (ovvero almeno  uno nel caso di due soci) svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga: la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;

    Soggetti esclusi dall’iscrizione all’albo sono  le Spa e le società in accomandita per azioni.

    Nella  separata sezione dell’Albo Regionale delle imprese artigiane, come previsto dall’art. 6 della Legge 443/1985, sono iscritti i Consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, per almeno due terzi; possono farne parte, in numero non superiore ad un terzo, anche piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione 06.08.2008.
    .

     

    L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane:

     

  • è costitutiva dell’impresa artigiana;
  • è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore di imprese artigiane;
  • comporta l’annotazione nella Sezione Speciale Artigiani del Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
  • comporta l’iscrizione del titolare o di tutti i soci che partecipano all’attività, negli elenchi nominativi degli artigiani (INPS) ai fini assicurativi e previdenziali. Negli elenchi degli assicurati vengono iscritti, su domanda del titolare, anche eventuali familiari collaboratori, ovvero i familiari entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, che abitualmente e prevalentemente collaborano con il titolare nell’esercizio dell’impresa artigiana.
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