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La Comunicazione Unica - ComUnica

pubblicato il 15/10/2010 08:35, ultima modifica 17/11/2023 17:26

DAL 1° APRILE 2010 LA "COMUNICAZIONE UNICA" È OBBLIGATORIA PER TUTTE LE IMPRESE E PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AVVIO DELL’IMPRESA E PER LE SUCCESSIVE MODIFICHE E CESSAZIONI. NON È PIÙ POSSIBILE QUINDI L’USO DI MODALITÀ DIVERSE DALLA COMUNICAZIONE UNICA O DI ALTRI CANALI.

Cosa è la Comunicazione Unica

 

Introdotta dall’ Art. 9 DL 31 gennaio 2007 n. 7 conv. con modifiche nella L. n. 40/2007, la Comunicazione Unica è una procedura che consente di eseguire contemporaneamente e con un’unica modalità di presentazione, per il tramite del Registro imprese, tutti i principali adempimenti amministrativi necessari all’avvio dell’impresa, ai fini della pubblicità legale nel Registro imprese, dell’iscrizione all’Albo imprese artigiane, ma anche ai fini fiscali (IVA), previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL).

Con le stesse finalità la procedura si applica anche alle successive domande, denunce e dichiarazioni di modifica e di cessazione.

Vantaggi

Permette all’impresa:

  • di rivolgersi ad un unico sportello anziché ad una pluralità di amministrazioni o di recarsi fisicamente presso i rispettivi sportelli;
  • di unificare gli adempimenti amministrativi.

Modalità di presentazione

Per via telematica o agli sportelli (del Registro imprese) su supporto informatico.

Soggetti interessati

Tutte le imprese, sia in forma societaria che individuale.

Amministrazioni destinatarie

Registro imprese, Albo imprese Artigiane, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro.

Dove si presenta

Al solo Registro delle imprese il quale provvede immediatamente a darne comunicazione alle Amministrazioni interessate, trasferendo loro le domande e dichiarazioni di competenza. Successivamente le Amministrazioni competenti comunicheranno all'interessato e al Registro Imprese l’esito del procedimento.

Avvio dell’attività

L'ufficio del registro delle imprese contestualmente al ricevimento di ComUnica rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge. In particolare l’impresa individuale si costituisce con la presentazione di ComUnica e non potrà iniziare attività prima dell’adempimento.

Composizione della pratica

Per ogni adempimento si rende necessaria la compilazione di due o più modelli a seconda delle Amministrazioni interessate. La Comunicazione Unica è sempre composta:

  • da un modello ComUnica
  • da uno o più modelli compilati per eseguire i necessari adempimenti verso le Amministrazioni destinatarie.

Come si firma

Tutti i file distinta e, se occorre, gli ulteriori file allegati, devono essere firmati digitalmente dal o dai soggetti obbligati o legittimati dalla legge a tale sottoscrizione.

 

Principali impatti della comunicazione unica sul registro imprese:

  • iscrizione di costituzione di impresa individuale anche inattiva;
  • obbligatorietà della pratica telematica o informatica anche per le imprese individuali;
  • protocollazione automatica obbligatoria per tutte le pratiche;
  • mantenimento iscrizione ditta individuale inattiva (es. durante la fase liquidatoria).

Quali adempimenti si possono effettuare

Tutti gli adempimenti possono essere effettuati dai titolari/legali rappresentanti di società o dai procuratore speciale/intermediario.

Registro Imprese

  • domanda di iscrizione di nuove imprese, modifica e cessazione nel Registro Imprese e nel REA, escluso il deposito del Bilancio, Situazioni patrimoniali ed elenco soci (da compilare con i precedenti sistemi). A tale proposito si richiamano il “manuale adempimenti registro delle Imprese” e le “note al manuale” presenti nella sezione "Manuali Adempimenti"
  • iscrizione all'Albo delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico allegando il Modulo C17 di iscrizione Cooperative (versione aggiornata) al programma FedraPlus.

Albo Imprese Artigiane

  • domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

  • INPS "ARTIGIANI" - iscrizione, variazione, cessazione INPS di titolari e collaboratori familiari dell'impresa artigiana
  • INPS "COMMERCIANTI" - iscrizione, variazione, cessazione INPS di titolari e collaboratori di impresa esercente attività commerciale
  • INPS-DM - domanda di iscrizione (apertura nuova posizione) e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS; variazione dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS(attività esercitata, modifica sede legale/operativa, sospensione/riattivazione/cessazione attività, modifica denominazione impresa individuale/ragione sociale)
  • INPS-CD1 - domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola con manodopera ai fini INPS
  • gestione previdenziale degli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)
  • variazione gestione previdenziale Coltivatori Diretti

INAIL (Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro)

  • denuncia iscrizione INAIL (denuncia di esercizio)
  • variazioni anagrafiche codice ditta
  • variazioni di indirizzo per le PAT esistenti
  • apertura e cessazione PAT correlate alle sedi dei lavori esercitati
  • cessazione codice impresa per cessata attività.

Agenzia delle Entrate (IVA e altre imposte)

  • dichiarazione inizio attività, variazione dati, cessazione attività ai fini IVA (solo per attività imprenditoriali)

ATTENZIONE: i soggetti (artisti, liberi professionisti...) non costituiti in forma di impresa NON POSSONO APRIRE la Partita IVA tramite ComUnica in Camera di Commercio, ma devono inviare la richiesta direttamente all'Agenzia delle Entrate in via telematica.

La Posta Elettronica Certificata (PEC)

La presentazione di una Comunicazione Unica presuppone che l’impresa abbia obbligatoriamente un proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

La generalizzazione dell'uso della Pec farà dello strumento il canale unico  di comunicazione a rilevanza giuridica.

Presso tale indirizzo l’impresa riceverà tutti gli atti, i documenti, le comunicazioni e gli esiti delle pratiche presentate e, comunque sarà il modo per dialogare con qualunque ufficio della Pubblica Amministrazione in qualsiasi caso.

La PEC per le imprese societarie

Il 30 giugno 2012 è il termine, ormai scaduto, entro cui le imprese costituite in forma societaria dovevano provvedere alla comunicazione del proprio indirizzo PEC, come previsto dall'art. 37 del DL 09.02.2012 n. 5.

Pertanto attualmente l'ufficio del  registro  delle  imprese  che  riceve  una domanda di iscrizione da parte  di  una società    che  non abbia ancora  iscritto  il  proprio  indirizzo  di  posta elettronica certificata, in  luogo  dell'irrogazione  della  sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile,  sospende  la  domanda per tre mesi, in attesa che essa sia  integrata  con  l'indirizzo  di posta elettronica certificata

L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria

La previsione normativa detta due distinti obblighi per le imprese societarie:

  • l'obbligo di munirsi di un indirizzo PEC
  • l'obbligo di indicarla in occasione di una qualsiasi domanda di iscrizione al registro delle imprese (sia in sede di costituzione che in sede di modificazione).  L'impresa che non vi abbia provveduto per tempo potrà, comunque, ancora effettuare una comunicazione apposita con la compilazione del Mod. S2 (l’indirizzo Pec dovrà essere inserito nel Q. 5).
  • L'adempimento è in esenzione di bolli e diritti.
  • La PEC per le imprese individuali

  • ll D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha esteso alle imprese individuaLI l’obbligo d'iscrizione della PEC nel Registro Imprese, di cui all'art. 16, comma 6 del D.L. 29 novembre 2008, n.185 conv. con modificazione dalla Legge 2/2009.

La legge di conversione   ha anche introdotto importanti modificazioni al decreto legge   n. 179/2012 che sono  di seguito riportate.

A decorre dal 20 dicembre 2012, e non più dal 20 ottobre 2012 come previsto dal D.L. n. 179/2012,  le imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, hanno l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Le imprese individuali già  attive alla suddetta data e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 giugno 2013, e non più entro il 31 dicembre 2013, come previsto dal D.L. n. 179/2012. Dallo 01/07/2013 saranno applicate le regole riportate di seguito.

Cambiano anche i tempi di sospensione della domanda e le regole di iscrizione. L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non abbia iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda fino ad avvenuta  integrazione  con l'indirizzo di PEC o, comunque, per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo senza che la pratica sia stata integrata, la domanda si intende non presentata.

Anche in questo caso, come per le società, la comunicazione deve essere effettuata tramite Comunicazione Unica ed è gratuita, ossia esente da diritti di segreteria e imposta di bollo, così come le successive variazioni.

Precisazioni

Presentazione a cura del commercialista:
I professionisti individuati dall'art. 31 comma 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340, possono presentare la comunicazione dell'indirizzo di PEC al registro imprese dichiarando, nel riq. NOTE del modello, di essere stati a ciò incaricati dal legale rappresentante dell'impresa e di essere iscritti nel relativo Albo, nel caso in cui il dispositivo di firma digitale utilizzato non sia completo del certificato di ruolo (circolare MiSe n. 3645/C del 3/11/2011).

Imprese in procedura concorsuale:
Le imprese  in fallimento non rientrano tra i soggetti obbligati all'adempimento, fermo restando che, qualora il curatore fallimentare fosse interessato ad iscrivere nel registro delle imperse la casella di posta elettronica certificata della società da lui curata, potrà senza dubbio presentare la domanda al registroimprese e dichiarare il proprio indirizzo di PEC(parere MiSE prot. 223761 del 24/11/2011).

Comunicazione Unica e data di inizio attività

Come è noto l'art. 9 del D.L. 7/2007 prevede che la ricevuta di avvenuta presentazione della Comunicazione Unica costituisca titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, pertanto non è possibile far risalire l'inizio dell'attivà a data antecedente la costituzione dell'impresa che, per la forma individuale, coincide con la data di presentazione della comunicazione unica con la quale si chiede l'iscrizione dell'impresa al Registro.

Qualora la comunicazione unica relativa alla costituzione di una nuova impresa individuale dovesse riportare una data di inizio attività antecedente alla data della comunicazione stessa, l'ufficio chiederà la sua correzione e, nel caso questa non venisse effettuata, si procederà comunque all'iscrizione dell'impresa con la data di protocollazione.

L'attività risulterà iniziata nella stessa data di presentazione della Comunicazione Unica.

Strumenti  Necessari

Per poter utilizzare ComUnica è necessario essere dotati di:

  • personal computer con linea Internet adeguata (ADSL)
  • firma digitale (in corso di validità) su dispositivo CNS oppure Business-Key
  • casella PEC Posta Elettronica Certificata
  • "credenziali" di accesso a TELEMACO per spedire la propria pratica al Registro Imprese. Per ottenerle si può fare richiesta tramite:

- convenzione per Associazioni di categoria o Ordini professionali (vedere il sito InfoCamere nella sezione "Banche Dati")

- registrazione sul sito www.registroimprese.it e costituzione on-line di un fondo (Il mio conto) da alimentare con carta di credito o altri sistemi bancari.

Sofware aggiornato

Le Camere di Commercio rendono disponibili gratuitamente, programmi/software e aggiornamenti per semplificare la compilazione dei moduli delle imprese:

  • STARweb sistema on-line  che  consente di compilare e spedire pratiche ComUnica del Registro Imprese e Albo Imprese Artigiane e non richiede alcuna installazione (firma digitale a parte) ma necessita di linea internet adeguata (ADSL)

Per utilizzare STARWEB occorre collegarsi al sito http://starweb.infocamere.it e autenticarsi tramite user-id e password TELEMACO, vale a dire con le stesse "credenziali" di accesso a TELEMACO che abilitano a spedire pratiche telematiche al Registro Imprese.

Quindi è prima necessario abilitare la user-id e password di accesso a TELEMACO per poter utilizzare il servizio.

Si precisa che:

- ComUnica è disponibile su diversi sistemi operativi (Linux, Apple, Windows)

- i pacchetti software dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili su Macintosh e Windows

- FedraPlus, strumento gratuito del Registro Imprese per le società, è disponibile solo su sistemi Windows.

Importante

Per le imprese individuali non è più possibile inviare pratiche con ComunicaFedra.

E' necessario utilizzare lo strumento dedicato ComunicaStarweb, oppure verificare che la soluzione software utilizzata sia conforme alle nuove disposizioni ministeriali.

 

Procedura d'Emergenza (art. 17 DPCM 6 maggio 2009)

In caso di mancato funzionamento degli strumenti/dispositivi informatici del Registro Imprese (non del mittente), di durata superiore a 3 ore consecutive, è consentivo un inoltro provvisorio della pratica ComUnica: la pratica può essere presentata in formato cartaceo e con firma autografa dei soggetti legittimati, con tutti i documenti allegati (anche destinati ad altre pubbliche amministrazioni) unitamente ad apposita dichiarazione ex art. 47 DPR 445/00 attestante i motivi del mancato funzionamento.

Entro 5 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione del Registro imprese si dovrà:

  • sostituire la domanda in formato telematico o su supporto informatico
  • pagare i diritti di segreteria e imposte.

 

Pratica semplice - ditte individuali

Servizio on-line “pratica semplice” per l'iscrizione e la cancellazione di imprese individuali

Sul portale registroimprese.it è disponibile una nuova procedura semplificata per aprire o chiudere la propria impresa individuale.

Attraverso questo servizio è possibile inviare al Registro Imprese la documentazione necessaria a presentare una domanda di iscrizione o cancellazione della propria impresa individuale, e verificarne successivamente lo stato di avanzamento.

"Impresa Individuale (Pratica Semplice)" consente di presentare in autonomia una domanda di:

1.      iscrizione di impresa individuale senza inizio attività;

2.      iscrizione di impresa individuale con inizio attività senza assunzione di dipendenti e se non è prevista l'iscrizione all'INAIL del titolare (sono pertanto escluse le richieste di iscrizione per imprese individuali artigiane).

Questo servizio può essere, inoltre, utilizzato per richiedere la cancellazione dal Registro Imprese, nel caso si sia già titolari di una impresa individuale non artigiana e senza dipendenti.

Per l’utilizzo della procedura semplificata si deve tener presente che:

1.     il servizio è riservato al titolare dell'impresa individuale da iscrivere o da cancellare;

2.     il titolare deve essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido, necessario a sottoscrivere la comunicazione verso la Camera di Commercio;

3.     la stazione di lavoro deve soddisfare alcuni requisiti minimi per l'apposizione della firma digitale (disporre di Java Runtime non inferiore alle versione 1.6, abilitare Java nel browser, disattivare il blocco dei PopUp nel browser).

Se alcuni dei requisiti richiesti non fossero soddisfatti, è possibile utilizzare in alternativa ComunicaStarweb.

Call Center

 

Call Center ComUnica REGISTRO IMPRESE
Telefono  049-2015215
e-mail: registroimprese@infocamere.it
per informazioni generali su ComUnica e supporto alla predisposizione e invio della pratica

Call Center INPS-INAIL
Telefono 803 164
per informazioni su aspetti normativi, procedimenti su singole pratiche INPS-INAIL, assistenza a utenti diversamente abili, modulistica INPS-INAIL

Call Center AGENZIA DELLE ENTRATE
Telefono 848 800 444
per informazioni fiscali nell'ambito di ComUnica e risposte su quesiti interenti la propria modulistica

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