Fallimento e adempimenti del curatore
Il R.D. 16/03/1942 n. 267, così come modificato dal D.Lgs n.5/2006, dispone che i provvedimenti emessi dal tribunale fallimentare siano resi noti ai terzi tramite iscrizione nel registro imprese, dietro comunicazione d'ufficio della cancelleria del tribunale al registro imprese competente.
A seguito del D. Lgs. 5/2006, la pubblicità nel Registro Imprese estende l’opponibilità della sentenza nei confronti dei terzi dalla data di iscrizione nel registro imprese, fermo restando che per le parti in causa l’efficacia rimane in ragione del suo deposito in cancelleria.
L'iscrizione d'ufficio riguarda principalmente i seguenti atti:
- apertura di fallimento (art. 17 L.F.) e/o riapertura (art. 121 L. F.);
- revoca del fallimento (art. 18 L.F.);
- esercizio provvisorio dell'impresa: autorizzazione - cancellazione - cessazione (art. 104 L.F.);
- chiusura del fallimento (art. 119 L.F.);
ADEMPIMENTI DEL CURATORE FALLIMENTARE
Comunicazione dati ai fini dell’insinuazione al passivo
Come previsto dall’art. 29, co. 6, DL 78/2010 conv. L. 122/2010, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 il curatore è tenuto a comunicare i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
Termine di presentazione: 15 giorni dall’accettazione della carica
Modulistica: utilizzo di Starweb guidato per comunicare nome e cognome, codice fiscale, sede della curatela e data accettazione della carica
Diritti di segreteria: € 10,00
Imposta di bollo: non dovuta
Sanzioni: per la violazione dell’obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili
Indirizzo PEC
Tale comunicazione dovrà avvenire per via telematica mediante la Comunicazione Unica, con la seguente distinzione tra imprese che con la sentenza fallimentare cessano di svolgere l’attività e quelle che hanno ottenuto l’autorizzazione a continuare la stessa:
- nel primo caso la PEC del curatore si sostituisce a quella dell’impresa a costo “zero”;
- nel secondo caso (continuazione autorizzata dell’attività) la PEC del curatore si aggiunge a quella dell’impresa e l’adempimento comporta il pagamento dei diritti di € 10 previsti per gli adempimenti cui è tenuto il curatore. Modulistica: se la Pec è comunicata contestualmente all’iscrizione della nomina si aggiunge ai dati personali del curatore, in caso di comunicazione successiva si dovrà presentare come modifica dati curatore. Pratica esente da imposta di bollo.
Deposito rapporto semestrale
Ai sensi dell’art. 33 co. 5 L.F. copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.
Il deposito del rapporto riepilogativo deve essere effettuato solo per le procedure attivate dopo il 16/07/2006
Termine di presentazione: 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del Tribunale
Modulistica: Starweb guidato - mod. NOTE con indicazione della data di scadenza del termine per il deposito delle osservazione presso la cancelleria del Tribunale.
Modulistica Fedra per società: mod. S2, compilato nel riquadro 20 (codice atto: A15) - mod. NOTE con indicazione della data di scadenza del termine per il deposito delle osservazione presso la cancelleria del Tribunale
Allegati: copia del rapporto riepilogativo delle attività svolte; conto della gestione e le eventuali osservazioni in PDF/a
Diritti di segreteria: € 10,00
Imposta di bollo: non dovuta
Istanza di cancellazione di società a seguito di chiusura del fallimento
Rif. normativi: art. 118 L.F.
Termine di presentazione: nessuno
Modulistica: mod. S3, compilato nel riquadro 6 – altri motivi - causale cessazione CF/FA , firmato digitalmente dal curatore (codice atto: A14)
Diritti di segreteria: € 10,00
Imposta di bollo: non dovuta
Se il curatore non è possessore di smart card la pratica deve essere presentata con procura speciale. Non viene accettata la presentazione da parte del professionista incaricato, ai sensi delle L. 340/00 e 350/03.
Precisazioni
Per le società soggette alla precedente normativa (chiusura del fallimento prima del 16/07/2006), la cancellazione può essere richiesta dagli amministratori o dal curatore.
La cancellazione dell’impresa individuale può essere richiesta, come avveniva in passato, dall’imprenditore.