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La Posta Elettronica certificata (PEC)

pubblicato il 11/01/2013 12:05, ultima modifica 17/11/2023 19:20

La presentazione di una Comunicazione Unica presuppone che l’impresa abbia obbligatoriamente un proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Presso tale indirizzo PEC l’impresa riceverà tutti gli atti, i documenti, le comunicazioni e gli esiti delle pratiche presentate e, comunque sarà il modo per dialogare con qualunque ufficio della Pubblica Amministrazione in qualsiasi caso.

Ai sensi di legge  tutte le imprese l'obbligo di munirsi di un indirizzo PEC valido, attivo e univoco.

L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

La PEC per le società

 Il 30 giugno 2012 è il termine entro cui le imprese costituite in forma societaria dovevano provvedere alla comunicazione del proprio indirizzo PEC, come previsto dall'art. 37 del DL 09.02.2012 n. 5.

L'impresa che non vi abbia provveduto per tempo potrà, comunque, ancora effettuare una comunicazione apposita con la compilazione del Mod. S2 (l’indirizzo Pec dovrà essere inserito nel Q. 5).

L'ufficio del  registro  delle  imprese  che  riceve  una domanda di iscrizione da parte  di  una società    che  non abbia ancora  iscritto  il  proprio  indirizzo  di  posta elettronica certificata, in  luogo  dell'irrogazione  della  sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile,  sospende  la  domanda per tre mesi, in attesa che essa sia  integrata  con  l'indirizzo  di posta elettronica certificata; trascorso tale periodo senza che la pratica sia stata integrata, la domanda si intende come non presentata.

La PEC per le imprese individuali

A decorre dal 20 dicembre 2012   le imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, hanno l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

L'ufficio del Registro delle imprese che riceve un'istanza da parte di un'impresa individuale che non abbia iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda fino ad avvenuta  integrazione  con l'indirizzo di PEC o, comunque, per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo senza che la pratica sia stata integrata, la domanda si intende non presentata.

Precisazioni

Presentazione a cura del commercialista:
I professionisti individuati dall'art. 31 comma 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340, possono presentare la comunicazione dell'indirizzo di PEC al registro imprese dichiarando, nel riq. NOTE del modello, di essere stati a ciò incaricati dal legale rappresentante dell'impresa e di essere iscritti nel relativo Albo, nel caso in cui il dispositivo di firma digitale utilizzato non sia completo del certificato di ruolo (circolare MiSe n. 3645/C del 3/11/2011).

Indirizzo da iscrivere:
Il DPCM 27.09.2012, recante le regole tecniche per l'identificazione del titolare della casella di posta elettronica certificata, all'art. 8 ha sancito il divieto di risassegnazione di indirizzo Pec e ha stabilito espressamente che "L'indirizzo di una casella PEC-ID è assegnato in via esclusiva al titolare".

Pertanto non risulta possibile l'assengnazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di uno studio professionale o di un'associazione di categoria ovvero, ad esempio, di un'altra società cui l'impresa obbligata all'adempimento sia giuridicamente o economicamente collegata, come precedentemente sostenuto dal MiSe con circolare n. 3645/C del 3/11/2011).

La cosiddetta “PEC del cittadino” non può essere utilizzata ( Circolare Ministero dello Sviluppo Economico pr. 146535 del 10/09/2013) per questo tipo di comunicazione. La "PEC del cittadino", riconoscibile dal dominio "postacertificata.gov.it", ha un utilizzo limitato ai rapporti con le pubbliche amministrazioni e pertanto non può rappresentare il “domicilio elettronico” dell’impresa, con valenza generale nei confronti dei terzi.

 

Imprese in procedura concorsuale:
 L'art. 1, comma 19, n. 3, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto, all'art. 17 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), il comma 2-bis nel quale si stabilisce che il curatore (nel fallimento), il commissario giudiziale (nel concordato preventivo e nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in crisi), il commissario liquidatore, entro dieci giorni dalla nomina, devono comunicare al Registro  delle imprese, ai fini dell’iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

 

Avvio Progetto 2016 di controllo PEC:

Per quanto concerne la PEC, è indubbio che la qualità degli indirizzi iscritti nel Registro Imprese stia diventando ogni giorni piu' importante, chiamando le Camere di Commercio ad essere punto di riferimento per garantire a tutte le pubbliche amministrazioni di poter fruire di questo utile e conveniente strumento per contattare le imprese.

Grande rilievo assume la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico del 27/04/2015, emanata d'intesa con il Ministero della Giustizia, che fissa le modalità operative in carico agli uffici del Registro Imprese per garantire la qualità degli indirizzi PEC iscritti.

In questa ottica l'ufficio ha avviato un processo di verifica della validità, e univocità dell'indirizzo PEC denunciato dalle imprese. Contestalmente all'istruttoria delle istanze di modificazione, sarà sottoposta a controllo la casella PEC dichiarata; la medesima dovra' essere sostituita qualora risulti scaduta, revocata, non attiva ovvero non esclusiva.

Inoltre dal 19 aprile 2016 nella ricevuta di protocollo del deposito del bilancio sarà segnalata all'utente l'eventuale anomalia riscontrata sulla PEC dell'impresa.

Le anomalie oggetto di segnalazione sono le seguenti: Segnalazioni sulla qualità della PEC

1

L'impresa non ha dichiarato alcun indirizzo PEC;

2

L'indirizzo PEC dichiarato non è valido;

3

L'indirizzo PEC dichiarato risulta essere inesistente;

4

L'indirizzo PEC dichiarato non è più attivo;

5

L'indirizzo PEC dichiarato risulta assegnato anche ad un professionista, iscritto ad un Ordine o Collegio, mentre dovrebbe essere riferibile univocamente all'impresa;

6

L'indirizzo PEC dichiarato risulta assegnato a più imprese mentre dovrebbe essere riferibile univocamente ad una sola impresa;

 

 

AVVIO PROCEDIMENTO D’UFFICIO CANCELLAZIONE PEC

L’Ufficio Registro Imprese ha attivato il procedimento di cancellazione d’ufficio delle PEC revocate, invalide o inattive secondo le indicazioni di cui alla Direttiva Ministero Sviluppo Economico e Ministero Giustizia del 27 aprile 2015 (Provvedimento Conservatore del Registro Imprese in data 23.06.2017)

La  comunicazione di avvio del procedimento è effettuata ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 mediante pubblicazione all’Albo camerale online dell’elenco delle imprese il cui indirizzo PEC sia risultato: scaduto, inattivo, revocato o invalido.

La predetta comunicazione e l’elenco delle imprese per le quali viene avviato il   procedimento di cancellazione della PEC iscritta sono in pubblicazione dal 30 giugno 2017   per 20 gg.  consecutivi.

Le imprese i cui indirizzi PEC presentano delle irregolarità devono comunicare, entro il 20 luglio 2017 un nuovo indirizzo valido,  attivo e  univoco.

Si avverte che decorso inutilmente tale termine ed effettuati gli opportuni controlli, l'ufficio trasmetterà al   Giudice del Registro l'elenco delle imprese per le quali è possibile disporre la cancellazione della PEC con le conseguenze già evidenziate nelle comunicazioni di avvio procedimento.

Nel caso in cui l’impresa abbia nel frattempo aggiornato/riattivato la stessa casella  PEC, ne potrà dare  comunicazione all’indirizzo mail verifica.pec@pc.camcom.it

Le conseguenze della mancata regolarizzazione

  • sospensione delle domande di iscrizione presentate successivamente al decreto di cancellazione emesso dal Giudice del Registro per un termine massimo di 3 mesi per le società e un termine massimo di 45 giorni per le imprese individuali, con invito a iscrivere un indirizzo PEC valido ed univoco
     
  • applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 2630 del codice civile per le società e di cui all’articolo 2194 c.c. per le imprese individuali poichè l'omessa comunicazione entro i suddetti termini comporta il rigetto dell’istanza, che si intende come “non presentata”.

 

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