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SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO

pubblicato il 09/09/2013 17:20, ultima modifica 11/08/2022 16:32

L'art. 23 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 (conv. con L. 17.12.2012 n. 221) interviene a modificare alcuni articoli della Legge 15 aprile 1886, n. 3818 in materia di società di mutuo soccorso. La nuova disciplina modernizza la modalità di costituzione delle società di muto soccorso, individuando: • l'iscrizione nell'apposita sezione delle imprese sociali nel registro delle imprese • le modalità, i criteri e le puntuali indicazioni sugli adempimenti pubblicitari • un’apposita sezione dell’albo delle società cooperative, cui le società di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte secondo criteri e modalità successivamente stabiliti con il Decreto 6 marzo 2013 emanato dal Ministro dello sviluppo economico.

ADEMPIMENTI REGISTRO IMPRESE E REA  

Le societa' di  mutuo  soccorso  sono  iscritte  nella  apposita sezione di cui all'art. 1 del Decreto mediante presentazione  di  apposita  istanza all'ufficio del registro delle imprese, accompagnata dall’atto costitutivo e dallo statuto predisposti in conformita' degli articoli 1,  2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818.

Ai fini dell'iscrizione nella sezione  vi è l’obbligo di indicare nella denominazione della societa'  la locuzione:

 

«Societa' di Mutuo Soccorso».

A decorrere dal 3 novembre 2017

Ai sensi dell’art. 44, comma 2 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117

“In deroga all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le societa' di mutuo soccorso che abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi”

Conseguentemente il  decreto 10 ottobre 2017 del MISE, entrato in vigore il 3 novembre 2017,  apporta modifiche al decreto 6 marzo 2013, in materia di «Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella  sezione del registro delle imprese relativa alla imprese sociali e nella  apposita sezione dell'albo delle società cooperative».
  

 Iscrizione nel Registro Imprese


Oltre all’atto costitutivo e allo statuto, le società di mutuo soccorso sono  tenute ad iscrivere nella apposita sezione del registro delle imprese:
a) le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;
b) la nomina dei componenti l'organo amministrativo, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche (documentata da copia semplice in PDF/A dell'atto di nomina);
c) la delibera di nomina dei componenti del comitato dei sindaci, ove costituito, se non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
d) la delibera di attribuzione della legale rappresentanza della società di mutuo soccorso, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
e) la delibera di istituzione di eventuali sedi secondarie;
f) la delibera di scioglimento della società di mutuo soccorso, e di nomina dei liquidatori;
g) gli atti conseguenti alla fase di liquidazione;
h) l'istanza di cancellazione dalla apposita sezione;
i) ogni altro atto previsto dalla legge
.

Le SMS sono altresì tenute a depositare nella apposita sezione, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, il documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale applicando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti per lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa dal decreto ministeriale 24 gennaio 2008, redatto in conformità del documento denominato «linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali», paragrafo 1.2 e seguenti. 
 

Denunce REA

Le societa' di mutuo soccorso devono denunciare al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA):
a) l'avvio delle attività ricomprese tra quelle individuate negli articoli 1 e 2 della legge n. 3818/1886, e le relative modifiche;
b) l'apertura di unità locali, e loro relative modifiche, con specificazione dell'attività svolta presso le stesse
.

 

ADEMPIMENTI PER LE SMS GIÀ ESISTENTI AL 19 MAGGIO 2013

L’art. 4 del decreto detta le disposizioni relative agli adempimenti per le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto.

Sono previste le seguenti casistiche:

 1. le Società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore del D.M., iscritte al Registro delle imprese (in sezione diversa da quella speciale prevista dal D.M.) o al REA e l’atto costitutivo/statuto risultano conformi agli articoli 1, 2 e 3 della L. 3818/1886, sono iscritte d’ufficio nella sezione speciale presentando una dichiarazione sostitutiva d’atto notorio, resa e sottoscritta digitalmente da un amministratore ai sensi degli  artt. 46 e  47 DPR 445/2000 circa la conformità degli atti costitutivo e statuto alle previsioni normative;

2. le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. e iscritte al Registro delle imprese (in sezione diversa da quella speciale prevista dal D.M.) o al REA e l’atto costitutivo/statuto non risultano conformi agli articoli 1, 2 e 3 della L. 3818/1886, presentano all’ufficio del Registro delle imprese, entro 6 mesi dalla predetta data (entro il 19/11/2013) una domanda di iscrizione nell’apposita sezione accompagnata dall’atto costitutivo e statuto riformato;

3. le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. ma non ancora iscritte al Registro delle imprese o al REA, presentano all’ufficio del Registro delle imprese, entro 6 mesi dalla predetta data (entro il 19/11/2013) una domanda di iscrizione nell’apposita sezione accompagnata dall’atto costitutivo e statuto redatti in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della L. 3818 del 1886, ovvero, in mancanza dell’atto costitutivo, lo statuto rogato da un notaio.

 Le società di mutuo soccorso di cui ai punti 1), 2) e 3), depositano per l'iscrizione nell'apposita sezione, contestualmente agli atti previsti nei commi medesimi, una dichiarazione riassuntiva, sottoscritta da un amministratore, da cui risultino i nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina.

Qualora le società di mutuo soccorso non provvedano agli adempimenti ivi previsti nel termine stabilito (19 novembre 2013), l'ufficio del Registro delle imprese inibirà il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi.

 

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