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Modalità operative di iscrizione all'Albo delle Cooperative

pubblicato il 14/10/2010 16:30, ultima modifica 04/12/2023 11:54

Norme di riferimento

L'istituzione dell'Albo Cooperative è stato prevista dall'art. 9 del Dlgs 17.01.2003 n. 6 che ha introdotto modifiche alle norme di attuazione e transitorie del cod. civ. L'art. 223 sexiesdecies prevede che l'Albo sia tenuto a cura del Ministero delle attività produttive. Nel medesimo si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente e, in apposita sezione, anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Il nuovo Albo sostituisce a tutti gli effetti il Registro Prefettizio.

Con decreto 23 giugno 2004 (G.U. n.162 del 13.07.2004) il Ministero ha istituito il predetto Albo, ha previsto gli adempimenti a carico delle imprese e ha individuato nelle Camere di Commercio gli enti preposti alla gestione della raccolta dei dati e alla pubblicità delle notizie in esso contenute.

L'Albo è divenuto operativo con il Decreto 2 dicembre 2004 con cui il Ministero ha approvato le specifiche tecniche con la predisposizione del Mod. C17 utile per l'iscrizione.

La Circolare attuativa del 06.12.2004, reca le istruzioni operative al fine del corretto adempimento.
Il termine di iscrizione delle cooperative a mutualità prevalente, già previsto per il 10.01.2005, è stato prorogato al 31.03.2003 dalla L. 306/2004 con l'art. 19-ter aggiunto in sede di conversione del DL 266/2004.

L'art. 37, comma 7, del Dlgs 28.12.2004 n. 310 (decreto correttivo bis) prevede per le banche popolari e le banche di credito cooperativo che il termine per l'adeguamento degli statuti e per l'iscrizione nell'albo è fissato al 30.06.2005.

Fasi del procedimento

  1. invio istanza telematica al Registro imprese recante il Mod. C17 (.pdf) 
  2. istruttoria d'ufficio di verifica della completezza formale dei dati con eventuale richiesta di regolarizzazione della domanda;
  3. trasmissione dell'istanza alla Direzione generale per gli enti cooperativi, che ne verifica i contenuti richiedendo eventuali integrazioni o rettifiche;
  4. attribuzione del numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza che viene ufficializzato dal Registro imprese tramite il sistema informatico (riportato in visura e sul certificato). Tale numero deve sempre essere indicato dalla società nei propri atti e nella propria corrispondenza.

Compilazione Mod. C17 e invio pratica

La domanda deve essere presentata al Registro Imprese della provincia in cui è ubicata la sede legale.

Il Mod. C17 allegato è suddiviso in due parti e deve essere utilizzato per:

  • per la domanda di iscrizione nell'Albo;
  • per il deposito annuale dei dati di bilancio e/o la modifica dello statuto.

Il modello può anche essere reperito:

E' costituito da un file PDF che deve essere compilato, salvato su disco locale e allegato alla pratica Fedra o software analogo per l'invio telematico. L'allegato Mod C17, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante della società, senza che sia possibile rilasciare delega né procura ad altro soggetto. Infatti, trattandosi di domanda diretta al ministero, non possono essere applicate le regole proprie del Registro imprese sulle modalità di sottoscrizione alternative.

Solo nel caso in cui la domanda di iscrizione venga presentata contestualmente ad atto notarile di modifica dello statuto, si ritiene regolarmente sottoscritta con la firma digitale del notaio rogante.

Per la predisposizione dell'istanza (mod. S1 o mod. S2) che accompagna il Mod. C17 il riferimento è la Circolare del Ministero Attività Produttive del 06/12/2004.

Diritti e tasse

Diritto di segreteria € 40. Quando si procede solo all'iscrizione nell'Albo è dovuto esclusivamente il predetto diritto di segreteria; invece se la domanda di iscrizione all'Albo è contestuale all'istanza per l'iscrizione o il deposito di un atto/fatto al Registro imprese, tale diritto si aggiunge a quello dovuto per la seconda istanza.

Bollo € 11 (escluse coop sociali). Si rimane in attesa di pronuncia del Ministero dell'economia in merito ai dubbi espressi sulla possibile esenzione dal bollo.

Conseguenze della mancata iscrizione

Come si legge nella nota emanata dal Ministero Attività Produttive in data 06.12.2004 l'ipotesi di mancata domanda di iscrizione all'Albo preclude l'attribuzione del numero di iscrizione che costituisce requisito di completezza formale e sostanziale degli atti e dei documenti. Ne consegue la non ricevibilità da parte della Pubblica Amministrazione della documentazione priva del citato numero di iscrizione, compresa quella destinata al registro delle imprese (deposito bilanci, modifiche statutarie, variazione degli organi sociali, ecc.).

La mancata iscrizione all'Albo, non consentendo lo svolgimento della normale attività di vigilanza da parte dell'Autorità governativa, configura un funzionamento irregolare della società, sanzionabile con l'adozione del provvedimento di gestione commissariale.

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