Comunicazione Decesso, Recesso ed esclusione socio nelle società di persone
Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della Giustizia del 2704/2015
La direttiva, volta ad uniformare il comportamento degli uffici del registro delle imprese sulle materie in questione, afferma che il decesso, il recesso e l’esclusione di un socio nelle società di persone costituiscono fatti modificativi e che, pertanto, la notizia deve essere iscritta nel Registro delle imprese entro i termini di legge a cura degli amministratori, con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 c.c. in caso di ritardo od omissione.
Nell’ipotesi in cui gli amministratori omettano di eseguire l’adempimento pubblicitario nel caso previsto dall’art. 2285 comma 1, del codice civile, il socio receduto può promuovere, mediante presentazione di un esposto all’ufficio del registro delle imprese, l’attivazione della procedura di iscrizione d’ufficio della notizia ai sensi dell’art. 2190 del codice civile.
Nel caso in cui, invece, gli amministratori omettano di dare seguito alla comunicazione di recesso per giusta causa (art. 2285, comma 2, del codice civile), non appare possibile l’attivazione, da parte del socio, della procedura di iscrizione d’ufficio di cui all’art. 2190 del codice civile. In tali casi dovrà pertanto essere intrapreso un giudizio di merito volto all’accertamento della giusta causa del recesso.
Per l’esclusione del socio di società di persone l’adempimento si esegue mediante iscrizione contestuale della decisione di esclusione e della prova di avvenuta ricezione da parte del socio interessato.
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