Panifici - Legge Regione Emilia Romagna n. 21/2017 "norme in materia di produzione e vendita di pane"
E' scaduto il 31 maggio 2018 il termine per la comunicazione al SUAP da parte dei panifici attivi del nominativo del responsabile dell'attività produttiva.
L'art.10, comma 1, Legge Regione Emilia-Romagna n. 21/2017 prevede che i panifici attivi alla data di entrata in vigore della Legge (il 27/11/2017) comunichino entro centottanta giorni, e quindi entro il 31 maggio 2018, al SUAP il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai fini dell’annotazione nel Registro Imprese.
Visto il testo letterale di tale articolo, che espressamente stabilisce che la comunicazione al Suap debba essere effettuata ai fini dell'annotazione nel Registro delle Imprese del responsabile dell'attività produttiva (e considerato che l’implementazione del fascicolo d'impresa con la comunicazione e gli allegati presentati al SUAP avverrà solo con il collegamento telematico tra gli Enti interessati tramite piattaforma regionale ancora non attiva su tutto il territorio regionale) occorre presentare la pratica ComUnica per l'annotazione del responsabile tecnico con:
- modello I2 e Int. P, euro 18 di diritti di segreteria, per impresa individuale;
- modello S5 e Int. P, euro 30 di diritti di segreteria, per le società.
Questa comunicazione unica, essendo una denuncia REA, è esente dall'imposta di bollo. Analogamente tale denuncia potrà essere presentata anche dalle imprese che si iscrivono e/o denunciano l’inizio dell’attività in data successiva al 31/05/2018.