Società di mutuo soccorso (SMS)
Previsto l’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese
Secondo quanto stabilito dal comma 1, dell'art. 23 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 (conv. con L. 17.12.2012 n. 221), “le società di mutuo soccorso (SMS), di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese secondo criteri e modalità stabilite con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
Con il medesimo decreto è istituita un'apposita sezione dell'albo delle società cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le società di mutua soccorso sono automaticamente iscritte.”
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto 6 marzo 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2013, ha individuato i criteri e le modalità di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative.
Le società di mutuo soccorso sono, pertanto, tenute a richiedere sia l’iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali, prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 155/2006, sia all'Albo delle società cooperative, che sarà ora composto di tre sezioni: nella prima sezione sono iscritte le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del Codice civile, nella seconda sezione le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente e nella terza sezione le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818.
Con il decreto vengono definiti gli atti che devono essere iscritti o depositati presso il registro delle imprese e le denunce da presentare al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
Inoltre sono dettate le disposizioni relative agli adempimenti per le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto.
Le disposizioni sono in vigore dal 20 maggio 2013 (decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del decreto).