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Sanzioni Registro Imprese e R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo)

pubblicato il 20/10/2010 08:25, ultima modifica 18/09/2023 16:53

Sanzioni Registro Imprese

 

 Al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il Registro delle imprese, il comma 5, dell’articolo 9, L. 11 novembre 2011 n. 180 ha sostituito l’articolo 2630 del Codice Civile dimezzando gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti i! n precedenza.

 

Per effetto di detta modifica:

  1. si riduce l’importo delle sanzioni che, da  un minimo di € 206 fino ad un massimo di € 2.065 (art. 2360 c.c. in vigore fino al 14 novembre 2011), passano: da un minimo di € 103 fino a un massimo € 1.032 (art. 2360 in vigore dal 15 novembre 2011);
  2.  è introdotta una novità per le sanzioni Registro imprese, con la previsione che se l’adempimento è    effettuato nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo;
  3. viene mantenuta la maggiorazione di un terzo in caso di omesso deposito dei bilanci;
  4. resta ferma l’applicazione dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base al quale in fase di accertamento, l’importo della sanzione dovrà essere pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo del relativo importo;
  5. i nuovi importi saranno applicati esclusivamente agli adempimenti in sanzione dalla data di entrata in vigore della nuova legge (cioè il 15 novembre 2011), mentre gli inadempimenti che si sono realizzati in una data precedente resteranno soggetti alla vecchia disposizione ed ai relativi importi.

 

IMPORTI SANZIONI 

Gli importi delle sanzioni, che competono all’Erario e  il rimborso spese di € 49,00, dovuto alla Camera di Commercio, devono essere pagati con modello F23.

Modalità alternative sono previste per il pagamento del solo importo relativo alle spese di procedimento (€ 49,00), che può essere effettuato anche con carta di credito direttamente dal sito camerale, Pagamenti on-line, selezionando il servizio "Registro Imprese - Spese notifica Verbali" e specificando, in "Descrizione servizio", il numero del verbale e  il nome del soggetto sanzionato.

Di regola per le società viene emesso un verbale per ogni responsabile principale e un verbale indirizzato alla società obbligata in solido.
In tale caso tenuti al pagamento sono:

  • ogni singolo responsabile con relative spese di notifica

oppure

  • la società con la somma a carico di ogni  obbligato principale  (che non abbia già provveduto in proprio), oltre alle relative spese di notifica

 

Sanzioni R.E.A.

Il Consiglio di Stato, con  parere n. 898/2008  della Sez. terza,  si è definitivamente espresso sull’applicabilità delle sanzioni amministrative per omessa o ritardata denuncia al Repertorio delle notizie economiche e amministrative – REA, affermando che il disposto di cui all’art. 9 del Dpr 581/1995  ha mantenuto in vita gli obblighi di denuncia in precedenza riferiti al Registro Ditte. Pertanto, secondo tale parere, continuano a sussistere le sanzioni stabilite dalla RD. 2011/1934.

L'importo della sanzione, a cui si deve aggiungere  il rimborso spese di € 49,00, devono essere pagati con modello F23.

Sono previste modalità alternative, tra cui  il pagamento dell'importo totale con carta di credito direttamente dal sito camerale, Pagamenti on-line, selezionando il servizio "Registro Imprese - Spese notifica Verbali" e specificando, in "Descrizione servizio", il numero del verbale e  il nome del soggetto sanzionato

Per le società viene emesso un verbale per ogni obbligato principale e un verbale indirizzato alla società obbligata in solido.Sono tenuti al pagamento:

  • ogni singolo responsabile con relative spese di notifica

oppure

  • la società con la somma a carico di ogni  obbligato principale  (che non abbia già provveduto in proprio), comprese le spese di notifica

 

N.B. Pagamento tramite Telemaco delle sanzioni REA
E’ possibile autorizzare direttamente l’addebito della sanzione di ogni obbligato (aggiungendo € 41,30 per le spese) con indicazione espressa  nell’istanza/denuncia telematica, spazio riservato alle Note

Termini di deposito

Le domande R.I./denunce R.E.A. devono essere presentate generalmente entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’evento da iscrivere, ad eccezione delle domande di iscrizione di atti costitutivi di società di capitali e cooperative che devono essere presentate entro 20 giorni dalla data dell'atto, con le seguenti precisazioni:

  • se il termine cade di sabato o nei giorni festivi, la presentazione è tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo;
  • se il deposito viene effettuato tramite posta, fa fede la data del timbro postale di spedizione;
  • se il termine non osservato dall’obbligato viene a scadere oltre il 16 aprile 2002, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 61/2002 modificativo degli importi delle sanzioni di cui al codice civile (art. 2630 c.c.), verranno applicate le nuove sanzioni; qualora sia scaduto prima di quella data, si applica per queste ipotesi la vecchia normativa e i precedenti importi.

Sono inoltre previsti termini più brevi di 15 giorni, per gli adempimenti a carico dei curatori fallimentari di cui:

  • all’art. 33 Legge Fallimentare relativo al deposito della relazione semestrale;
  • art. 29 comma 6 DL 78/2010 conv. con mod.  in L. 122/2010 per la comunicazione dei dati per insinuazione al passivo.

 

Recapito Verbali

I verbali di accertamento dell’infrazione amministrativa vengono recapitati a mezzo dell’ufficio postale con le modalità previste dall’art. 2 della  Legge 890/82 :

  • per le imprese individuali alla residenza del titolare;
  • per le società alla residenza degli amministratori/dei liquidatori/dei sindaci effettivi e alla sede legale della società che risponde in solido se i responsabili non pagano

 

Termini di pagamento

Le sanzioni vanno pagate entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.

Qualora il pagamento della sanzione non avvenga entro i termini di 60 giorni dalla notifica, la sanzione sarà trasmessa all’Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio di Piacenza, che provvederà alla riscossione. 

  

Atti difensivi

Nel caso in cui il trasgressore intenda addurre motivi di contestazione al verbale notificato, deve presentare un apposito scritto difensivo o una richiesta di audizione all’U.O. Regolazione del Mercato  entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento secondo le modalità riportate nell'apposita sezione

 

Rimborsi

In caso di pagamento errato o doppio, chiedere il rimborso:

  • per le sanzioni Registro Imprese: all'Agenzia delle Entrate di Piacenza
  • per le sanzioni R.E.A.: alla CCIAA di Piacenza utilizzando l'apposito modello

 

Normativa generale di riferimento

 

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