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Bollatura e vidimazione libri e registri

pubblicato il 09/04/2013 08:00, ultima modifica 18/09/2023 16:54

L'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 581/1995, provvede alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle scritture contabili a norma degli articoli 2215 e seguenti del Codice Civile e di altre leggi.

La competenza camerale riguarda la vidimazione di libri sociale e contabili relativi a:

 

  • imprese individuali, società, associazioni, e altri soggetti aventi sede legale in provincia;
  • soggetti con sede secondaria/unità locale situata in provincia, per i libri utilizzati nella medesima .

In caso di sede secondaria, per i libri sociali usati esclusivamente da questa, la vidimazione si può effettuare indifferentemente presso la Camera di Commercio della provincia della sede legale e della provincia della sede secondaria.

Normativa generale  di riferimento

Art. 2215 del Codice Civile

Modalità di tenuta delle scritture contabili – I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione

Art. 2218 del Codice Civile

“Bollatura facoltativa- L’imprenditore può far bollare nei modi indicati nell’art. 2215 gli altri libri da lui tenuti”

  

Istruzioni per la bollatura

 

LIBRI RILEGATI

l'intestazione deve essere riportata solo sulla copertina e sull'ultima pagina numerata del libro e deve comprendere:

  • il nome della ditta o la ragione sociale o la denominazione sociale, la sede legale/sede attività per le imprese individuali, la partita IVA e/o codice fiscale
  • il tipo di registro

Si deve barrare il retro della pagina non numerato, se non  utilizzato, e applicare le marche da bollo sempre sull'ultima pagina numerata

LIBRI A FOGLI MOBILI/MODULO CONTINUO

Secondo il D.M.  del  07/08/1998 e la successiva circolare del Ministero Industria del 27/10/1998,  tutti i libri o registri (sociali, fiscali e formulari) a fogli mobili/modulo continuo, comprese le rilegature mobili, formato A3 – A4 (anche se uniti con rilegatura mobile) devono riportare su tutte le pagine:

  • il nome della ditta o la ragione sociale o la denominazione sociale, la sede legale/sede attività per le imprese individuali, la partita IVA e/o codice fiscale
  • il tipo di libro/registro
  • la numerazione progressiva delle pagine sulla facciata scrivibile; la facciata non  numerata deve essere annullata.

Applicare le marche da bollo sempre sull’ultima pagina numerata.

 

Particolarità

Per i registri di carico e scarico è necessario indicare l’ubicazione della sede o unità locale operativa in quanto la Camera di Commercio effettua la vidimazione dei registri di carico e scarico che vengono utilizzati presso le sedi e le unità locali operative situate nella provincia di Piacenza.

La Legge 2/2009, con effetto dal 30/03/2009, ha eliminato l’obbligo di tenuta del libro soci delle società a responsabilità limitata, pertanto, la bollatura di tale libro per le SRL non è più obbligatoria, ma facoltativa.

 

Con la Legge 18 ottobre 2001, per il libro giornale, libro inventari e libri fiscali (IVA) è stata resa facoltativa la bollatura.

 

Dal 15 agosto 2009, il registro tenuto dal Commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi deve essere vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio ( articolo 10 comma 7 Legge 23/07/2009 n. 99). Per ogni registro devono essere corrisposti il diritto di segreteria di Euro 10,00 ( indipendentemente dal numero di pagine) e una marca da bollo di Euro 16,00 ogni 100 facciate o frazione di 100 ( da applicare nell’ultima pagina del registro).

 

La vidimazione dei formulari di identificazione dei rifiuti è di competenza sia della Camera di Commercio che dell’Agenzia delle Entrate.

Società Trasformate. Nel caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali, questa resterà soggetta al pagamento dell'imposta in via ordinaria (€ 67,00 per ogni libro, ogni 500 pagine o frazione), con applicazione della tassa forfetaria annuale (in riferimento al capitale sociale o fondo di dotazione) a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla trasformazione. Nel caso di trasformazione di una società di capitali in società di persone, il regime forfetario cessa di operare nell'anno successivo a quello della modifica.

 

Diritti di segreteria, imposta di bollo e tt.cc.gg.

Per la bollatura e la vidimazione:

  • diritti di segreteria: € 25,00 per ogni libro o registro (Decreto M.A.P. del 29/11/2004), ovvero € 10,00 per il registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative o consorzi cooperativi;
  • imposta di bollo: 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100. Le marche da bollo devono essere applicate sull’ultima pagina numerata e intestata.

     Esenzione totale dall’imposta di bollo si applica per:

 • I formulari dei rifiuti trasportati;

 • Le O.N.L.U.S. (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

 • Le associazioni e le fondazioni di volontariato.

  • tassa di concessione governativa: sono previste due modalità di versamento:
  • tassa forfetaria (per spa, sapa, srl, societa’ consortili per azioni o a responsabilita’ limitata, aziende speciali e consorzi fra enti territoriali costituiti ai sensi della legge 142/90).Il versamento va effettuato
    • limitatamente  all’anno di costituzione della società , con bollettino di conto corrente postale, sul c.c. 6007 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – causale “bollatura e numerazione libri sociali”
    •  gli anni successivi con delega bancaria entro il termine di pagamento dell’I.V.A. dovuta per l’anno precedente, utilizzando il modello di pagamento unificato F24, di cui va compilata la sezione ”Erario”, utilizzando il codice tributo 7085. L’importo della tassa annuale di concessione governativa dipende dall’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1 gennaio dell’anno di riferimento; le misure della tassa sono:

-         € 309,87 se il capitale sociale è pari o inferiore a € 516.456,90;

-         € 516,46 se il capitale sociale supera € 516.456,90.

 

  • tassa ordinaria (per imprese individuali, societa’ di persone, cooperative, consorzi ex art. 2612, professionisti, associazioni senza scopo di lucro, societa’ cooperative a responsabilita’ limitata, mutue assicuratrici, societa’ in liquidazione ordinaria) Il versamento ammonta ad € 67,00 (D.l. 31.01.2005) per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione. Può essere effettuato sul c/c postale 6007 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – bollatura e numerazione libri sociali o con marche tassa concessione governativa da applicare sull’ultima pagina numerata. Se il versamento è effettuato tramite c/c postale il tagliando attestazione va apposto sull’ultima pagina del libro da bollare.

 

Per i registri di carico e scarico dei rifiuti:

  • diritti di segreteria previsti per la vidimazione di ciascun registro per Euro 25,00;
  • modalità di pagamento
  • imposta di bollo non dovuta

Per i formulari di identificazione dei rifiuti:

  • diritti di segreteria non dovuti
  • imposta di bollo non dovuta
2.52777777778

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