Organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio presso la Camera di commercio di Piacenza
Iscritto al n. 70 nella sezione A del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 4 del D.M. 202 del 24/09/2014)
Cosa è la composizione della crisi da sovraindebitamento ?
Grazie alla recente normativa (L. n. 3/2012 e D.M. 202/2014) i soggetti sovra-indebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali, e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai Creditori, possono provare a risolvere la crisi da sovra-indebitamento e cercare di ottenere l’esdebitazione.
Il Debitore - grazie ad un Gestore designato dall’Organismo di Composizione delle Crisi da sovra-indebitamento e, con l’assistenza di un Legale di fiducia, sotto il controllo del Tribunale - può alternativamente:
a) formulare una proposta di accordo con i Creditori
b) chiedere la liquidazione del patrimonio
c) proporre – solo se riveste la qualifica di Consumatore - un piano di ristrutturazione dei debiti
Chi sono i beneficiari?
Le procedure sono a beneficio di tutti i Soggetti sovra-indebitati cioè che si trovino in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni prese (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni. Il Debitore, grazie ad un Gestore designato dall’Organismo, può formulare una proposta di accordo con i Creditori o - se Consumatore - può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti.
Il procedimento si svolge sotto il controllo del Tribunale. Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di accordo del debitore o al piano del consumatore: mettendo a disposizione anche un piccolo patrimonio si può ottenere la liberazione di tutti i debiti pregressi, il c.d. “fresh start”, una “ripartenza”, una seconda “chance”
A chi rivolgersi
Organismo di composizione delle crisi da sovra-indebitamento della Camera di Commercio di Piacenza
Requisiti richiesti
1. Essere un soggetto che non può beneficiare delle procedure concorsuali (in primis del concordato preventivo);
2. Trovarsi in situazione di sovraindebitamento;
3. Non aver utilizzato nei precedenti 5 anni uno dei 3 procedimenti di cui alla L. n. 3/2012
Come avviare la procedura
Per avviare una delle tre procedure previste occorre presentare istanza (utilizzando l’apposito modulo) con marca da bollo da € 16,00, documento d’identità, attestazione di versamento di euro 200,00 oltre iva quale acconto forfetario sui costi della procedura e con l’impegno a fornire nel corso della procedura tutta la documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (la legge prevede sanzioni penali per la rappresentazione di una situazione patrimoniale ed economica non corrispondente al vero).
Costi della procedura
Il compenso all’OCC è determinato ai sensi degli artt. 14 ss. del D.M. 202/2014 in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei Creditori, all’entità del passivo e dell’attivo realizzato.
Il Gestore incaricato dall’Organismo deve fornire, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal Debitore, un preventivo di massima- approvato dal Responsabile dell’Organismo - del costo del procedimento (il Tariffario adottato dall’OCC della CCIAA di Piacenza prevede il minimo delle tariffe previste dalla normativa
Referente dell’Organismo
Dr. Alessandro Saguatti