Camera di Commercio di Piacenza
Tu sei qui: Portale Regolazione del Mercato Composizione delle crisi da sovraindebitamento
Azioni sul documento

Organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio presso la Camera di commercio di Piacenza

pubblicato il 09/08/2016 09:45, ultima modifica 29/09/2023 19:59

L’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio (OCC) della Camera di Commercio di Piacenza è iscritto al n.70 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Referente dell'Organismo è il Segretario Generale, Dr. Alessandro Saguatti.

Banner organismo sovraindebitamento

 

Cosa si intende per sovraindebitamento ?

In base al D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) in vigore dal 15 luglio 2022, il sovraindebitamento è lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza

Cosa è la composizione della crisi da sovraindebitamento ?

I soggetti sopra indicati hanno la possibilità di ristrutturare il loro debito avvalendosi delle procedure previste nel “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” disciplinato dal D. Lgs. 12/01/2014 n. 14 e successive modificazioni

Chi sono i beneficiari?

1.  consumatore

2.  imprenditore agricolo;

3.  c.d. start up innovativa

4.  imprenditore minore ai sensi dell'art.2, lettera d), del D.lgs. n.14/2019 con il possesso congiunto dei seguenti requisiti negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di apertuta della liquidazione giudiziale: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;

5.  imprenditore cessato;

6.  socio illimitatamente responsabile;

7.  professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;

8.  società professionali ex L. 183/2011;

9.  associazioni professionali o studi professionali associati;

10. società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;

11. enti privati non commerciali.

Soggetti esclusi

  1. Imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
  2. Chi, nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, è già stato esdebitato;
  3. Chi ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione;
  4. Chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode.

Cosa fa l’OCC ?

Presso l’OCC vengo depositate le domande per l’accesso al servizio. Dopo aver verificato la regolarità e completezza della domanda e relativa documentazione allegata, il Referente dell’OCC nomina un professionista “Gestore della crisi” che provvederà, in nome e per conto dell'OCC, a tutte le comunicazioni ed adempimenti previsti dalla normativa vigente e/o disposti dal Giudice nella procedura prescelta, ivi compresa la verifica della correttezza ed attendibilità di quanto dichiarato nella domanda e nei relativi allegati.

Quali sono le procedure?

1)      Piano di ristrutturazione dei debiti

Se il debitore è un consumatore o comunque ha assunto obbligazioni estranee all’attività imprenditoriale o professionale, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, con il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma, e che non prevede l’approvazione preventiva dei creditori,

2)      Concordato minore

Se il debitore non è consumatore e le obbligazioni derivano da un’attività imprenditoriale o professionale:

a)    Può formulare ai creditori una proposta di concordato minore, al fine di poter continuare l’attività imprenditoriale o professionale, che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e che può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti, attraverso qualsiasi forma, ed è subordinato all’approvazione dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Tale proposta non è consentita al consumatore

b)  Se non è prevista la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale può formulare ai creditori una proposta di concordato minore con obbligo di apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori

N.B.: Ai sensi dell'art. 33 del Codice della Crisi di Impresa la domanda di accesso alla procedura di concordato minore presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.

3) Liquidazione controllata

Entrambe le tipologie di debitori possono domandare, con ricorso al Tribunale competente e con l’assistenza dell’OCC, l’apertura della Procedura di Liquidazione controllata di tutti i propri beni.

4) Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per  una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del  debito  entro  quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui  sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento.

Come avviare la procedura

Per avviare una delle procedure previste occorre presentare istanza (contattare la Segreteria) con marca da bollo da € 16,00, documento d’identità, attestazione di versamento di euro 244,00 (IVA  compresa) quale acconto forfetario sui costi della procedura.

Il predetto modulo deve essere corredato da tutta la documentazione ivi indicata, pena la non ricevibilità dell'istanza. Il debitore, inoltre, si impegna a fornire nel corso della procedura tutta la documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (la legge prevede sanzioni penali per la rappresentazione di una situazione patrimoniale ed economica non corrispondente al vero).

 

Si ricorda che il Gestore verificherà la correttezza e l'attendibilità di quanto dichiarato nella domanda e nei relativi allegati.

Referente dell’Organismo

Dr. Alessandro Saguatti

2.66666666667

Logo CCIAA Emilia

Composizione negoziata.PNG

Banner-Startup

Banner Registro Imprese

Banner atti depositati dagli agenti della riscossione

« ottobre 2023 »
ottobre
lumamegivesado
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
 
Standard

Powered by Plone ®

Note Legali

Note Legali

Privacy

Dichiarazione di accessibilità

Codice Fiscale e Partita IVA
00276970332

Camera di Commercio

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Piacenza

Piazza Cavalli, 35 - 29121 Piacenza
Telefono 0523 3861 Fax 0523 334367