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L'impresa Start-Up Innovativa (STI) e l'Incubatore Certificato

pubblicato il 11/01/2013 12:05, ultima modifica 18/09/2023 17:07

L'art. 25 del Decreto Sviluppo (DL n. 179/2012), così come convertito dalla L. n. 221/2012, ha introdotto disposizioni “dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese Start-up innovative” e inoltre “intendono contestualmente contribuire contestualemnte allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere la maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti,imprese innovative e capitali dall'estero”.  

 La normativa è stata successivamente modificata dal D.l. n. 76/2013, in vigore dal 28 giugno 2013,  convertito nella L. 99/2013.

Con le circolari dell'Agenzia Entrate n. 16/E dell' 11 giugno 2014 e del Ministero Sviluppo Economico n. 3672/C del 29 agosto 2014 sono state impartite le  indicazioni interpretative.

Di particolare interesse è la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3696/C del 14/02/2017 con cui vengono forniti diversi chiarimenti e richiamati precedenti pareri.

 Start-up innovativa

La start-up innovativa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa,di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Sono pertanto coinvolte le società: SRL, SPA, SAPA e società cooperative.

 

 Presupposti per ottenere la qualifica di start-up sono:

 

  1. l'oggetto sociale deve essere orientato, in via esclusiva o prevalente,  allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  2. a partire dal secondo anno di attività, il valore totale della produzione non deve superare i 5 milioni di euro annuali.

Inoltre la società:

 

  1. non deve distribuire/aver distribuito utili;
  2. è costituita e svolge attività da non  più di 60 mesi;
  3. deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
  4. non deve essere stata costituita per fusione, scissione o cessione di azienda/ramo aziendale.

La Start-up innovativa  deve possedere anche  uno (almeno) dei seguenti requisiti:

 

  1. le spese di ricerca e sviluppo devono essere pari o superiori al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione;
  2. impiego di personale altamente qualificato in percentuale uguale o superiore ad un terzo della forza lavoro complessiva ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
  3. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico sono disponibili:

 

- la Guida adempimenti della start-up innovativa;

 

- il Modello di dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti.

 

Start-up innovativa a vocazione sociale

Secondo l'art. 25, comma 4, le SIAVS possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle altre StartUp innovative, ma operano in alcuni settori specifici considerati di particolare valore sociale:

- assistenza sociale;

- assistenza sanitaria;

- educazione, istruzione e formazione;

- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

- valorizzazione del patrimonio culturale;

- turismo sociale;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca ed erogazione di servizi culturali;

- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;

- sevizi strumentali alle imprese sociali.

Considerando i presupposti contenuti della Circ. 3677/C emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico il 20 gennaio 2015 è stata predisposta  un'apposita Guida che illustra la procedura per il riconoscimento della SIVAS.

 

Incubatori Certificati

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2017, il nuovo Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2016, di revisione dei requisiti per gli incubatori di start-up innovative.

 

Per ottenere lo status di incubatore certificato, accedendo così alle specifiche agevolazioni previste, è necessario il possesso dei requisiti indicati dal comma 5 dell’art. 25, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, nonché l’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro Imprese.

 

L'incubatore di start-up innovative è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che offre, anche in modo non esclusivo, servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti, di cui al comma 5 dell’art. 25 del DL:

 

a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

 

b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

 

c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

 

d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;

 

e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative.

  

Il decreto ministeriale introduce una serie di valori minimi necessari per l’iscrizione, da calcolare sulla base di una scala di punteggi rappresentati in forma tabellare (tabelle A e B allegate al decreto).

 

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico sono disponibili:

 

- la Guida  adempimenti previsti per l'incubatore certificato;

 

- il Modulo di domanda in formato elettronico con il quale gli incubatori potranno certificarsi per essere iscritti presso l'apposita sezione speciale del Registro Imprese.

 

Le informazioni comunicate dagli incubatori devono essere aggiornate ogni semestre. Il primo adempimento deve essere effettuato entro sei mesi dell'iscrizione del certificatore nella sezione speciale del Registro Imprese.  Anche nel caso in cui non vi siano aggiornamenti da segnalare, la società incubatore certificato deve comunque confermare la validita delle informazioni già depositate.

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e, comunque, entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio esercizio,il rappresentante legale del incubatore certificato dovrà attestare il mantenimento dei requisiti con dichiarazione da depositare al Registro Imprese. 

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti l'incubatore certificato sarà cancellato d'ufficiodalla sezione  speciale del Registro Imprese

Sezione speciale del Registro Imprese

Condizione fondamentale per ottenere i benefici che la normativa riserva alle Start-up innovative e agli Incubatori è la preventiva iscrizione in una sezione speciale del Registro Imprese.

Diritti di segreteria, imposta di bollo e diritto annuale

L'istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante, viene presentata in esenzione da diritti di segreteria e bolli. Per le imprese di nuova costituzione l'esenzione è condizionata alla contestuale presentazione del modello di avvio dell'attività (Mod. S5) contenente le informazioni di legge e la prescritta autocertificazione.

 

L'impresa è inoltre esonerata dal pagamento diritta annuo.

 

Si precisa che le suddette esenzioni sono strettmente legate al mantenimento dei requisiti.

 

 

 

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