Conciliazione controversie di consumo
La Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Piacenza, da anni è impegnata sul fronte della valorizzazione e della diffusione degli strumenti di giustizia alternativa; costituitasi nell’anno 1996, dal 06/07/2017 è iscritta nell’elenco degli Organismi ADR tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico per la gestione delle controversie tra consumatori e professionisti ai sensi dell’art. 141 del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005).
Il consumatore, in relazione ad ogni contratto di vendita o di prestazione di servizi che abbia dato luogo ad una controversia nazionale o transfrontaliera, potrà così attivare una procedura ADR presso la Camera di Conciliazione
COSA SONO LE ADR?
La sigla sta per Alternative Dispute Resolution (risoluzione alternativa delle controversie) e contraddistingue le procedure che si attivano per risolvere le controversie tra consumatori e imprese su contratti di vendita di beni e servizi attraverso la conciliazione.
La Conciliazione è l’attività svolta da un terzo imparziale, il conciliatore-mediatore, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia
Le parti in conflitto hanno la sicurezza che la disputa si risolverà secondo i loro interessi, non su decisione di terzi, ma con un accordo tagliato su misura. Tutta la procedura si fonda, infatti, sulla libera volontà delle parti, che decidono se e quando iniziare un tentativo di conciliazione, come gestirla e se portarla a termine.
Si tratta di una procedura rapida (ha una durata non superiore a 90 giorni salvo proroga per una sola volta di ulteriori 90 giorni), informale ed economica, in quanto i costi sono contenuti e predeterminati
La conciliazione, infine, garantisce la massima riservatezza.
CHI È IL CONCILIATORE?
Il conciliatore non è un giudice, non è un arbitro, non vuole accertare la violazione di un diritto e le relative responsabilità: egli è un terzo imparziale e neutrale che ascolta ed assiste le parti, facilitando tra loro la comunicazione per condurle ad una soluzione della lite soddisfacente e condivisa.
Egli è un professionista, che ha seguito specifici e numerosi percorsi formativi sui processi di mediazione, di comunicazione e di negoziazione ed ha acquisito le tecniche di composizione dei conflitti, mediante esercitazioni pratiche e simulazioni, per condurre le negoziazioni in modo efficace.
Il conciliatore camerale vanta esperienza maturata come mediatore civile e commerciale di cui al D.Lgs. 28/2010 e pertanto garantisce capacità di ascolto, di fornire chiarimenti e di proporre soluzioni creative per il raggiungimento dell’accordo, nel rispetto del principio della riservatezza.
QUALI CONTROVERSIE POSSONO ESSERE GESTITE CON UNA PROCEDURA ADR?
Le controversie di natura commerciale (vedi materie) che coinvolgono imprese e consumatori, ivi incluse quelle derivanti da Internet e dal commercio elettronico.Il soggetto attivante deve essere un consumatore o un utente (cioè un soggetto che compra il bene o utilizza il servizio al di fuori di una attività professionale).
Non sono ammesse alla presente procedura le controversie che insorgono tra imprese/professionisti, i procedimenti attivati da un professionista/impresa nei confronti del consumatore, le liti che hanno origine dalla prestazione di servizi senza corrispettivo, le liti relativi all’assistenza sanitaria, per le quali può essere avviata una procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010.
Sono escluse altresì le procedure di cui all'articolo 141, comma 8, del D.Lgs. 206/2005 e le ipotesi di tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
L’ORGANISMO PUO’ RIFIUTARE DI TRATTARE UNA CONTROVERSIA IN MATERIA DI CONSUMO?
Ai sensi dell'articolo 141 bis del D. Lgs. n. 206/2005 l'Organismo può rifiutare di trattare la controversia e pertanto respingere la domanda di avvio della procedura di conciliazione quando:
- il consumatore non ha preventivamente fatto reclamo
- la controversia è futile e temeraria
- la controversia è già stata sottoposta ad altro Organismo ADR
- il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 70,00 oltre eventuali imposte e tasse
- la domanda di conciliazione è presentata oltre il termine di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo al professionista
- la trattazione della controversia possa nuocere significativamente al regolare funzionamento dell'Organismo.
Il rifiuto di trattare la controversia è disposto motivatamente e comunicato agli interessati entro 21 giorni dal ricevimento del fascicolo della domanda.
COME SI ATTIVA LA PROCEDURA ADR IN MATERIA DI CONSUMO?
La procedura ADR conciliazione si avvia depositando all'Organismo ADR della Camera di Commercio idonea domanda:
- - telematicamente registrandosi sulla piattaforma on line ConciliaCamera. che permette all'interessato anche di consultare direttamente la documentazione e lo stato della propria procedura di conciliazione.
- - direttamente allo sportello camerale ovvero tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it utilizzando l’apposita modulistica disponibile all’indirizzo www.pc.camcom.it – sezione ADR consumo
L’istanza deve indicare le parti, l’oggetto nonché ragioni della pretesa e dettagli della controversia.
COME SI SVOLGE LA PROCEDURA?
La Segreteria, verificata la regolarità e l'ammissibilità della domanda, la comunica tempestivamente all’altra parte invitandola a manifestare all'Organismo la propria volontà di aderire o non aderire alla procedura entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
In caso di adesione alla procedura la Segreteria designa il Conciliatore e comunica alle parti la data dell’incontro di conciliazione che si terrà entro 30 giorni dall’adesione della parte convenuta.
In caso di rifiuto ad aderire alla procedura ovvero in assenza di riscontro della parte entro il termine assegnato, la Segreteria dichiara d'ufficio chiusa la procedura e può rilasciarne attestazione alla parte istante.
Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede della Camera di conciliazione oppure con modalità telematiche.
Le parti partecipano all’incontro personalmente o in casi eccezionali mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri. Possono farsi assistere da difensori, rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria, o da altre persone di fiducia, ma tale assistenza non è obbligatoria.
QUANTO COSTA LA PROCEDURA?
Il consumatore non deve pagare alcuna tariffa ma corrispondere al momento della richiesta di avvio della procedura esclusivamente un contributo a forfait:
- pari ad euro 30,00, comprensivo di iva e spese, per controversie di valore fino ad euro 50.000,00
- pari ad euro 60,00 comprensivo di iva e spese, per controversie di valore superiore ad euro 50.000,00.
Il professionista/impresa deve pagare le seguenti tariffe variabili in proporzione al valore della lite:
Le tariffe per le imprese/professionisti sono disponibili al seguente link
COS’È UN ORGANISMO ADR?
È un organismo pubblico o privato istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR. È iscritto in un apposito elenco (previsto dall’articolo 141-decies del Codice del consumo) tenuto dall’autorità di competenza.