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Sanzioni Amministrative

pubblicato il 07/09/2010 08:45, ultima modifica 18/09/2023 17:04

L’Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio esamina i verbali di accertamento contestati o notificati ai responsabili di illeciti amministrativi da parte degli organi di vigilanza (Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Registro Imprese, Attività Ispettive, Albi e Ruoli camerali, ecc.) per la violazione di norme nelle seguenti materie:

  • sicurezza prodotti
  • etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari
  • strumenti metrici
  • metalli preziosi
  • consumo carburante ed emissione CO2
  • omessi e ritardati depositi al Registro Imprese e all’Albo Imprese artigiane
  • mancata iscrizione a Ruoli e Albi
  • contratti negoziati fuori dai locali commerciali e contratti a distanza

La responsabilità della violazione è personale; in caso di società viene contestata a tutti gli amministratori, ciascuno dei quali soggiace individualmente al pagamento della sanzione. La società è responsabile in solido e pertanto interviene per le somme non pagate dagli amministratori.

Chiunque riceva un verbale di accertamento può:

  • effettuare il pagamento liberatorio (in misura ridotta in quanto corrispondente alla terza parte del massimo della sanzione prevista per violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo) entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Tale pagamento estingue il procedimento

oppure

  • presentare scritti difensivi alla Camera di Commercio – Regolazione del mercato / Sanzioni amministrative – e/o richiesta di audizione per essere ascoltati in ordine ai fatti in contestazione.

Come presentare lo scritto difensivo e la richiesta di audizione

Lo scritto difensivo e la richiesta di audizione devono pervenire all’U.O. Regolazione del mercato entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento.

Esaminate le argomentazioni esposte nella memoria difensiva, nonché le dichiarazioni rilasciate in sede di eventuale audizione, e valutato ogni processo verbale nel merito e nella legittimità, l’Ufficio emette:

  • una ordinanza di ingiunzione di pagamento all’autore della violazione, previa determinazione dell’importo della sanzione, compreso tra il minimo ed il massimo della sanzione stessa, in base ai criteri stabiliti dall’art.11 della legge 689/81;
  • una ordinanza di archiviazione qualora ritenga non fondato o irregolare il verbale di accertamento.

Il termine per l’emissione dell’ordinanza è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Cosa fare quando si riceve una ordinanza ingiuntiva di pagamento

L’ordinanza è un titolo esecutivo, quindi il trasgressore ha l’obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni dalla notifica. Se nell’ordinanza è indicato il responsabile in solido, il pagamento deve essere effettuato una sola volta o dal trasgressore o dall’obbligato solidale.

E’ ammesso ricorso, entro il termine previsto per il pagamento, davanti al Giudice di Pace e/o Tribunale competenti per territorio, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011. Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, a meno che il Giudice non disponga la sospensione dell’esecutività del provvedimento.

Il pagamento effettuato deve essere comunicato all’U.O. Regolazione del mercato- modalità di pagamento

Pagamento rateale dell’ordinanza ingiuntiva

L’interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate documentabili, può chiedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria. L’Ufficio valuta tale istanza corredata della documentazione comprovante le condizioni economiche disagiate oppure, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Se il pagamento non avviene nei termini, si attiva la procedura di esecuzione coattiva.

Procedura di esecuzione coattiva

Decorso il termine di 30 giorni per il pagamento dell’ordinanza ingiunzione, la Camera di Commercio avvia la procedura di riscossione delle somme dovute trasmettendo il ruolo all’Agente della riscossione. L’importo della cartella esattoriale è aumentato di maggiorazioni e di interessi previsti per legge (art.27 della legge n. 689/81).

Cosa fare quando si riceve una cartella esattoriale

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella, occorre effettuare il pagamento secondo le istruzioni contenute nella cartella stessa. L’omesso pagamento comporta l’attivazione della procedura di espropriazione forzata.

Cosa fare quando si riceve un sequestro

Qualora gli Organi di vigilanza, che hanno elevato il verbale di contestazione, abbiano proceduto anche al sequestro della merce o delle attrezzature, l’U.O.Regolazione del mercato della Camera di commercio dispone, limitatamente alle materie di propria competenza, la confisca o la restituzione delle stesse.

Contro il verbale di sequestro elevato dagli Organi di vigilanza è ammessa opposizione, che può essere presentata in qualunque momento, alla Camera di commercio. Se l’opposizione è accolta, l’Ufficio dispone con ordinanza il dissequestro, se l’opposizione è respinta, l’Ufficio dispone con ordinanza la convalida del sequestro e successivamente la confisca della merce o delle attrezzature.

Contro l’ordinanza di confisca è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Tribunale civile competente per territorio.

 

Altre informazioni:

  • informazioni e chiarimenti: regolazione.mercato@pc.camcom.it accedi a Contatti;
  • il procedimento non può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, nè può concludersi con silenzio assenso dell'amministrazione;
  • non è previsto un servizio on line.

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1982, n. 571Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

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