Manifestazioni a premio
Le manifestazioni a premio consistono in concorsi ed operazioni a premio (cliccare qui per accedere al sito del Ministero dello Sviluppo economico, autorità competente in materia)
Il DPR 430/01, regolamento che ha modificato la disciplina delle manifestazioni a premio, ha trasferito la competenza in materia dall’Agenzia delle Entrate al Ministero dello Sviluppo Economico ed ha introdotto una liberalizzazione del settore, con il passaggio dal regime autorizzatorio al sistema della comunicazione in via preventiva, per i concorsi a premio e della redazione e conservazione del regolamento autocertificato per le operazioni a premio.
Lo scopo delle manifestazioni a premio è, come recita l’art.1 del D.P.R. 430 del 26/10/2001, quello di “favorire la conoscenza di prodotti, di servizi, di ditte o la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, aventi comunque fini anche in parte commerciali, tramite la promessa di premi al pubblico”
Nei concorsi a premio la Camera di commercio può intervenire nelle fasi di individuazioni dei vincitori e di assegnazione dei premi nonchè per la redazione dei verbali di chiusura, con relativi oneri a carico dei soggetti promotori
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Concorsi a premio
Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l’attribuzione dei premi dipende dalla sorte oppure da qualsiasi congegno che designi in modo aleatorio il vincitore oppure dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati a fornire giudizi o pronostici o risposte a determinati quesiti oppure dall’abilità o capacità dei concorrenti nell’adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento organizzativo.
I promotori dei concorsi dovranno inviare una ”comunicazione” preventiva al Ministero dello Sviluppo economico secondo un modello predisposto allegando il regolamento del concorso medesimo e la documentazione comprovante il versamento della dovuta cauzione.
I concorsi a premio non potranno avere una durata superiore a un anno dalla data del loro inizio e potranno essere svolti a favore dei consumatori finali o di altri soggetti quali i rivenditori, gli intermediari, i concessionari, i collaboratori e i lavoratori dipendenti.
Regolarità, integrità ed imparzialità delle operazioni di estrazione
Ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 26.10.2001 n. 430, qualora l'estrazione dei premi in concorso avvenga con l'utilizzo di un meccanismo di gioco (informatico, meccanico od altro), deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell'azienda produttrice del software o del meccanismo attestante come il meccanismo o programma ideato per il concorso garantisca la casualità ed imparzialità nell'attribuzione dei premi, non sia manomettibile con interventi interni od esterni e, per i criteri adottati, garantisca la tutela della fede pubblica.
Parimenti, qualora l'assegnazione dei premi avvenga tramite estrazione manuale da una raccolta di cartoline, schede od altro materiale cartaceo custodito in uno o più contenitori messi a disposizione del funzionario camerale, dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante del Promotore attestante la regolarità, l'imparzialità e l'integrità della raccolta.
Operazioni a premio
Sono considerate operazioni a premio le manifestazioni pubblicitarie che prevedono le offerte di premi a coloro che acquistano o vendono prodotti o servizi e ne forniscano la documentazione consegnando un certo numero di prove documentali oppure quelle manifestazioni che prevedono le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio.
I promotori delle operazioni a premio dovranno semplicemente redigere e conservare presso la propria sede il regolamento autocertificato dell’operazione stessa.
Le operazioni a premio non potranno avere una durata superiore a cinque anni dalla data del loro inizio
Premi
I premi messi in palio consistono generalmente in beni, servizi, sconti di prezzo, ma anche da giocate del lotto o da biglietti delle lotterie nazionali. E’ consentito offrire in premio anche beni immobili.
Non possono essere assegnati premi in denaro, titoli dei prestiti pubblici e privati, titoli azionari, quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e polizze di assicurazione sulla vita.
Soggetti promotori
I concorsi e le operazioni a premio possono essere svolti da imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati e possono essere organizzati anche da più imprese in associazione tra di loro. Anche le imprese straniere possono indire manifestazioni a premio attraverso un proprio rappresentante residente e nominato ai sensi dell’art.17 della normativa IVA (rappresentante fiscale).
Delega
I soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione o altri operatori professionali a rappresentarli negli adempimenti relativi alle manifestazioni.
Inoltre ciascuna o tutte le fasi connesse al concorso a premi (estrazioni, chiusura) possono essere delegate dal legale rappresentante della ditta promotrice a proprio rappresentante tramite delega scritta, indirizzata alla Camera di Commercio, recante la denominazione del concorso, l'identificativo assegnato dal Ministero (se pervenuto) e la firma autenticata ovvero copia del documento d'identità del sottoscrittore.
Esclusioni
Dall’ambito dei concorsi e delle operazioni a premio sono esclusi i concorsi che promuovono opere letterarie, artistiche o scientifiche e quelli indetti per la presentazione di progetti o studi in campo industriale o commerciale, nei quali l’attribuzione del premio rappresenti il corrispettivo della prestazione d’opera dell’autore.
Sono, inoltre, escluse le manifestazioni svolte da emittenti radio televisive quando i premi siano assegnati agli spettatori presenti nello studio; le manifestazioni in cui i premi siano destinati a enti o istituzioni di carattere pubblico o che perseguano finalità sociali o benefiche; le manifestazioni che prevedano l’attribuzione di premi di minimo valore e le operazioni a premio ove i premi siano costituiti da sconti sul prezzo degli stessi prodotti o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere.
Manifestazioni vietate
Il regolamento vieta lo svolgimento di operazioni a premio quando non sia tutelata la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità di tutti i partecipanti; quando vi sia elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse; quando si arrechi turbativa alla concorrenza ed al mercato; quando la promozione riguardi prodotti non pubblicizzabili; quando siano violate le disposizioni del regolamento ( ad eccezione di quella che prescrive la preventiva comunicazione del concorso al Ministero dello Sviluppo Economico)
Individuazione dei vincitori
L’individuazione dei vincitori dei concorsi a premio deve essere effettuata alla presenza di un notaio o del “responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica” competente per territorio, presente presso ciascuna Camera di Commercio. Da essi dovrà essere redatto apposito verbale relativo alle operazioni di assegnazione dei premi, alla verifica della prestazione della cauzione e all’eventuale devoluzione dei premi non richiesti o non assegnati – diversi da quelli rifiutati – alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Il suddetto processo verbale, compilato secondo lo schema predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dovrà essere trasmesso allo stesso Ministero.
Cauzione
I soggetti che intendono svolgere una manifestazione a premio devono prestare cauzione che, per i concorsi è fissata nella misura del 100% del valore dei premi promessi, mentre per le operazioni a premio è dovuta nella misura del 20% del montepremi previsto e viene esclusa quando il premio è corrisposto unitamente al prodotto o servizio promozionato.
La cauzione deve essere prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico e si intende svincolata dopo 12 mesi dal termine della manifestazione o, solo per i concorsi, decorsi 180 giorni dalla trasmissione al Ministero del processo verbale di chiusura redatto dal notaio o dal funzionario della Camera di Commercio.
Controllo delle manifestazioni a premio
Il Ministero dello Sviluppo Economico esercita a campione o su segnalazione di soggetti interessati il controllo sulle manifestazioni a premio. In caso di violazioni alla tutela della fede pubblica, di forme di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse, di turbative della concorrenza e del mercato o di promozioni di beni per i quali è previsto il divieto di pubblicità, il Ministero comunica al soggetto promotore le proprie osservazioni, assegnandogli un termine di 15 giorni per produrre le proprie controdeduzioni. Qualora il Ministero ravvisi la sussistenza di violazioni, adotta, entro 60 giorni, un provvedimento di cessazione dell’iniziativa.
Sanzioni
Il sistema sanzionatorio, disciplinato dall’art.8, comma 2 e dall’art.12, comma 2, del regolamento è rivolto alla tutela del corretto svolgimento delle manifestazioni a premio e del connesso interesse dei soggetti che a queste partecipano.
Per saperne di più:
Ministero Sviluppo Economico - Sanzioni