Camera di Conciliazione
Organismo iscritto al n° 59 del Registro degli Organismi autorizzati a gestire tentativi di mediazione istituito presso il Ministero di Giustizia ai sensi del D.Lgs. 04/03/2010, n. 28
Cosa è la mediazione ?
La mediazione è uno strumento di giustizia alternativa che grazie all’opera svolta da un Mediatore, terzo neutrale, imparziale e indipendente, è finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Se la mediazione va a buon fine le parti sottoscrivono un accordo altrimenti le stesse possono abbandonare il procedimento in qualsiasi momento e rivolgersi al giudice ordinario.
La mediazione trova la sua disciplina organica nel il D. Lgs. n. 28/2010 che prevede altresì che il tentativo di mediazione sia condizione di procedibilità in materia di:
- Condominio;
- Diritti reali;
- Divisione;
- Successioni ereditarie;
- Patti di famiglia;
- Locazione;
- Comodato;
- Affitto di aziende;
- Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
- Risarcimento del danno derivante da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari.
La Legge n. 70 del 25 giugno 2020, Pubblicata in G.U. il 29 giugno 2020 n.162, prevede una nuova ipotesi di mediazione c. d. "obbligatoria" introducendo il comma 6-ter all'art. 3 D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda". Quindi ogni inadempimento connesso al periodo di lockdown causato dall’emergenza epidemiologica dovrà preventivamente essere gestito al di fuori delle aule di Tribunale essendo prevista la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
N.B. MEDIAZIONE TELEMATICA AI SENSI ART. 8-BIS D.LGS. 28/2010 (come modificato dal D.Lgs. 149/2022)
Si ricorda che le mediazioni in modalità telematica potranno essere attivate solo se tutte le parti del procedimento sono in possesso di firma elettronica qualificata.
Si ricorda altresì che quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale.
Quali vantaggi ed agevolazioni offre la mediazione?
La mediazione:
- è economica, perché rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti ed è previsto un tariffario agevolato quando la mediazione è disposta dal giudice ovvero è condizione di procedibilità; in questa ultima ipotesi la legge ammette anche il gratuito patrocinio nel ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 76 del DPR n. 115/2002.
- è rapida perché il primo incontro deve di norma svolgersi entro 30 giorni e il procedimento concludersi entro tre mesi dal deposito della domanda fatti salvi diversi accordi tra le parti o particolari esigenze organizzative.
- è semplice, perché per avviare una procedura di mediazione basta compilare una domanda e depositarla presso la Camera di Commercio nel luogo del giudice territorialmente competente. Se il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, è obbligatorio per le parti in causa, farsi assistere da un avvocato durante tutto il procedimento mentre se il procedimento volontario tale obbligo non è previsto.
- è riservata, perché tutti coloro che intervengono nel procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a quanto emerso e le informazioni e circostanze emerse in corso di procedura non potranno essere oggetto di testimonianza in giudizio.
- prevede che l’accordo costituisca titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale se tutte le parti in mediazione sono assistite da avvocato e l’accordo raggiunto è sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati che ne attestano e certificano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
- permette di beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali:
- tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
- il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.
- in caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
Chi può ricorrere alla mediazione?
Il servizio di mediazione è dedicato alle imprese, ai professionisti, ai consumatori e in generale a qualunque soggetto pubblico o privato coinvolto in una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.
A chi rivolgersi
Ai servizi di conciliazione delle Camere di Commercio, enti pubblici terzi e neutrali, che hanno esperienza pluriennale in tema di conciliazione e possono vantare servizi di qualità organizzata sulla base di regole, codici di comportamento e tariffe omogenee a livello nazionale. I clienti potranno fruire di un servizio completo, di spazi adeguati e in grado di garantire la massima riservatezza e di tutte le informazioni necessarie a intraprendere una conciliazione.
Quando il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità per il successivo ricorso all’autorità giudiziaria è competente la Camera di Commercio che ha sede nella città ove si trova il giudice territorialmente competente per la relativa causa.
Quando la mediazione è prevista da una clausola contenuta in un contratto, in uno statuto o in un atto costitutivo, è competente la Camera di Commercio eventualmente indicata nella clausola medesima, in assenza di indicazione è competente quella territorialmente competente.
Per saperne di più contatta la Segreteria della Camera di conciliazione della Camera di Commercio di Piacenza CLICCA QUI
Chi è il mediatore?
Il mediatore è un professionista abilitato che, rivestendo il ruolo di terzo neutrale, imparziale e indipendente, agevola la comunicazione tra le parti accompagnandole nella ricerca di un accordo ma non ha il potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per le parti i destinatari del procedimento di mediazione
Come avviare la procedura di mediazione
La mediazione si avvia depositando presso la Camera di Commercio idonea domanda:
1) on line tramite registrazione sulla piattaforma informatica ConciliaCamera. che permette non solo di presentare la domanda di mediazione ma anche di consultare direttamente la documentazione e l'avanzamento dei propri procedimenti. Le domande/risposte di mediazione trasmesse tramite ConciliaCamera devono essere firmate digitalmente ovvero, in alternativa, stampate sottoscritte con firma autografa e scansionate allegando altresì copia del documento di identità;
2) direttamente allo sportello previo appuntamento
3) tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it utilizzando l’apposita MODULISTICA disponibile ). In tal caso si ricorda che la domanda di mediazione deve essere inviata con file separati rispetto ai documenti di identità ed eventuali procure e/o altra documentazione.
Si fa presente che:
- le domande prive di sottoscrizione e/o documento di identità saranno dichiarate irricevibili dalla Segreteria e respinte;
- le domande incomplete saranno sospese e non istruite in attesa di regolarizzazione salva l’irricevibilità delle stesse scaduti inutilmente i termini assegnati dalla Segreteria;
Costi della procedura
Ciascuna parte è tenuta a versare le spese di avvio pari a € 40,00 (+IVA) = € 48,80 per le liti di valore sino a € 250.000,00 ed a € 80,00 (+IVA) = € 97,60 per le liti di valore superiore a € 250.000,00.
Sono altresì dovute, prima del primo incontro, le spese vive documentate consistenti nel rimborso delle spese sostenute dalla Segreteria per l'invio di eventuali raccomandate.
Qualora all’esito del primo incontro le parti decidano di proseguire nel tentativo di mediazione ciascuna di esse e con vincolo di solidarietà è tenuta a versare le spese di mediazione che dipendono dal tipo e valore della controversia per le quali si rinvia al tariffario in vigore.
Si avvisa che le fatture relative alle indennità di mediazione possono essere intestate esclusivamente alle parti coinvolte nella mediazione. Non è possibile effettuare l’intestazione delle fatture allo studio legale o a soggetti diversi dai portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione (come previsto dalla Risoluzione del 13/06/1981 n. 331350 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari). In presenza di più soggetti costituenti un unico centro di interessi verrà emessa un’unica fattura nei confronti del “capofila” individuato.
Per conoscere le modalità di pagamento delle spese di avvio e di mediazione CLICCARE QUI
Gestisci online le tue mediazioni
ConciliaCamera nasce per portare la mediazione più vicina alle imprese e ai cittadini.
Direttamente dal tuo PC è possibile:
PRESENTARE la domanda di mediazione e relativi allegati,
INVIARE la comunicazione di adesione,
CONSULTARE la documentazione e l'avanzamento dei propri procedimenti.
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