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Cronotachigrafi e Centri Tecnici

pubblicato il 01/12/2010 16:00, ultima modifica 19/09/2023 00:38

 

N E W S

Il 21 aprile 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 94 il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23 febbraio 2023 sulle “Modalità e condizioni per il rilascio delle

omologazioni dell’apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico”. Il nuovo Decreto, entrato in vigore il 6 maggio 2023,

abroga il previgente D.M. 10 agosto 2007 ed introduce importanti novità in materia di adempimenti per tutti i soggetti che devono effettuare interventi sui tachigrafi di qualsiasi generazione.

Cosa sono ?

Il crono-tachigrafo è un dispositivo atto a registrare i tempi di guida e i tempi di riposo dei conducenti e la velocità del veicolo, che è obbligatorio installare sugli automezzi che superano le 3,5 tonnellate di MMA   (Massa Massima Autorizzata) per il trasporto di merci (rimorchio compreso) o i 9 posti (autista compreso) per il trasporto di viaggiatori, sia con carico che a vuoto.

Esistono 3 tipologie di dispositivi che sono installati sui veicoli circolanti:

  • - cronotachigrafo (analogico),
  • - tachigrafo digitale,
  • - tachigrafo digitale 4.0 detto intelligente

 

Il Centro  tecnico è   il  soggetto  autorizzato   ad   eseguire l'installazione (ove ammessa), l'attivazione, il controllo periodico, la calibratura e riparazione dei tachigrafi di ogni generazione e dei loro componenti, in accordo con il regolamento (UE) n. 165/2014 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799;

Con il DM 23.02.2023 non ci sono più differenze tra le officine che operano sui tachigrafi digitali o su quelli analogici. Entrambi gli operatori saranno chiamati  CENTRI TECNICI e dovranno adeguarsi alle disposizioni della nuova normativa:

  • - entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto (6 Novembre 2024) le officine che operano SOLO sui cronotachigrafi analogici;
  • - entro  la scadenza  del termine per il rinnovo successivo al primo effettuato dopo l’entrata in vigore del DM 23.02.2023   tutti gli altri (centri tecnici che operano solo sui digitali o imprese che hanno entrambe le autorizzazioni).

Chi può installare e riparare i tachigrafi ?

Possono essere autorizzati ad operare quali Centri  tecnici  per l'esecuzione degli interventi sui tachigrafi  analogici,  digitali  e intelligenti, di cui all'art. 2, in conformità  alle specifiche degli allegati  tecnici  di  ogni apparecchio  di  controllo,  i  seguenti soggetti:

a)  i  fabbricanti  dell'Unione  europea  di   veicoli   soggetti all'installazione dei tachigrafi e quelli di Paesi terzi con impianti di produzione in Italia;

b)  i fabbricanti di carrozzerie  per  autobus  e  autocarri,  ove questi  mezzi  siano  soggetti  all'obbligo  di   installazione   del tachigrafo;

c)  i fabbricanti di tachigrafi dell'Unione europea  e  quelli  di Paesi terzi,  nonché  le  officine  concessionarie  aventi  sedi  in Italia;

d)  le imprese di riparazione di veicoli  nel  settore  meccanico, elettrico o meccatronico.

L'istanza di autorizzazione ad operare come  Centro  tecnico, al pari dell’istanza di estensione ad operare   sui tachigrafi di generazione più  recente  rispetto  a  quella  cui  si  riferisce l'autorizzazione già rilasciata,   è sottoscritta dal legale rappresentante  del  soggetto  richiedente  e presentata, con modalità telematica, al    Ministero delle Imprese e del Made in Italy per  il  tramite della camera di commercio competente per territorio.

Ogni autorizzazione è soggetta a RINNOVO BIENNALE su richiesta del centro tecnico e a sorveglianza senza preavviso durante il corso dell'anno.

La modulistica di cui all’art. 22 del nuovo Decreto è reperibile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al seguente  link https://www.metrologialegale.unioncamere.it/tachigrafi/modulistica

 

Compiti della Camera di Commercio

Il servizio metrico della Camera di Commercio  è coinvolto nel processo di autorizzazione e controllo delle officine che operano sui tachigrafi sia analogici sia digitali.

La Camera di Commercio in forza di delega del  Ministero, Autorità'  competente  per  il  rilascio delle autorizzazioni  dei  Centri  tecnici,  provvede all’esecuzione dei seguenti compiti e funzioni:

a)  l’attività    ispettiva    ed istruttoria finalizzata     al     rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero;

b) il rinnovo dell'autorizzazione,  di  cui  all'art.  9,  e  dei provvedimenti conseguenti;

c) l'attività di sorveglianza di cui agli articoli 10, 11 e 19 del DM 23.02.2023.

 

Ulteriori informazioni relative al tachigrafo digitale possono essere consultate sul portale ufficiale ad esso dedicato: https://www.metrologialegale.unioncamere.it/metrologia-e-dintorni/tachigrafi

 

L'Elenco dei Montatori e delle Officine Autorizzate (Art. 3, comma 5 DM n. 361/2003) è formato da Unioncamere ed è consultabile al seguente link https://www.metrologialegale.unioncamere.it/tachigrafi/centri-tecnici/banca-dati

 

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