Metrologia legale
NEWS: Piano di vigilanza - Anno 2019
La Metrologia legale è il settore della scienza della misura che si occupa delle unità, dei metodi e degli strumenti di misura; è finalizzata a garantire la correttezza delle misure utilizzate per le transazioni commerciali e, più in generale, a garantire la pubblica fede in ogni tipo di rapporto economico che per la sua esplicazione prevede l’utilizzo di uno strumento per pesare o per misurare.
Nel contratto di compravendita, la quantità della cosa scambiata contro il prezzo deve essere espressa in unità di misura legali, come legali devono essere gli strumenti metrici.
Le basi del principio della determinazione del prezzo in base alla quantità, tuttora vigente, derivano dal T.U. delle leggi sui pesi e misure, approvato con R.D. 23/08/1890, n.7088 :
“Ogni convenzione di quantità, che non sia di solo denaro, anche per scrittura privata, dovrà farsi con pesi e misure legali”
La metrologia legale detta le caratteristiche tecniche che devono avere gli strumenti di misura, le procedure di verifica cui essi devono essere sottoposti prima di essere immessi in commercio e in seguito secondo periodicità fissate dalle norme metriche per garantire il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica.
Le competenze relative al controllo della correttezza dei rapporti commerciali, in relazione all’aspetto quantitativo delle transazioni, esercitate dagli uffici provinciali metrici, sono state trasferite con il D.Lgs. 31/03/1998, n.112 alle Camere di commercio, che dal 1° gennaio 2000 hanno il compito di garantire trasparenza alle operazioni di scambio e svolgere, nell’interesse pubblico dell’economia locale, funzioni di tutela della fede pubblica.
Nell'ambito della metrologia legale, la Camera di commercio opera principalmente nei seguenti settori di intervento:
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verifica prima degli strumenti di misura (metano)
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accertamento requisiti in capo ai Centri Tecnici (tachigrafi digitali ed analogici) ai fini del rilascio dell'autorizzazione ministeriale
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vigilanza preimballaggi.
Chi è il fabbricante metrico
Fabbricante metrico è la persona fisica o giuridica che fabbrica o fa fabbricare a proprio nome uno strumento metrico e lo pone in commercio.
Il fabbricante metrico deve presentare all’ufficio metrico una apposita dichiarazione di fabbricazione di strumenti metrici e richiedere alla Prefettura, tramite lo stesso ufficio metrico il rilascio della presa d’atto di tale dichiarazione.
Alla dichiarazione occorre allegare n° 2 marche da bollo da euro 16,00 e n° 2 piastrine metalliche recanti il marchio di fabbrica adottato dall’impresa e l’impronta del punzone per la richiesta ed il rilascio della presa d’atto.
Ogni strumento metrico prodotto, prima di essere messo in commercio, deve essere ammesso alla verificazione metrica da parte del Ministero dello sviluppo economico attraverso un decreto di approvazione.
Chi è il titolare metrico
E’ titolare metrico colui che utilizza per lo svolgimento della propria attività strumenti metrici per transazioni commerciali correlate a determinare un corrispettivo.
Il titolare metrico è obbligato a sottoporre gli strumenti per pesare e/o per misurare a verificazione periodica per accertare che gli strumenti stessi mantengano nel tempo la loro affidabilità metrologica.
La periodicità della verificazione degli strumenti è determinata in funzione della categoria di appartenenza ( art.4 c.3 D.M. 21/04/2017, n.93 )
La Camera di Commercio forma l'elenco provinciale degli utenti metrici (art. 8 del DM 182/00).
Gli utenti metrici soggetti all’obbligo della verifica periodica hanno l'obbligo di:
- sottoporre gli strumenti a verificazione periodica di misura entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione;
- garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti conservandone ogni documento (rapporti di manutenzione, riparazione, ecc.);
- mantenere l'integrità della targhetta di verificazione nonché di ogni altro sigillo presente sullo strumento;
- non utilizzare gli strumenti non conformi o difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico. comunicare ogni variazione relativa all'attività all'Ufficio Metrico (aperture, chiusure, volture, subentri, trasferimenti, consistenza e variazione degli strumenti metrici utilizzati ecc..)
Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni è equiparato ad inadempienza all’obbligo della verifica periodica.
Quali sono gli strumenti metrici
Per strumenti di misura si intendono (art.1 D.M.182/00) :
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le misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e simili;
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gli strumenti per pesare o per misurare, diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo, nelle transazioni commerciali, ivi compresi quelli destinati al consumatore finale (bilance, masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna; complessi di misura per carburanti; misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua; misuratori massici di gas metano per autotrazione; strumenti per la misura di lunghezze,compresi i misuratori di livello dei serbatoi)
Tipi di verifica metrica per strumenti di misura
Ogni strumento metrico, per essere utilizzato nei rapporti con i terzi, deve essere di tipo legale, quindi deve essere sottoposto alla verificazione prima ed a quella periodica.
Affinché lo strumento possa essere sottoposto alla prima verificazione, è necessario che esso sia munito di decreto di approvazione di ammissione a verificazione metrica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
Ammissione alla verificazione metrica nazionale di uno strumento con decreto ministeriale
Il titolare, il legale rappresentante o il mandatario con residenza nel territorio nazionale (per i prodotti importati da paesi extra-UE) dell'impresa fabbricante di un modello nuovo o modificato, deve presentare apposita domanda di ammissione a verificazione metrica in triplice copia, di cui una in bollo.
Le domande per ciascun modello corredate dei documenti prescritti dalla normativa vigente, devono essere inoltrate al Ministero dello Sviluppo Economico tramite la Camera di Commercio competente per territorio in base alla sede legale dell'impresa (art. 7 R.D. n. 226 del 12/06/1902 - D.M. 10/05/1988).
Verifica Prima nazionale
Prima di essere immessi sul mercato, gli strumenti metrici devono essere sottoposti a verifica prima. La verifica prima a norme nazionali avviene tramite esame, prove e controlli dei requisiti metrologici posseduti da uno strumento presentato alla verificazione dal fabbricante metrico.
Per ottenere la verifica prima, il fabbricante deve presentare una richiesta di verificazione all'Ufficio metrico, redatta con apposito modello integrata dalla dichiarazione del fabbricante, secondo la quale gli strumenti sottoposti a verifica hanno le seguenti caratteristiche:
a) conformità alla documentazione tecnica depositata presso l' Ufficio Centrale Metrico;
b) non alterazioni dei dati riguardanti la transazione commerciale, a meno di rimozione dei bolli metrici o di interventi dolosi;
c) non programmazione di parametri concernenti le caratteristiche metrologiche, a meno di rimozione dei bolli metrici o di interventi dolosi.
Dopo aver accertato i requisiti (rispondenza dello strumento al corrispondente Decreto Ministeriale di approvazione), verranno effettuate delle prove metrologiche e funzionali. In caso di esito positivo, avverrà la legalizzazione dello strumento. Si applicheranno, cioè, i sigilli caratteristici dell' Ufficio e dell' Ispettore che esegue la verifica atti a garantire l' inaccessibilità dello strumento e la sua inalterabilità metrologica.
Approvazione di uno strumento di tipo CEE
L'approvazione di uno strumento di tipo CEE può essere richiesta in qualsiasi Paese dell'Unione Europea e, a differenza dell' ammissione alla verificazione metrica con decreto nazionale, essa è valida in tutto il territorio europeo.
La domanda, corredata dei documenti prescritti dalla normativa vigente, deve essere inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico tramite la Camera di Commercio competente per territorio in base alla sede legale dell'impresa (art. 7 R.D. n. 226 del 12/06/1902 - D.M. 10/05/1988).
E’ presentata presso un solo Stato dell'Unione e, per l'Italia, deve essere redatta in lingua italiana e accompagnata dal versamento del 1° diritto, il cui ammontare è fissato dalla direttiva CEE.
Approvazione di uno strumento per pesare a funzionamento non automatico con certificato CE
Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono strumenti per pesare (bilance) che richiedono l' intervento di un operatore durante la pesatura.
Questi strumenti e/o i sistemi per pesare realizzati a moduli devono soddisfare i requisiti contenuti nella norma costruttiva EN 45501 e sono soggetti all'approvazione CE del tipo con certificato CE.
Gli strumenti interamente meccanici, purché non a molla, sono esenti dall'obbligo dell'approvazione CE del tipo, purchè siano costruiti conformemente ai requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN 45501.
La domanda, corredata dei documenti prescritti dalla normativa vigente, tra cui i documenti atti a dimostrare la rispondenza dello strumento alla norma EN 45501, deve essere inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico tramite la Camera di Commercio competente per territorio in base alla sede legale dell'impresa (art. 7 R.D. n. 226 del 12/06/1902 - D.M. 10/05/1988).
E’ presentata presso un solo Stato dell'Unione e, per l'Italia, deve essere redatta in lingua italiana e accompagnata dal versamento del 1° diritto, il cui ammontare è fissato dalla direttiva CEE.
Concessione di conformita’ metrologica
Il D.M.28/03/2000, n.179 attribuisce al fabbricante metrico la facoltà di autocertificare gli strumenti, diversi da quelli di tipo CEE, da lui prodotti in conformità ai “decreti di ammissione” rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico, evitando in tal modo di effettuare la verifica prima.
Con il provvedimento di rilascio della conformità metrologica, la Camera di commercio non rinuncia all’esercizio delle funzioni di garante della fede pubblica; infatti l’Ente camerale sottopone a vigilanza i fabbricanti metrici attraverso visite ispettive non preannunciate e tramite i rapporti trasmessi dall’organismo di certificazione e, in caso di accertate violazioni, sospende o revoca il provvedimento.
Verifica periodica
La verifica periodica degli strumenti di misura è l’accertamento nel tempo della loro affidabilità metrologica. Gli strumenti devono essere sottoposti a verifica periodica entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione e in seguito secondo la periodicità riportata nella tabella sottostante. Gli strumenti metrici di tipo "fisso", oltre alla verifica prima eseguita in fabbrica prima del loro utilizzo, sono soggetti anche al "collaudo di posa in opera" (es. distributori di carburanti stradali).
Categoria |
Periodicità della verificazione |
Masse e misure campione e misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna |
4 anni |
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico |
3 anni |
Strumenti per pesare a funzionamento automatico | secondo la tipologia di strumento |
Complessi di misura per carburanti |
2 anni |
Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua |
2 anni |
Misuratori massici di gas metano per autotrazione |
2 anni |
Strumenti per la misura di lunghezze, compresi i misuratori di livello dei serbatoi |
3 anni |
Strumenti diversi da quelli precedenti |
3 anni |
L'esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante applicazione di una targhetta autoadesiva, distruttibile con la rimozione, che riporta la data di scadenza (mm/aaaa) della verifica stessa.
Gli strumenti che in sede di verifica periodica risultano fuori dal campo degli errori massimi ammissibili prescritti dalla vigente normativa, per i quali l’ispettore metrico abbia emesso un ordine di aggiustamento, possono essere detenuti dall’utente nel luogo dell’attività purchè non utilizzati. Essi potranno essere riutilizzati, previa nuova richiesta di verifica periodica, una volta eseguito l’ordine di aggiustamento stesso. L’utente metrico deve richiedere una nuova verifica periodica anche in caso di modifica o di riparazione dei propri strumenti, che comporti la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo di garanzia.
Gli utenti metrici hanno l' obbligo di garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservandone ogni documento, di mantenere l'integrità della targhetta di verificazione, nonché di ogni altro sigillo presente sullo strumento, di non utilizzare gli strumenti non conformi o difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico, a pena di severe sanzioni amministrative.
Laboratori
La verifica periodica può essere eseguita da laboratori in possesso dei requisiti prescritti.
Ecco il Regolamento per i laboratori che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura ai sensi del D.M. 10/12/2001.
Modello di Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'avvio e lo svolgimento della verificazione periodica degli strumenti di misura. Alla dichiarazione deve essere allegata attestazione del versamento dei diritti di segreteria di euro 270,00 (+ IVA) da effettuarsi mediante le modalità di cui al punto 1) del link IBAN e modalità di pagamento.
Questo è il facsimile del Modello di Attestazione di eseguita verifica periodica di strumenti metrici, ad uso dei laboratori, da personalizzare.
Ulteriori informazioni
- informazioni e chiarimenti: accedi a Contatti
- il procedimento non può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, nè può concludersi con silenzio-assenso dell'amministrazione
- non è prevista l'attivazione del servizio on-line
Verifica convertitori di volume di gas
I convertitori di volume sono apparecchiature di tipo elettronico utilizzate in transazioni commerciali tra imprese fornitrici e distributrici di metano e tra imprese fornitrici e utilizzatori finali di metano. Si tratta di apparecchiature che consentono di convertire il valore di volume misurato a pressione e temperatura di esercizio, in un valore utilizzabile per fini commerciali.
Per i convertitori di nuova fabbricazione, la verifica si realizza attraverso la verifica prima, in una prima fase nello stabilimento del fabbricante e in una seconda fase il collaudo di posa in opera presso l’utente e infine la verifica in servizio.
I fabbricanti o i proprietari del convertitore devono mettere a disposizione dell’ispettore metrico la strumentazione occorrente per la verifica nonché il personale eventualmente necessario per l’esecuzione della medesima.
In caso di inadempimento, dovrà essere disposta d’ufficio la rimozione dello strumento e la ripresentazione dello strumento stesso a verifica prima presso lo stabilimento del fabbricante.
Requisiti e autorizzazioni centri tecnici
L’autorizzazione dei Centri Tecnici per l'installazione, la riparazione, la taratura e la verifica periodica dei tachigrafi digitali viene rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, previa istanza alla Camera di commercio, che provvede ad inviarla al Ministero stesso, completa di documentazione, dopo aver svolto l’esame istruttorio preventivo e previo accertamento del possesso da parte del centro tecnico dei requisiti prescritti dal D.M.10/08/2007 (art.6).
Il Ministero rilascia l'autorizzazione, assegnando al centro tecnico un codice identificativo.
Possono essere autorizzati in qualità di centri tecnici:
a) i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia, sui cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali;
b) i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, nelle cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali;
c) i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di tachigrafi digitali, nonché le officine concessionarie;
d) le officine di riparazione dei veicoli nel settore meccanico o elettrico.
L'autorizzazione è soggetta a rinnovo annuale a condizione che sussistano i requisiti di legge prescritti.
Alla domanda (in bollo) deve essere allegata attestazione del versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 370,00 per la prima autorizzazione e ad euro 185,00 per il rinnovo annuale da effettuarsi mediante le modalità di cui al punto 2) del link IBAN e modalità di pagamento
Incompatibilità (art.5 decreto 10/08/2007) - I soci, i dirigenti e il personale del centro tecnico non possono partecipare a imprese che svolgono attività di trasporto su strada.
I centri tecnici autorizzati devono comunicare per iscritto le variazioni dei dati alla Camera di commercio, che le annota in calce all’autorizzazione già concessa, ovvero, in ragione delle variazioni dichiarate, invita il richiedente a presentare una nuova autorizzazione (art.7, comma 7, decreto 10/08/2007)
Ulteriori informazioni
- informazioni e chiarimenti: accedi a Contatti
- il procedimento non può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, nè può concludersi con silenzio-assenso dell'amministrazione
- non è prevista l'attivazione del servizio on-line
Verifica periodica strumenti MID
Le verifiche periodiche sugli strumenti MID di cui al D.Lgs 22/02/2007, n.22, attuativo della Direttiva 2004/22/CE, allegati MI-005 ( misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua) e MI -006 ( strumenti per pesare a funzionamento automatico) dovranno essere effettuate da laboratori autorizzati da Unioncamere.
La Camera di commercio svolge attività di vigilanza, tramite controlli casuali, sugli strumenti MID oltre che sui laboratori autorizzati.
Preimballaggi
I preimballaggi sono prodotti che vengono confezionati in assenza dell'acquirente e quindi posti in vendita in involucri contenenti quantità predeterminate e costanti di prodotto, quantità che non possono essere soggette a variazione a meno di un'alterazione della confezione.
L'Ufficio metrico della Camera di commercio deve verificare il rispetto delle prescrizioni applicabili alla categoria dei preimballaggi e svolgere attività di sorveglianza sulle quantità effettive contenute nei singoli preimballaggi.
Vigilanza
La Camera di commercio esercita, a intervalli casuali e senza preavviso, funzioni di vigilanza presso gli utenti metrici per accertare la corretta applicazione della normativa in materia di metrologia legale, applicando, in caso di violazioni degli obblighi di legge, le sanzioni prescritte.