Operatori Metalli Preziosi
Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi
Cos’è?
Hanno l’obbligo di chiedere l’assegnazione del marchio di identificazione metalli preziosi I soggetti che esercitano una o più' delle seguenti attività':
a) vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati;
b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;
c) importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
A domanda possono essere assegnatarie di marchio anche quelle aziende commerciali che, pur esercitando come attività principale la vendita di prodotti finiti di fabbricazione altrui, sono dotate di un proprio laboratorio, idoneo alla fabbricazione di oggetti in metalli preziosi. La concessione e' subordinata all'accertamento di tale requisito, da effettuarsi a spese dell'azienda interessata, dalla camera di commercio competente per territorio:
I produttori che intendono avvalersi della facoltà di apporre, in aggiunta al marchio di identificazione, il proprio marchio tradizionale di fabbrica devono presentare formale dichiarazione alla Camera di commercio competente.
Il marchio di identificazione è costituito da un’impronta poligonale recante all’interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all’azienda assegnataria del marchio, nonché la sigla della provincia ove l’azienda ha la propria sede legale
Il punzone
Il punzone è lo strumento con cui il fabbricante, ottenuta l'iscrizione nel Registro degli Assegnatari, appone il proprio Marchio di identificazione sugli oggetti in metallo prezioso. Tale punzone è ricavato esclusivamente da matrici custodite presso la CCIAA.
Per richiedere l'allestimento dei punzoni del Marchio d'identificazione, il legale rappresentante o il titolare dell'impresa deve presentare la domanda come da apposito modulo predisposto dall’ufficio, indicando, oltre alle generalità e il numero di Marchio assegnato all'impresa, il numero, il tipo e la grandezza dei punzoni prescelti e l'impresa o la Camera di Commercio presso la quale il richiedente intende fare allestire i punzoni.
Compiti della CCIAA
La Camera di Commercio territorialmente competente
tiene il Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (oro, argento, platino, palladio)
riceve le domanda di marchio di identificazione da parte delle imprese con sede legale nella propria provincia e da farsi con apposita modulistica e previo versamento di diritti e tasse;
assegna il marchio di identificazione e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso
cura l’allestimento, da parte dell’operatore, dei punzoni ricavabili dalle matrici del marchio
cura il rinnovo annuale della concessione del marchio a fronte del versamento entro il mese di gennaio di ciascun anno di quanto prescritto dalla legge salva l’applicazione di una indennità di mora in caso di ritardo nell’adempimento. Se il pagamento non viene effettuato per 12 mesi il Servizio Metrico provvede al ritiro del marchio ed alla cancellazione dal Registro degli assegnatari dei marchi, dandone pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché, per le imprese artigiane, anche alla Banca d'Italia.
ritira i marchi di identificazione/punzoni cessati o divenuti inservibili e provvede alla loro deformazione
riceve le richieste di cancellazione dal Registro degli assegnatari dei marchi di metalli preziosi
vigila sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi avuto riguardo a coloro che producono, importano o rivendono oggetti placcati, argentati o rinforzati o di fabbricazione mista tramite proprio personale che esercita le funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e con libero accesso ai locali dell’azienda anche in assenza del titolare o legale rappresentante.
Obblighi per i produttori e i venditori
- gli oggetti in metallo prezioso (oro, argento, platino e palladio) fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica Italiana devono essere a titolo legale e portare impresso il titolo in millesimi del metallo fino contenuto nella lega, nonché il marchio di identificazione;
- gli oggetti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei Paesi membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, per esser posti in commercio sul territorio della Repubblica Italiana, sono esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore a condizione che rechino l'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di responsabilità previsto dalla normativa del Paese di provenienza o, in sostituzione di quest'ultimo, di una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello prescritto dalla norma italiana e che sia comprensibile per il consumatore finale;
- gli oggetti in metallo prezioso importati da Paesi che non siano membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica Italiana, devono essere a titolo legale, recarne l'indicazione in millesimi, riportare il marchio di responsabilità del fabbricante estero ed il marchio di identificazione dell'importatore.
Vigilanza e Sanzioni
Il servizio metrico della Camera di Commercio opera controlli presso gioiellerie, produttori, laboratori ecc. e verificano la regolarità e presenza sugli oggetti del marchio di identificazione e del marchio recante il titolo in millesimi del metallo prezioso nonché dei punzoni in dotazione recanti il marchio di identificazione. Per l’attività di analisi si avvalgono di Laboratori accreditati a livello nazionale.
Per le violazioni alla vigente normativa in materia di metalli preziosi, sono previste sanzioni amministrative da un minimo di Euro 30,00 ad un massimo di Euro 3.098,00.
Ricorrendone il caso, e qualora il fatto costituisca reato, vi sarà anche la pubblicazione sui quotidiani locali dell'eventuale sentenza penale di condanna emessa dall’Autorità Giudiziaria, trattandosi di reato contro la fede pubblica.
In caso di recidiva vi è la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o commercio per un periodo da 15 giorni a 6 mesi.
Ulteriori informazioni
- il procedimento non può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, nè può concludersi con silenzio-assenso dell'amministrazione
- non è prevista l'attivazione del servizio on-line
- per informazioni e chiarimenti: accedi a Contatti