Annotazione per avvenuto pagamento del titolo
INFORMAZIONI GENERALI
L’annotazione è possibile solo per cambiali e vaglia cambiari pagati dopo 12 mesi dalla levata del protesto e per gli assegni pagati entro 12 mesi dal protesto.
L’annotazione può essere chiesta dal debitore che dopo 12 mesi dalla levata del protesto esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati e alle spese per il protesto oppure dal debitore che esegua il pagamento di assegno protestato entro 12 mesi dalla levata del protesto e che non può ottenere la cancellazione prima di avere ottenuto la riabilitazione da parte del Tribunale (che può essere però richiesta solo dopo un anno dalla levata del protesto).
COMPETENZA TERRITORIALE
La camera di commercio di Piacenza è competente sui soli protesti levati nella provincia di Piacenza.
Per i protesti levati in altre province, è necessario rivolgersi alle camere di commercio di rispettiva competenza.
PROCEDURA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO
Per tale adempimento occorre presentare domanda all'Ufficio Protesti della Camera di Commercio utilizzando il modello “Istanza di annotazione avvenuto pagamento”
Sul modulo, debitamente compilato, è necessario:
- applicare una marca da bollo da € 16,00;
- apporre la firma semplice del soggetto che presenta la domanda e dell’eventuale incaricato alla presentazione.
Al medesimo occorre allegare:
- titolo/i in originale quietanzato/i comprensivo di atto di protesto. Per quietanza si intende la dichiarazione di avvenuto pagamento, comprese spese ed interessi, da parte del creditore, corredata da copia del proprio documento di identità sulla quale deve essere riportato il numero di repertorio e qualora la quietanza sia relativa a pagamenti superiori a € 77,47 deve essere apposto il bollo di € 2,00;
- versamento diritti di segreteria (8,00 € per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione).
- fotocopia documento di identità in corso di validità del protestato;
- fotocopia documento di identità in corso di validità dell’eventuale incaricato alla presentazione.
Se il titolo è stato smarrito, rubato o distrutto dopo il pagamento l'interessato potrà presentare l’istanza allegando estratto dell'atto di protesto rilasciato dall’ Ufficiale Levatore che ha proceduto alla sua elevazione, oltre alla documentazione sopra esposta ai punti 1 – 4.
La domanda di annotazione per avvenuto pagamento può essere presentata all'Ufficio Protesti personalmente dal debitore interessato o da un incaricato alla presentazione munito di idoneo atto di delega, oppure può essere inviata per posta al seguente recapito:
Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza – Ufficio Protesti – Piazza Cavalli n. 35 – 29121 Piacenza
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
TEMPI DI EVASIONE
Il Dirigente responsabile dell’Ufficio Protesti provvede sull'istanza entro 20 giorni. In caso di accoglimento la annotazione di avvenuto pagamento sul Registro Informatico dei Protesti viene effettuata entro 5 giorni dal provvedimento.
In caso di rigetto o di mancata decisione entro il termine previsto l'interessato può ricorrere al Giudice di Pace del luogo in cui risiede ai sensi dell’art. 12 del DLGS n.150/2011.