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Cancellazione per avvenuto pagamento entro 12 mesi dal protesto

pubblicato il 10/09/2010 07:45, ultima modifica 19/09/2023 00:44

INFORMAZIONI GENERALI

E’ possibile solo per cambiali (pagherò e tratte accettate) e vaglia cambiari pagati entro 12 mesi dalla levata del protesto.

Il debitore che entro 12 mesi dalla levata del protesto esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati e alle spese per il protesto può presentare istanza di cancellazione del protesto medesimo al Presidente della Camera di Commercio usando il modello Istanza di cancellazione.

COMPETENZA TERRITORIALE

La camera di commercio di Piacenza può disporre la cancellazione dei soli protesti levati nella provincia.   Per i protesti levati in altre province, è necessario rivolgersi alle camere di commercio di rispettiva competenza.

PROCEDURA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO

In caso di protesto elevato a società l’istanza deve essere presentata da un amministratore o legale rappresentante in nome e per conto della società

Al modulo, debitamente compilato e sottoscritto dall’interessato e con apposta marca da bollo da € 16,00 occorre allegare:

  1. titolo/i in originale comprensivo di atto di protesto.
  2. dichiarazione / Quietanza di avvenuto pagamento, comprese spese ed interessi, da parte del creditore con firma autografa (o firma digitale qualificata), sulla quale deve essere riportato il numero di repertorio e qualora la quietanza sia relativa a pagamenti superiori a  € 77,47 deve essere apposto il bollo di € 2,00;
  3. fotocopia del documento di identità in corso di validità del creditore.
  4. fotocopia del documento di identità in corso di validità del protestato
  5. versamento diritti di segreteria (8,00 € per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione).
  6. fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’eventuale incaricato alla presentazione.

Nel caso di domande di cancellazione presentate per titoli non ancora pubblicati, l'ufficio potrà eventualmente provvedere a non pubblicare il protesto nel Registro Informatico, qualora la domanda sia presentata entro i seguenti termini:

  • - se il protesto è stato levato dal 1° al 26 del mese, l'istanza deve essere presentata entro l'ultimo giorno dello stesso mese (es: protesto del 5 agosto - la domanda deve essere presentata entro il 31 agosto)
  • - se il protesto è stato levato dal 27 all'ultimo giorno del mese l'istanza deve essere presentata  entro l'ultimo giorno del mese successivo (es: protesto del 28 agosto - la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre)

La domanda di cancellazione può essere presentata all'Ufficio Protesti personalmente dal debitore interessato o da un incaricato alla presentazione munito di idoneo atto di delega, oppure può essere inviata per posta al seguente recapito:

Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza   –  Ufficio Protesti  –  Piazza Cavalli n. 35  –  29121 Piacenza

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

TEMPI DI EVASIONE

Il Dirigente responsabile dell’Ufficio Protesti provvede sulla domanda di cancellazione entro 20 giorni. In caso di accoglimento la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti viene effettuata entro 5 giorni dal provvedimento.

In caso di rigetto o di mancata decisione entro il termine previsto l'interessato può ricorrere al Giudice di Pace del luogo in cui risiede ai sensi dell’art. 12 del DLGS n.150/2011.

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