Cancellazione per illegittimo/erroneo protesto
INFORMAZIONI GENERALI
E’ possibile richiedere la cancellazione per assegni, cambiali accettate e pagherò quando il protesto sia stato elevato in maniera illegittima/erronea.
PROCEDURA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO
La cancellazione può essere richiesta in qualsiasi momento dal soggetto protestato utilizzando il modello "Cancellazione per erroneo/illegittimo protesto";
- dall’Istituto di credito che ha richiesto l’elevazione del protesto;
- dall’Ufficiale levatore del protesto.
Sul modulo, debitamente compilato, è necessario:
- applicare una marca da bollo da € 16,00;
- apporre la firma semplice del soggetto che presenta la domanda e dell’eventuale incaricato alla presentazione.
Al medesimo occorre allegare:
- documentazione probatoria dell'erroneità o illegittimità della levata del protesto (dichiarazione in originale del Pubblico Ufficiale o dell’Azienda di Credito, copia conforme all’originale di sentenza, altro);
- titolo in originale comprensivo di atto di protesto;
- versamento diritti di segreteria (8,00 € per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione).
- fotocopia documento di identità in corso di validità del protestato;
- fotocopia documento di identità in corso di validità dell’eventuale incaricato alla presentazione, in caso di persona diversa dal richiedente.
La domanda di cancellazione può essere presentata all’Ufficio Protesti personalmente dal debitore interessato o da un incaricato alla presentazione munito di delega, oppure può essere inviata per posta al seguente recapito:
Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza – Ufficio Protesti – Piazza Cavalli n. 35 – 29121 Piacenza
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
TEMPI DI EVASIONE
Il Dirigente responsabile dell’Ufficio Protesti provvede sulla domanda di cancellazione entro 20 giorni. La cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti viene effettuata entro cinque giorni dal provvedimento..
In caso di rigetto o di mancata decisione entro il termine previsto l'interessato può inoltrare ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui risiede.
La Camera ha poteri decisionali limitati alle sole ipotesi di erroneità o illegittimità formale della levata del protesto. Deve quindi trattarsi di "errori" materiali immediatamente evidenziabili, senza entrare nel merito di problematiche che sono all'origine del protesto, le quali andranno sollevate in sede giudiziaria.