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Etichettatura calzature

pubblicato il 03/08/2010 12:05, ultima modifica 13/03/2023 19:16

L'etichettatura delle calzature è disciplinata dalla direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, recepita in Italia dal Decreto del Ministero dell'Industria,del Commercio e dell'Artigianato 11 aprile 1996, come modificato dal Decreto dello stesso Ministero 30 gennaio 2001.

Definizione

Sono considerate "calzature" tutti i prodotti dotati di suole, volti a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente. A titolo esemplificativo, sono calzature le seguenti tipologie di articoli:

  • scarpe con o senza tacco da portare all'esterno o all'interno, e stivali di qualunque altezza;
  • sandali di tipo vario, espadrilles;
  • scarpe da tennis, da jogging, da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
  • calzature speciali concepite per un'attività sportiva, quali quelle per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, comprese quelle cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle;
  • scarpe da ballo;
  • calzature in gomma o plastica in un unico pezzo (esclusi gli articoli "usa e getta" in materiali poco resistenti quali carta, fogli di plastica), senza suole riportate;
  • calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco, calzature "usa e getta" con suole riportate, calzature ortopediche.

Esclusioni

La normativa non si applica:

  • alle calzature d'occasione usate;
  • alle calzature aventi la caratteristica di giocattoli;
  • alle calzature di protezione disciplinate dal D. Lgs. 475/92 (dispositivi di protezione individuale);
  • alle calzature disciplinate dal DPR 904/82 (sostanze pericolose).

Componenti delle calzature

Le calzature si compongono di tre parti:

  • tomaia: la superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna;
  • rivestimento tomaia e suola interna: fodera e sottopiede, interni alla scarpa;
  • suola esterna: superficie inferiore attaccata alla tomaia, soggetta ad usura.

I materiali usati nella produzione delle calzature possono essere: il cuoio, il cuoio rivestito, le materie tessili (naturali, sintetiche o non tessute) e altre materie.

Etichetta

L'etichetta delle calzature deve avere le seguenti caratteristiche:

  • deve essere presente su almeno una delle calzature e deve contenere le informazioni relative al materiale da cui è composta ciascuna parte della scarpa;
  • deve contenere le informazioni concernenti il materiale che costituisce almeno l'80 % della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l'80 % del volume della suola esterna. Se nessun materiale raggiunge tale limite, l'etichetta deve riportare informazioni sulle due componenti principali;
  • deve fornire le informazioni mediante simboli  o indicazioni scritte in lingua italiana, secondo le definizioni e le illustrazioni contenute nell'Allegato I del D.M. 11/04/1996;
  • può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato;
  • deve essere ben visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore;
  • deve essere necessariamente leggibile, per cui la dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta;
  • non deve indurre in errore il consumatore; a tal fine, nei luoghi di vendita deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta;
  • può contenere anche altre indicazioni, per meglio individuare le qualità e le finiture delle calzature, purchè tali indicazioni siano conformi al buon uso commerciale. La normativa, infatti, stabilisce solo il livello minimo delle informazioni.

Il fabbricante di suole può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo, su un unico rigo, la dicitura "suola prodotta in Italia" esclusivamente nella parte esterna della suola stessa (in lingua italiana o in altra lingua dell'Unione europea).

Inoltre, sulle calzature o sul loro imballaggio deve anche riportata, ai sensi dell'art.104, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 206/2005, c.d. Codice del Consumo, l'indicazione dell’identità e degli estremi del produttore, responsabile dell’immissione in commercio delle stesse calzature, (denominazione o ragione sociale e/o marchio registrato dell’impresa ed indirizzo della sede legale), nonchè il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.


Soggetti tenuti all’osservanza della normativa relativa all’etichettatura delle calzature

Fabbricante

Il fabbricante, oppure il suo rappresentante con sede nell'Unione Europea, deve apporre l’etichetta ed è personalmente responsabile per l'esattezza delle informazioni in essa contenute. Se né il fabbricante, né il suo rappresentante hanno sede nella Comunità, il responsabile è colui che introduce la merce sul mercato comunitario.

Venditore al dettaglio

Il venditore al dettaglio deve verificare la presenza dell’etichetta sulle calzature e deve esporre un cartello che illustri la simbologia utilizzata nelle etichette, in modo che sia visibile al pubblico.

Vigilanza

Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico, che si avvale della collaborazione delle Camere di Commercio e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché, per l’accertamento delle violazioni, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della della L. n. 689/1981.

Controlli

I controlli possono essere effettuati sia nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento, che presso i punti vendita all’ingrosso ed al dettaglio, e consistono in:

  1. controlli visivi-formali, volti a verificare la presenza dell’etichetta sui prodotti e la conformità del suo contenuto a quanto stabilito dalla normativa vigente. Nei luoghi di vendita viene controllato che sia esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia presente in etichetta, che ha lo scopo di informare correttamente il consumatore finale circa il significato della stessa simbologia.
  2. controlli fisici, volti ad accertare la reale composizione di prodotti, mediante analisi di laboratorio, e la corrispondenza con quanto riportato in etichetta.

In caso di mancanza di etichettatura o di etichettatura non conforme, il D. Lgs. n. 190/2017 prevede, previo accertamento e contestazione delle violazioni riscontrate ai sensi degli artt. 13 e 14 della L. n. 689/1981, l’assegnazione di un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio dei prodotti sul mercato nazionale per la regolarizzazione dell’etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato.

Sanzioni

L'art. 3 del D. Lgs. 15/11/2017, n. 190 prevede le sanzioni per la violazione delle disposizioni dell'art. 4 della direttiva 94/11/CE.

Per la violazione, invece, dell'art. 104, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 206/2005 (assenza dei dati relativi all'identità ed estremi del produttore), è prevista, a carico del fabbricante/importatore, la sanzione dell'art. 112, comma 5, dello stesso decreto legislativo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Direttiva n. 94/11/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/03/1994 sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.

D.M. 11/04/1996 così come modificato dal D.M. 30/01/2001, con cui la direttiva 94/11/CE è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano.

Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 190, Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo - Artt. 102 - 113 - Parte IV Sicurezza e qualità - Titolo I Sicurezza dei prodotti per le parti non disciplinate dalla normativa di settore.

Guide per le imprese e per i consumatori sull’etichettatura delle calzature

Nell'ambito della campagna informativa sulla sicurezza prodotti, realizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con la collaborazione di Unioncamere Nazionale, sono state predisposte apposite Guide con lo scopo, da un lato, di illustrare agli operatori del settore come si compila correttamente l'etichetta delle calzature e, dall'altro, di educare i consumatori a saper leggere l'etichetta del prodotto calzaturiero che intendono acquistare.

GUIDA PER LE IMPRESE

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