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Compatibilità elettromagnetica

pubblicato il 13/08/2020 14:10, ultima modifica 19/09/2023 00:39

La compatibilità elettromagnetica (EMC, dall’inglese Electromagnetic Compatibility) è disciplinata dalla Direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione).

In Italia tale direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 80 del 18 maggio 2016, che ha modificato il Decreto Legislativo n. 194 del 6 novembre 2007, a sua volta recepimento della Direttiva 2004/108/CE, abrogata dal 20 aprile 2016.

E' consentita la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature oggetto della Direttiva 2004/108/CE ed ad essa conformi, che sono state immesse sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016.

Ambito di applicazione

Le disposizioni riguardano la conformità delle apparecchiature ad un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica, definita come l'idoneità di un'apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili, dal momento che tutti i dispositivi elettrici o gli impianti si influenzano a vicenda quando interconnessi o posizionati nelle immediate vicinanze.

Le definizioni di apparecchiatura e di apparecchio, nonchè altre definizioni utili sono contenute nell'art. 3 del D. Lgs. n. 194/2007, come modificato dal D. Lgs. n. 80/2016.

Esclusioni

La normativa non si applica:

  • alle apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione;
  • ai prodotti aeronautici e loro parti;
  • alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori;
  • ai kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini;
  • agli apparecchi ed agli impianti fissi costruiti per uso militare:
  • alle apparecchiature che, per loro natura o per le loro caratteristiche fisiche:
  1. sono incapaci di generare o contribuire a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature;
  2. funzionano senza deterioramento inaccettabile in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall’uso al quale sono destinate;
  • alle apparecchiature per cui i requisiti di compatibilità elettromagnetica siano interamente o parzialmente stabiliti in modo più specifico da altre direttive dell’Unione Europea.

Messa a disposizione sul mercato o messa in servizio e requisiti essenziali

Sono messe a disposizione sul mercato o messe in servizio soltanto le apparecchiature che risultano conformi alla normativa vigente, quando installate correttamente, sottoposte ad appropriata manutenzione ed utilizzate alla loro destinazione.

Le apparecchiature devono essere conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I del D. Lgs. n. 194/2007, come modificato dal D. Lgs. n. 80/2016.

Presunzione di conformità

Le apparecchiature che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I, disciplinati da tali norme o parti di esse.

Valutazione della conformità

Al fine di dimostrare la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato I, il fabbricante può scegliere tra due procedure:

  • Modulo A: Controllo interno della produzione (Allegato II);
  • Modulo B: Esame UE del tipo, seguito dal Modulo C: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (Allegato III).
  • Il fabbricante può anche scegliere di limitare l’applicazione della procedura di cui al punto b) ad alcuni aspetti dei requisiti essenziali, a condizione che agli altri aspetti dei requisiti essenziali sia applicata la procedura di cui al punto a).

    Al termine della valutazione di conformità, che prevede anche la predisposizione della documentazione tecnica, il fabbricante redige la Dichiarazione di conformità UE (Allegato IV) ed appone la marcatura CE.

    Indicazioni che devono accompagnare gli apparecchi

    Gli apparecchi devono riportare sugli apparecchi stessi o, nei casi in cui ciò non sia possibile o la natura degli apparecchi non lo consenta, sull’imballaggio o in un documento d’accompagnamento, le seguenti informazioni:

    • marcatura CE;
    • numero di tipo, di lotto o di serie, qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione;
    • nome, denominazione commerciale o marchio del fabbricante e indirizzo postale, in italiano, dove può essere contattato (l’indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato);
    • se il fabbricante è situato fuori dall’Unione Europea, l’apparecchio deve riportare nome o marchio dell’importatore e indirizzo postale, in italiano, dove può essere contattato;
    • istruzioni e informazioni in italiano previste dall’art. 11 del D. Lgs. n. 194/2007.

    Obblighi degli operatori economici

    Gli operatori economici (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori) sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti dai seguenti articoli del D. Lgs. n. 194/2007, come modificato dal D. Lgs. n. 80/2016:

  • art. 7-bis Obblighi dei fabbricanti, definiti come persone fisiche o giuridiche che fabbricano apparecchi o che li fanno progettare o fabbricare, e commercializzano tali apparecchi con il proprio nome o marchio commerciale;
  • art. 7-ter -  Rappresentanti autorizzati, definiti come persone fisiche o giuridiche stabilite nell'Unione che hanno ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che le autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
  • art. 7-quaterObblighi degli importatori, definiti come persone fisiche o giuridiche stabilite nell'Unione che immettono sul mercato dell'Unione apparecchi originari di un Paese terzo;
  • art. 7-quinquiesObblighi dei distributori, definiti come persone fisiche o giuridiche presenti nella catena di fornitura, diverse dal fabbricante e dall'importatore, che mettono a disposizione sul mercato apparecchi.
  • È ritenuto fabbricante l'importatore o il distributore che immette sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica materiale elettrico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità.

    Gli operatori economici devono essere in grado, per un periodo di dieci anni, di mettere a disposizione, su richiesta, all'autorità di vigilanza, le informazioni relative sia agli operatori economici che abbiano fornito loro apparecchi, che agli operatori economici cui li abbiano forniti.

    Vigilanza

    Le funzioni di Autorità di Vigilanza del mercato, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 194/2007, sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico, mentre le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

    Controlli

    I controlli possono essere effettuati sia nei luoghi di fabbricazione, che presso i punti vendita all’ingrosso ed al dettaglio, e consistono in:

    • controlli visivi volti a verificare che sugli apparecchi immessi in commercio siano presenti tutte le indicazioni obbligatorie;
    • controlli documentali volti a verificare che il produttore abbia posto in essere tutte le procedure atte a dimostrare la conformità dell’apparecchio ai requisiti generali di sicurezza. In particolare viene verificata la Dichiarazione di conformità UE emessa e sottoscritta dal fabbricante e la documentazione tecnica indicata nell’allegato II o nell’allegato III, a seconda della procedura seguita dal fabbricante per dimostrare la conformità dell’apparecchio ai requisiti generali di cui all’allegato I;
    • controlli fisici: consistono nel sottoporre alcuni campioni prelevati a prove di laboratorio al fine di verificare la sussistenza dei requisiti essenziali alla data di immissione sul mercato del modello, individuata in base alle fatture commerciali e, eventualmente, alla documentazione doganale di importazione, fornite su richiesta dagli operatori commerciali.

    Per qualsiasi violazione delle prescrizioni del D. Lgs. n. 194/2007, l’Autorità di vigilanza può, secondo i casi, chiedere all’operatore economico responsabile di conformare il prodotto oppure ritirarlo o richiamarlo dal mercato; in particolare è richiesta la conformazione del prodotto in tutte le ipotesi di non conformità formale di cui all’art. 13-bis. In caso di mancata conformazione, l’Autorità di vigilanza potrà adottare misure per proibire o limitare la messa a disposizione dell’apparecchio, ritirarlo o richiamarlo.

    Sanzioni

    Le sanzioni relative alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica, poste a carico dei vari operatori economici, nonché, dove previsto, dell’installatore, sono stabilite dall’art. 15 del D. Lgs. n. 194/2007.

    NORMATIVA DI RIFERIMENTO

    Direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione).

    Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 194 Attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) che ne dispone l’abrogazione.

    Decreto Legislativo 18 maggio 2016, n. 80 Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione).

    Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo - Artt. 102 - 113 - Parte IV Sicurezza e qualità - Titolo I Sicurezza dei prodotti per le parti non disciplinate dalla normativa di settore.

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