Attività ispettiva - Controlli
Le Camere di Commercio sono organi di vigilanza del mercato in alcuni ambiti stabiliti per legge e intervengono entro limiti di competenza territoriali e settoriali secondo quanto disposto dall'art 2 della Legge n. 580/93 e dalla legislazione vigente.
I controlli, svolti anche congiuntamente con altri organi, possono riguardare i seguenti settori, nei quali le Camere di commercio collaborano con l’Autorità Nazionale di Vigilanza, che, per tali settori, è il Ministero dello Sviluppo Economico:
Sicurezza e conformità dei prodotti
- giocattoli;
- prodotti elettrici;
- dispositivi di protezione individuale di prima categoria;
- progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia;
- sicurezza prodotti ai sensi dell’art. 102 e seguenti del Codice di consumo.
Etichettatura e informazione al consumatore
- etichettatura di prodotti tessili;
- etichettatura di prodotti calzaturieri;
- informazioni su consumo carburante e emissione CO2 delle auto nuove;
- informazione su efficienza energetica di prodotti connessi all’energia.
I controlli, anche online, riguardano le imprese che producono, importano, distribuiscono i prodotti che ricadono in tali ambiti e vengono svolti secondo le norme vigenti - legge 689/81 e norme settoriali speciali – sulla base di procedure stabilite a livello nazionale.
L’attività di vigilanza viene esercitata a seguito di segnalazioni, piani di vigilanza e protocolli d’intesa che comportano programmazione nazionale o locale. La vigilanza delle Camere di commercio, per quanto riguarda i controlli sui prodotti, è conforme ai principi stabiliti dal Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, che ha abrogato il Capo III, Sezione II “Quadro comunitario in materia di vigilanza del mercato“ del Regolamento n. 765/2008/CE.
Le attività di controllo comportano l’esercizio delle attività ispettive attraverso:
- controlli di tipo visivo: tali controlli, eseguiti nei locali produttivi o commerciali, dove sono presenti i prodotti oggetto della vigilanza, hanno lo scopo di verificare, oltre, ovviamente, l’assenza di non conformità palesi, il rispetto di obblighi previsti dalle norme applicabili e riscontrabili mediante un esame visivo dei prodotti, dei loro imballaggi e della documentazione che li accompagna, quali: elementi di tracciabilità, avvertenze, eventuali marcature etc. Gli operatori commerciali presso i quali eseguire il controllo visivo-formale sono individuati con estrazione a sorte tra quelli iscritti al Registro delle Imprese della provincia di competenza oppure su segnalazione documentata;
- controlli di tipo documentale: tali controlli sono svolti con l’ausilio di Organismi Notificati / Laboratori autorizzati e sono volti ad accertare la conformità dei prodotti, in relazione alle prescrizioni tecniche stabilite dalle normative vigenti, mediante la verifica della documentazione tecnica. Tale documentazione è creata dal fabbricante del prodotto al fine di illustrare le procedure di verifica della conformità del prodotto ai requisiti obbligatori per immettere il prodotto sul mercato comunitario, nel caso tali procedure e documentazione siano previste dalla relativa normativa. La documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta, dal fabbricante comunitario oppure dall’importatore o dal rappresentante autorizzato del fabbricante extracomunitario, se nominato;
- controlli fisici o controlli di laboratorio: tali controlli consistono nel prelievo di un certo numero di esemplari identici del prodotto e del loro invio ad un laboratorio autorizzato per l’esecuzione di prove destinate a verificare il rispetto della corretta immissione sul mercato del prodotto (conformità ai requisiti essenziali previsti dalle normative, oppure corrispondenza a quanto dichiarato, quando si tratti di controllo di etichettature); normalmente a questo controllo si affianca quello documentale, quando applicabile. I prodotti sui quali eseguire il controllo di laboratorio e/o quello documentale sono individuati tra quelli inizialmente esaminati sotto l’aspetto visivo-formale, scegliendo in via prioritaria i prodotti risultati non conformi, oppure a campione, quando tutti i prodotti siano stati giudicati conformi.
Una non conformità accertata con uno o più controlli, tra quelli sopra indicati, nel caso si configuri come violazione amministrativa, viene contestata dagli ispettori della Camera di Commercio che hanno eseguito il controllo, secondo i modi o le forme previste dalla L. n. 689/1981; sulla fondatezza della contestazione e delle eventuali ragioni del trasgressore è chiamata a decidere la Camera di Commercio competente per territorio. Nel caso, invece, a seguito della non conformità accertata, l’immissione sul mercato del prodotto non conforme si configuri come reato, la Camera di Commercio che ha accertato la violazione trasmette alla Procura della Repubblica competente per territorio la denuncia prevista dall'art. 331 c.p.p.
Ogni normativa prevede specifiche sanzioni amministrative più o meno ingenti a seconda del grado di responsabilità e gravità: in generale si ritiene maggiormente responsabile della non conformità di un prodotto colui che ha effettuato la prima immissione sul mercato comunitario di detto prodotto (fabbricante - rappresentante autorizzato o importatore), ma di alcune non conformità sono chiamati a rispondere, sebbene in misura più lieve, anche i distributori, cioè gli operatori economici successivi.
Nel caso in cui il prodotto presenti dei concreti rischi per la sicurezza del consumatore, lo stesso verrà sequestrato in via cautelare e restituito solo nel caso in cui sia possibile regolarizzare le non conformità riscontrate.
Il Ministero dello Sviluppo Economico potrà, inoltre, ordinare al responsabile dell’immissione sul mercato, con effetti su tutto il territorio nazionale, la conformazione, il ritiro (“qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l’esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore”) o il richiamo (“le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori”) di prodotti che presentano rischi significativi.
Nel caso, inoltre, di rischi gravi per la salute o la sicurezza dei consumatori, potrà essere avviata la procedura RAPEX, un sistema di scambio rapido delle informazioni tra i Paesi membri e la Commissione Europea.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
REGOLAMENTO (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.
REGOLAMENTO (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011.