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Dispositivi di protezione individuali

pubblicato il 03/08/2010 11:05, ultima modifica 19/09/2023 00:39

I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono disciplinati, dal 21 aprile 2018, dal Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2016, che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

I DPI immessi sul mercato successivamente al 21/04/2019 devono essere conformi al Reg. UE 2016/425, mentre è consentita la messa a disposizione di DPI conformi alla Direttiva 89/686/CEE, se immessi sul mercato prima del 21/04/2019.

L'adeguamento della normativa in Italia è stato realizzato con il D. Lgs. n.17 del 19/02/2019 che ha modificato il D. Lgs. n. 475 del 04/12/1992.

Definizione

I DPI sono:

  1. dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati e tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
  2. i componenti interscambiabili dei dispositivi stessi, essenziali per la loro funzione protettiva;
  3. i sistemi di collegamento per i dispositivi di cui sopra che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso.

    Esclusioni

    Il Regolamento (UE) 2016/425 non si applica ai DPI:

    1. progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico;
    2. progettati per essere utilizzati per l’autodifesa, ad eccezione di quelli destinati ad attività sportive;
    3. progettati per uso privato per proteggersi da: condizioni atmosferiche non estreme ed umidità ed acqua durante la rigovernatura;
    4. da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aerei oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
    5. per la protezione della testa, del viso e degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 dell’UNECE concernente prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

    Categorie di rischio dei DPI

    I DPI sono classificati secondo tre categorie di rischio descritte nell'allegato I del Regolamento (UE) 2016/425:

    - categoria I, che comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

    - lesioni meccaniche superficiali;

    - contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;

    - contatto con superfici calde che non superino i 50°C;

    - lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);

    - condizioni atmosferiche di natura non estrema.

    - categoria II, che comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

    - categoria III, che comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili.

    Le Camere di Commercio sono incaricate della vigilanza esclusivamente dei DPI di I categoria. Di seguito, pertanto, si tratterà esclusivamente di DPI di I categoria.

    Indicazioni che devono accompagnare i DPI di prima categoria

    I DPI di prima categoria devono riportare le seguenti indicazioni:

    1. marcatura CE, che deve essere apposta sul DPI in modo visibile, leggibile e indelebile. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del DPI, la marcatura CE è apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento del DPI. La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all’art. 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008;
    2. un numero di tipo, di lotto, di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione;
    3. nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e indirizzo postale dove può essere contattato (L'indirizzo deve indicare un unico recapito in cui il fabbricante può essere contattato);
    4. nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore (nel caso il fabbricante sia extra UE) e indirizzo postale dove può essere contattato;
    5. informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II del Reg. UE 2016/425 ed istruzioni d'uso in lingua italiana;
    6. dichiarazione di conformità, o indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità.

    Presunzione di conformità

      I DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati conformemente alla loro destinazione, soddisfano il Regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni.

      I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui allAllegato II del Regolamento, ad essi applicabili.

      Si considerano conformi ai suddetti requisiti essenziali di salute e sicurezzaDPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la Dichiarazione di conformità UE di cui all’art. 15 e la documentazione tecnica di cui all’All. III del Regolamento (art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 475/1992).

      Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse.

      Obblighi degli operatori economici

      Gli operatori economici (fabbricanti, mandatari, importatori e distributori) sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti dai seguenti articoli del Regolamento:

      • art. 8 Reg. UE 2016/425 - Obblighi dei fabbricanti, definiti come persone fisiche o giuridiche che fabbricano un DPI o che lo fanno progettare o fabbricare, e lo commercializzano con il proprio nome o marchio commerciale;
      • art. 9 Reg. UE 2016/425 - Obblighi dei mandatari, definiti come persone fisiche o giuridiche stabilite nell'Unione che abbiano ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che le autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività;
      • art. 10 Reg. UE 2016/425 - Obblighi degli importatori, definiti come persone fisiche o giuridiche stabilite nell'Unione che immettono sul mercato dell'Unione DPI originari di un paese terzo;
      • art. 11 Reg. UE 2016/425 - Obblighi dei distributori, definiti come persone fisiche o giuridiche inserite nella catena di fornitura, diverse dai fabbricanti o importatori, che mettono DPI a disposizione sul mercato.

      Un importatore o distributore è considerato fabbricante ed è soggetto ai relativi obblighi quando immette un DPI sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale o modifica DPI già immessi sul mercato in modo tale che la conformità al regolamento possa risultare compromessa.

      Gli operatori economici indicano alle Autorità di Vigilanza del Mercato che ne facciano richiesta qualsiasi operatore economico, che abbia loro fornito o al quale essi abbiano fornito un DPI. Devono essere in grado di poter fornire tali informazioni per 10 anni.

      Valutazione della conformità

      Prima di immettere sul mercato un DPI di prima categoria, il fabbricante esegue o fa eseguire la procedura di valutazione della conformità descritta all’All. IV del Regolamento (Modulo A: controllo interno della fabbricazione). La procedura consiste in:

      1. predisposizione della documentazione tecnica di cui all’All. III del Regolamento;
      2. adozione di tutte le misure necessarie affinchè il processo di fabbricazione ed il suo controllo garantiscano la conformità dei DPI alla documentazione tecnica ed ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili;
      3. apposizione della marcatura CE su ciascun esemplare e redazione, per ciascun modello di DPI, della Dichiarazione di conformità UE di cui all’All. IX del Regolamento; la Dichiarazione e la documentazione tecnica devono essere tenute a disposizione dell'Autorità di vigilanza per 10 anni dalla data di immissione sul mercato.

      Vigilanza

      Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito delle rispettive competenze, avvalendosi delle Camere di commercio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

      Nel caso in cui gli organi di vigilanza competenti, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevino che i DPI di prima categoria sono in tutto o in parte non rispondenti agli obiettivi di sicurezza enunciati nell'allegato II del Reg UE 2016/425, ne informano immediatamente il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.

      Controlli

      I controlli possono essere effettuati sia nei luoghi di fabbricazione, che presso i punti vendita all’ingrosso ed al dettaglio, e consistono in

      • controlli visivi volti a verificare che sui DPI immessi in commercio siano presenti tutte le indicazioni obbligatorie;
      • controlli documentali volti a verificare che il produttore abbia posto in essere tutte le procedure atte a dimostrare la conformità dei DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza e la continuità della fabbricazione. In particolare viene controllata la Dichiarazione di conformità UE emessa e sottoscritta dal fabbricante e la documentazione tecnica descritta nell’All. III del Regolamento;
      • controlli fisici: vengono prelevati campioni al fine di verificare, mediante prove eseguite secondo le norme armonizzate applicabili, la sussistenza dei requisiti essenziali alla data di immissione sul mercato del modello, individuata in base alle fatture commerciali e, eventualmente, alla documentazione doganale di importazione, acquisiti presso gli operatori commerciali. Quando viene accertato che un DPI non rispetta le prescrizioni del Regolamento, l’Autorità di vigilanza può, secondo i casi, chiedere all’operatore economico responsabile di conformare il prodotto oppure ritirarlo o richiamarlo dal mercato; in particolare è richiesta la conformazione del prodotto in tutte le ipotesi di non conformità formale di cui all’art. 41 del Regolamento. In caso di mancata conformazione, l’Autorità di vigilanza potrà adottare misure per proibire o limitare la messa a disposizione dell’apparecchio, ritirarlo o richiamarlo.

      Sanzioni

      L’art. 14 del D. Lgs. n. 475/1992, come modificato dal D. Lgs. n. 17/2019, ha previsto un nuovo quadro sanzionatorio da applicare ai DPI, tenendo conto delle disposizioni del Reg. UE n. 425/2016 e stabilendo le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative in merito alle varie tipologie di violazione:

      Tipologia di violazione

      Sanzione

      Fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI di prima categoria non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II del Regolamento UE  n. 425/2016

      Importatore che immette sul mercato DPI di prima categoria non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II del Regolamento UE  n. 425/2016

      Sanzione pecuniaria amministrativa da euro 8.000 a euro 48.000

      Fabbricante che omette di espletare le procedure previste dall'art. 19 del Regolamento UE n. 425/2016

      Sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000 a euro 30.000

      Fabbricante che omette di redigere la dichiarazione di conformità UE prevista dall'art. 15 del Regolamento UE n. 425/2016

      Sanzione pecuniaria amministrativa da euro 6.000 a euro 36.000

      Fabbricante o suo mandatario che omette di esibire la documentazione di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento UE  n. 425/2016 a seguito della richiesta da parte dell'Autorità di vigilanza

      Sanzione pecuniaria amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000

      Distributore che non rispetta gli obblighi sanciti dall'art. 11 del Regolamento n. 425/2016

      Sanzione pecuniaria amministrativa  da euro 1.000 a euro 6.000

      Chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE

      Sanzione pecuniaria amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000

      Chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico o entrambi della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità

      Sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000

      Chiunque non osserva i provvedimenti di cui al comma 5 dell'art. 13

      Sanzione pecuniaria amministrativa da euro 8.000 a euro 48.000

      Chiunque promuove pubblicità per DPI che non rispettano le prescrizioni del Regolamento UE n. 425/2016

      Sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000

       

      NORMATIVA DI RIFERIMENTO

      Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

      Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.i. Adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

      Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo - Artt. 102 - 113 - Parte IV Sicurezza e qualità - Titolo I Sicurezza dei prodotti per le parti non disciplinate dalla normativa di settore.

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