ETICHETTATURA PRODOTTI CONNESSI ALL’ENERGIA
Al fine di cercare di ridurre i consumi energetici, la Comunità Europea ha adottato il REGOLAMENTO (UE) 2017/1369 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2017, in vigore dal 1 agosto 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica ed abroga la direttiva 2010/30/UE.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai prodotti connessi all'energia («prodotti») immessi sul mercato o messi in servizio. Esso prevede l'etichettatura di tali prodotti e la fornitura di informazioni uniformi relative all'efficienza energetica, al consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l'uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.
Tale regolamento, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, mantiene, nella sostanza, il medesimo ambito di applicazione della Direttiva 2010/30/UE, ma ne modifica e rafforza alcune disposizioni, tenendo conto del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di efficienza energetica dei prodotti.
Il Regolamento, che prevede anche l’adozione di una banca dati dei prodotti e lo riscalaggio delle classi, non disciplina nel dettaglio l’etichettatura delle singole categorie di prodotti, ma istituisce un quadro generale per successivi atti delegati relativi a prodotti specifici.
I Regolamenti delegati che integrano il Regolamento (UE) 2017/1369 sono:
- Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2019 per lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico;
- Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell'11 marzo 2019 per apparecchi di refrigerazione;
- Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019 per sorgenti luminose;
- Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell'11 marzo 2019 per lavastoviglie per uso domestico;
- Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2019 per display elettronici;
- Regolamento delegato /UE) 2019/2018 della Commissione, dell'11 marzo 2019 per apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.
I testi degli atti delegati possono essere consultati accedendo alla ricerca avanzata del sito Eur-Lex.
Seguiranno altri atti delegati; per i prodotti per i quali non esistono regolamenti delegati emanati ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1369, restano, comunque, in vigore gli atti delegati adottati ai sensi della precedente direttiva 2010/30/UE, attuata con D. Lgs n. 104/2012.
La consistenza e l'aggiornamento della legislazione comunitaria in materia di etichettatura energetica è consultabile sul sito della Commissione Europea "Efficienza energetica prodotti".
Esclusioni
Il regolamento non si applica:
a) ai prodotti di seconda mano, a meno che essi non siano importati da un paese terzo;
b) ai mezzi di trasporto per persone o merci.
Obblighi degli operatori
Ai fini del regolamento, il fornitore è definito il fabbricante stabilito nell'Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell'Unione, oppure l'importatore che immette il prodotto sul mercato dell'Unione.
L’art. 3 del Regolamento stabilisce gli obblighi generali dei fornitori, mentre il successivo art. 4 stabilisce gli obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti.
Il distributore, cioè il dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o meno, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento:
- espone in modo visibile l’etichetta, anche nella vendita a distanza online;
- richiede al fornitore l’etichetta e la scheda informativa quando, nonostante l’obbligo del fornitore, questi non ne assicura la disponibilità per ciascuna unità di prodotto;
- su richiesta, mette a disposizione dei clienti la scheda informativa, anche in forma fisica presso il punto vendita.
L’art. 6 del Regolamento prevede, poi, obblighi comuni sia ai fornitori, che ai distributori.
Etichettatura – Scheda informativa del prodotto – Documentazione tecnica
L’etichetta è la presentazione grafica, in forma cartacea o elettronica, corredata di una scala chiusa che utilizza soltanto lettere da A a G, ciascuna delle quali rappresenta una classe che corrisponde a risparmi energetici, in sette colori diversi dal verde scuro (la classe migliore, A) al rosso, volta ad informare i clienti circa l’efficienza energetica e il consumo energetico. E’ apposta direttamente sul prodotto nella posizione indicata dallo specifico regolamento e la sua forma grafica, nonchè i contenuti vengono specificati dal legislatore per ogni categoria di prodotto.
L’etichetta riscalata è l’etichetta di un particolare gruppo di prodotti che ha subito, appunto, un riscalaggio, definito dal regolamento come l’esercizio inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari per conseguire la classe di efficienza energetica che figura sull’etichetta di tale particolare gruppo di prodotti.
L'etichetta è collegata alla nuova banca dati dei prodotti dell'UE (European Product Database for Energy Labelling - EPREL) tramite un QR-Code, presente nell'etichetta, che fornisce informazioni per tutti i prodotti etichettati ai consumatori, ai rivenditori e agli organi di sorveglianza del mercato.
Nella sezione centrale dell'etichetta è indicato il consumo energetico dei prodotti.
Nella parte inferiore dell'etichetta vi sono vari pittogrammi che informano su specifiche caratteristiche del prodotto, alcuni dei quali sono gli stessi della vecchia etichetta, altri sono stati rivisti e altri ancora sono nuovi.
Per informazioni in merito alla nuova etichetta energetica nella U.E. è possibile consultare la relativa pagina del sito ufficiale dell'Unione Europea.
La scheda informativa del prodotto è il documento standardizzato contenente informazioni relative ad un prodotto, in forma cartaceo o elettronica. Le informazioni contenute nell’etichetta devono risultare anche nella scheda che i fornitori inseriranno in tutti gli opuscoli illustrativi del prodotto; in mancanza di opuscoli, la scheda sarà inserita nella documentazione che viene fornita insieme al prodotto.
Le informazioni presenti in etichetta e nella scheda informativa del prodotto devono essere fornite anche nel caso di vendita a distanza.
La documentazione tecnica è la documentazione sufficiente a permettere alle autorità di vigilanza del mercato l’accertamento della precisione dell’etichetta e della scheda informativa del prodotto, compresi i risultati delle prove o analoghi elementi tecnici di prova. Deve essere tenuta dai fornitori per almeno 5 anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo prodotto interessato.
Obblighi dei fornitori e distributori in merito alle etichette riscalate
Negli atti delegati è specificata la data dalla quale il distributore può iniziare ad esporre l’etichetta riscalata.
Quando un’etichetta è riscalata:
1) il fornitore, a decorrere da 4 mesi prima della data specificata, all’atto dell’immissione di un prodotto sul mercato, fornisce al distributore l’etichetta riscalata assieme all’etichetta esistente e alla scheda informativa; tuttavia, se le etichette esistenti e quelle riscalate richiedono diverse prove del modello e nessuna unità appartenente al medesimo modello o a modelli equivalenti è stata immessa sul mercato o messa in servizio prima del periodo di 4 mesi antecedente la data specificata, il fornitore può scegliere di non fornire l’etichetta esistente con gli esemplari immessi sul mercato nel periodo di 4 mesi antecedenti la data specificata, informando, non appena possibile, il distributore che tali esemplari non devono essere offerti in vendita prima della data specificata;
2) il fornitore, per i prodotti immessi sul mercato prima del periodo di 4 mesi, fornisce l’etichetta riscalata su richiesta del distributore a decorrere dall’inizio del periodo di 4 mesi; tuttavia il distributore è autorizzato a vendere gli esemplari del modello con l’etichetta non riscalata fino a 9 mesi dopo la data specificata quando:
- il fornitore ha cessato l’attività e, quindi, il distributore non può ottenere l’etichetta riscalata per le unità in stock già consegnate da quel fornitore;
oppure
- il fornitore è esentato dall’obbligo di fornire l’etichetta riscalata, cioè nel caso l’etichetta non riscalata e quella riscalata richiedono diverse prove del modello e nessuna unità appartenente al medesimo modello o a modelli equivalenti è stata immessa sul mercato o messa in servizio dopo l’inizio del periodo di 4 mesi antecedenti la data specificata.
3) il distributore non espone l’etichetta riscalata prima della data specificata, ma sostituisce sui prodotti in esposizione, sia nei negozi che online, le etichette esistenti con quelle riscalate entro 14 giorni lavorativi dalla data specificata.
Vigilanza
Le funzioni di vigilanza sono affidate al Ministero dello Sviluppo Economico, coadiuvato, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 104/2012, dall’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).
Il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale per le attività di vigilanza, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza. Le funzioni di controllo alle frontiere sono, invece, svolte dall’Agenzia delle Dogane.
Le attività di controllo ed i poteri del Ministero dello Sviluppo Economico inerenti all’attività di vigilanza sono elencate nell’articolo 12 del D. Lgs. n. 104/2012.
Controlli
I controlli possono essere:
- controlli visivi-formali, volti a verificare che sul prodotto immesso in commercio siano presenti tutte le indicazioni obbligatorie;
- controlli documentali, volti a verificare la documentazione tecnica realizzata dal fornitore;
- controlli fisici, consistenti nel sottoporre i campioni prelevati a prove di laboratorio al fine di verificare l’esattezza dei dati dichiarati in etichetta e nella scheda informativa e l’idoneità della documentazione tecnica a supportare tali dati. Il controllo di laboratorio è sempre accompagnato anche da un controllo documentale.
Sanzioni
Sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie sia i fornitori, che i distributori.
Tali sanzioni, stabilite dall’art. 13 del D. Lgs. n. 104/2012, sono irrogate dalla Camera di Commercio territorialmente competente.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
REGOLAMENTO (UE) 2017/1369 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE.
REGOLAMENTI DELEGATI relativi a singole categorie di prodotti.