Camera di Commercio di Piacenza
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Giocattoli

pubblicato il 03/08/2010 11:10, ultima modifica 19/09/2023 00:39

I giocattoli immessi sul mercato sono disciplinati dal D. Lgs. 11 aprile 2011 , n. 54, che ha recepito la Direttiva 2009/48/CE.

Definizione

Sono definiti "giocattoli" i "prodotti progettati e destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni".

Tale definizione introduce il concetto secondo il quale un prodotto, per essere considerato un giocattolo, non necessariamente deve servire esclusivamente al gioco, ma può avere anche altre funzioni, consentendo di considerare giocattoli anche prodotti la cui funzione primaria è diversa da quella ludica, purchè il loro utilizzo come gioco sia "ragionevolmente prevedibile" (ad esempio, portachiavi a forma di peluche, zainetti a forma di animali, etc.). Non trattandosi, purtroppo, di una definizione univoca, si determina una zona grigia, in cui, quindi, l'applicabilità, ad uno specifico prodotto, della normativa relativa ai giocattoli è soggetta a valutazione, soprattutto nei casi in cui il valore ludico è intenzionalmente escluso dal suo fabbricante, ma ragionevolmente prevedibile secondo gli organi di vigilanza. In tali casi, è possibile far riferimento ai documenti di orientamento (linee guida) redatti dalla Commissione Europeaal fine di agevolare ed uniformare l'operato nel settore di tutti i soggetti a vario titolo interessati.

I giocattoli vengono classificati sulla base delle seguenti definizioni:

  • giocattolo funzionale: un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
  • giocattolo acquatico: un giocattolo destinato a essere usato in acque poco profonde e che è in grado di reggere o sostenere il bambino sull'acqua;
  • gioco di attività: un gioco per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l'attività e che è destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti attività: arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse;
  • giocattolo chimico: un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di età e sotto la supervisione di un adulto;
  • gioco olfattivo da tavolo: un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi odori o profumi;
  • kit cosmetico: un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi, creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, e altri trucchi, dentifrici e balsami;
  • gioco gustativo: un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano l'uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e aromi.

Esclusioni

Alcuni prodotti, pur avendo finalità ludiche e coincidendo con la definizione di giocattolo, sono stati esclusi dall'applicazione del D. Lgs. n. 54/2011:

  1. attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
  2. macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
  3. veicoli-giocattolo con motore a combustione
  4. macchine a vapore giocattolo
  5. fionde e catapulte.

Sono, altresì, esclusi i prodotti elencati nell'Allegato I del D. Lgs. n. 54/2011, che non sono giocattoli, nonostante possano essere confusi con essi. Si tratta di un elenco esemplificativo, per cui possono esistere altri prodotti che non figurano nell'elenco, ma non per questo devono necessariamente essere considerati giocattoli: per tali prodotti occorre, quindi, rifarsi alla valutazione della definizione di "giocattolo" con l'eventuale ausilio dei documenti di orientamento (linee guida) redatti dalla Commissione Europea.

Sicurezza e conformità

I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, non devono cioè compromettere la sicurezza o la salute dell’utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei  bambini. Inoltre devono essere conformi ai requisiti specifici di sicurezza di cui all’Allegato II del D. Lgs. 11-04-2011, n. 54.

Valutazione della conformità

Prima di immettere un giocattolo sul mercato comunitario, i fabbricanti effettuano:
  • un’analisi del rischio derivante dai possibili pericoli (chimici, fisico-meccanici, di infiammabilità, igiene, e radioattività) che il giocattolo può presentare;
  • al fine di dimostrare la conformità ai RES applicabili, una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
  1. Procedura di Controllo interno della fabbricazione (Modulo A  All. II della Decisione 768/2008/CE); questa procedura potrà essere utilizzata solo quando tutti  i RES applicabili siano verificabili mediante norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella GU della UE;
  2. Procedura di Esame CE del tipo (Modulo B All. II della Decisione 768/2008/CE) congiuntamente alla procedura di Conformità al tipo (Modulo C All. II della Decisione 768/2008/CE); questa procedura di valutazione comporta l’intervento obbligatorio di una parte terza (un Organismo Notificato) e potrà essere utilizzata dal fabbricante nelle seguenti ipotesi:

- quando non esistono norme armonizzate di cui al precedente punto a) riguardanti tutti i RES applicabili;
- quando le norme armonizzate esistono per tutti i RES applicabili, ma il fabbricante decide di non applicarle in tutto o in parte;
- quando le norme armonizzate esistono ma sono state pubblicate con una limitazione;
- quando il fabbricante ritiene che la natura, il progetto, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedano la verifica di una parte terza.

Indicazioni sui giocattoli

I giocattoli devono riportare:

  • la marcatura CE di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 54/2011. Il fabbricante appone la marcatura CE a seguito della valutazione di conformità del giocattolo. Con la sua apposizione il fabbricante dichiara la conformità del giocattolo a tutti i requisiti, assumendone la piena responsabilità. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile ed indelebile sul giocattolo o su un’etichetta affissa o sull’imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni può essere apposta su un’etichetta o su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l’espositore sia stato utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull’espositore stesso. Qualora il marchio CE apposto sul giocattolo non sia visibile dall’esterno dell’imballaggio, lo stesso deve essere apposto sull'imballaggio stesso;
  • un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello o altro elemento che consenta la loro identificazione;
  • nome/denominazione commerciale registrata/marchio registrato del fabbricante e indirizzo dove può essere contattato (non basta l'indicazione di un sito internet, ma la stessa è da considerarsi informazione aggiuntiva). L’indirizzo deve indicare un punto unico in cui il produttore può essere contattato;
  • se il fabbricante è situato fuori dall’Unione Europea, deve essere indicato anche il nome/denominazione commerciale registrata/marchio registrato dell’importatore e indirizzo dove può essere contattato (non basta l'indicazione di un sito internet, ma la stessa è da considerarsi informazione aggiuntiva);
  • istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana ed eventuali avvertenze di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 54/2011, contenute nell'Allegato V del D. Lgs. n. 54/2011, quando ciò risulti opportuno per la sicurezza dell'uso del giocattolo.

Obblighi degli operatori economici

Gli operatori economici (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori) sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti dai seguenti articoli del D. Lgs. n. 54/2011:

  • art. 3 del D. Lgs. n. 54/2011 - Obblighi dei fabbricanti, definiti come persone fisiche o giuridiche che fabbricano un giocattolo, oppure lo fanno progettare o fabbricare o lo commercializzano apponendovi il proprio nome o marchio;
  • art. 4 del D. Lgs. n. 54/2011 - Rappresentanti autorizzati, definiti come persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità che hanno ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che le autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
  • art. 5 del D. Lgs. n. 54/2011 - Obblighi degli importatori, definiti come persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità che immettono sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo;
  • art. 6 del D. Lgs. n. 54/2011 - Obblighi dei distributori (grossisti e dettaglianti) - definiti come persone fisiche o giuridiche nella catena di fornitura, diverse dal fabbricante o dall'importatore, che mettono a disposizione sul mercato un giocattolo.

Un importatore o un distributore che commercializza un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale è considerato come un fabbricante ed è soggetto a tutti gli obblighi relativi.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta, all'autorità di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo ed agli operatori economici cui lo abbiano fornito. Gli operatori economici conservano le suddette informazioni per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, nel caso del fabbricante, e per un periodo di dieci anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori economici (art. 8 del D. Lgs. n. 54/2011).

Tutti gli operatori economici sono coinvolti, quindi, nel controllo del mercato, sia in modo passivo, fornendo tutte le informazioni e i documenti richiesti dagli organi di vigilanza e dando esecuzione ai loro provvedimenti, sia in modo attivo, evitando di commercializzare un prodotto non conforme e segnalandolo alle Autorità di vigilanza.

Vigilanza

Le funzioni di Autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico, che si avvale della collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane. Il Ministero della Salute svolge le funzioni di Autorità di vigilanza limitatamente ai rischi sulla salute connessi alle proprietà chimiche dei giocattoli ed ai rischi di infezione e malattia connessi a contaminazione microbiologica. A tal fine si avvale del Comando Carabinieri per la tutela della salute e dell'Istituto Superiore Sanità.

Controlli

I controlli possono essere effettuati sia nei luoghi di fabbricazione, che presso i punti vendita all’ingrosso ed al dettaglio, e consistono in

  • controlli visivi volti a verificare che sui giocattoli immessi in commercio siano presenti tutte le indicazioni obbligatorie;
  • controlli documentali volti a verificare che il produttore abbia posto in essere tutte le procedure atte a dimostrare la conformità del giocattolo ai requisiti di sicurezza e la continuità della fabbricazione. In particolare viene verificata la documentazione tecnica del giocattolo di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 54/2011, tra cui la dichiarazione di conformità CE emessa e sottoscritta dal fabbricante;
  • controlli fisici consistono nel sottoporre alcuni campioni prelevati a prove di laboratorio, eseguite secondo le normative applicabili, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti essenziali alla data di immissione sul mercato del modello, individuata in base alle fatture commerciali e, eventualmente, alla documentazione doganale di importazione, acquisiti presso gli operatori commerciali. Il controllo fisico è sempre accompagnato anche dal controllo documentale.

Sanzioni

Nel D.Lgs 11 aprile 2011, n. 54 è definito anche il relativo l’impianto sanzionatorio. L'art. 31 del D. Lgs. n. 54/2011, in particolare, stabilisce le sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti dal decreto. Per le condotte considerate più gravi – in quanto presuppongono l’immissione sul mercato di prodotti che rischiano di pregiudicare la sicurezza dei consumatori – sono state previste sanzioni di natura penale (arresto e ammenda). Per altre violazioni sono state disposte sanzioni amministrative pecuniarie, graduate a seconda della gravità dell’infrazione commessa.

  • NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Direttiva  2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli

Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 54, Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo - Artt. 102 - 113 - Parte IV Sicurezza e qualità - Titolo I Sicurezza dei prodotti per le parti non disciplinate dalla normativa di settore.


Guide per le imprese e per i consumatori sulla corretta compilazione dell'etichetta dei giocattoli

Nell'ambito della campagna informativa sulla sicurezza prodotti, realizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con la collaborazione di Unioncamere Nazionale, sono state predisposte apposite Guide che si pongono l’obiettivo di offrire agli operatori economici del settore ed ai consumatori informazioni chiare e di agevole consultazione in materia di etichettatura dei giocattoli, con particolare riferimento alle informazioni ed avvertenze per un uso corretto dei giocattoli stessi, consentendo, in tal modo, alle imprese di comprendere i propri obblighi di legge ed ai consumatori di diventare acquirenti consapevoli.

GUIDA PER LE IMPRESE

FOLDER PER I CONSUMATORI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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