Informazione al consumatore ed etichettatura dei prodotti
I prodotti offerti in vendita al consumatore finale devono riportare delle indicazioni obbligatorie per consentirgli una scelta ed un acquisto consapevoli e per garantire un mercato trasparente e concorrenziale per le imprese.
Alcuni prodotti sono disciplinati in modo specifico da norme nazionali che recepiscono norme comunitarie, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i prodotti tessili, le calzature, i prodotti connessi all’energia, i giocattoli, il materiale elettrico a bassa tensione, le informazioni su consumo carburante e emissione CO2 delle auto nuove. Si invita a consultare le relative sezioni dedicate, singolarmente, a tali prodotti.
Per gli altri prodotti, non espressamente disciplinati da norme specifiche, esiste un obbligo generale di etichettatura, disciplinato dal D. Lgs. n. 206/2005, c.d. “Codice del Consumo”, in particolare dagli articoli 6 – 12, relativi alle informazioni che devono accompagnare i prodotti nel momento della loro offerta al consumatore. L’attività di vigilanza relativa all’etichettatura generale dei prodotti di cui agli articoli sopra citati non è di competenza delle Camere di Commercio, ma è svolta dagli organi di polizia amministrativa, fermo restando il potere di accertamento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Per tutti i prodotti – ad eccezione dei prodotti alimentari – anche se disciplinati da norme speciali e solo per gli aspetti di sicurezza da queste non disciplinati si applicano, inoltre, gli artt. da 102 a 113 del Codice del Consumo.
Conseguentemente, è obbligatorio indicare su ogni prodotto o sul relativo imballaggio:
- l’identità ed estremi del produttore – fabbricante / importatore nell’Unione Europea – (marchio o denominazione commerciale registrata/nome ed indirizzo completo);
- il riferimento al tipo di prodotto (marca, modello e/o articolo, lotto, codice, codice a barre) o alla partita di prodotti di cui fa parte.