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Marcatura CE

pubblicato il 13/08/2020 14:15, ultima modifica 19/09/2023 00:40

La marcatura CE attesta che il prodotto è stato valutato dal produttore e che si ritiene rispetti i requisiti di sicurezza previsti dall’UE in materia di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente, cosiddetti “requisiti essenziali”, stabiliti da direttive europee di armonizzazione.

È richiesta per i prodotti realizzati ovunque nel mondo e commercializzati all’interno dell’Unione Europea (UE), nonché dello Spazio economico europeo (SEE).

La marcatura CE consente ai prodotti marcati di circolare liberamente nello Spazio economico europeo, garantendo non solo agli operatori economici, ma anche ai consumatori, lo stesso livello di salute, sicurezza e protezione ambientale nell’intero SEE.

Va apposta solo sui prodotti per i quali la relativa direttiva comunitaria lo preveda (non può essere apposta su altri prodotti).

Nell’ipotesi in cui un prodotto sia disciplinato da più direttive, il CE attesta la sua conformità a tutte le direttive applicabili.

Non tutti i prodotti, contrariamente a quanto spesso comunemente si pensa, devono, pertanto, riportare il marchio CE, che è obbligatorio solo per la maggior parte dei prodotti coperti dalle direttive del nuovo approccio, mentre, sugli altri prodotti, l’apposizione del marchio CE è vietata. È previsto, infatti, che la normativa comunitaria possa regolamentare anche settori di prodotti senza prevedere l’uso di una marcatura specifica, sia attraverso il principio del mutuo riconoscimento (in base al quale uno Stato membro non può rifiutare l’accesso al suo mercato ad un prodotto che è stato legalmente prodotto o commercializzato in un altro Stato membro), sia attraverso la normativa di tipo orizzontale rappresentata dalla Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti che interviene in assenza di legislazione specifica.

La marcatura CE deve essere apposta:

  • in primo luogo, dal fabbricante, che, con l’apposizione della marcatura CE, attesta, assumendosene la responsabilità, la conformità del suo prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti da uno o anche più Direttive comunitarie ad esso applicabili;
  • dal rappresentante autorizzato del fabbricante, sempre che questo compito rientri nel contratto di mandato.

Può essere chiamato, inoltre, a rispondere per l’apposizione della marcatura CE, anche qualsiasi operatore economico, che immette sul mercato un prodotto, anche fabbricato da altri, con il proprio marchio o nome commerciale, in quanto a lui si estendono gli obblighi e le responsabilità propri del fabbricante secondo le direttive “New legislative framework”.

I principi della marcatura CE sono stabiliti dall'art. 30 del Regolamento CE N. 765/2008. Essa deve essere conforme all'Allegato II dello stesso Regolamento.

Il marchio deve essere visibile, leggibile e indelebile.

Il marchio CE deve essere costituito dalle iniziali “CE”; entrambe le lettere devono avere la stessa dimensione verticale e non devono essere inferiori a 5 mm (se non diversamente specificato nei corrispondenti requisiti del prodotto).

Se si vuole ridurre o ampliare il marchio CE sul prodotto, occorre rispettare le proporzioni tra le due lettere. Purchè le iniziali siano visibili, il marchio CE può assumere forme diverse (colori, forma vuota o piena).

Se il marchio CE non può essere apposto sul prodotto stesso, è possibile apporlo sull’eventuale imballaggio o sui documenti di accompagnamento. Se il prodotto è soggetto a più direttive/regolamenti dell’UE che richiedono l’apposizione del marchio CE, i documenti di accompagnamento devono indicare che il prodotto è conforme a tutte le direttive/regolamenti UE.

Se occorre coinvolgere un organismo notificato, il marchio CE deve essere accompagnato dal numero di identificazione dell’organismo. Il marchio CE ed il numero di identificazione possono essere apposti separatamente, a condizione che siano chiaramente collegati tra loro.

Non si possono apporre sul prodotto marchi ulteriori che possano trarre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa.

Si possono scaricare i file con l’immagine del marchio CE dal portale della DG GROW della Commissione Europea (Direzione generale per il mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI).

 

Prima di apporre il marchio CE, occorre:

  • garantire la conformità con tutti i requisiti pertinenti a livello dell’UE;
  • stabilire se la valutazione del prodotto può essere effettuata in proprio o se occorre coinvolgere un organismo notificato. Per cercare un organismo notificato che possa certificare il prodotto, si può ricorrere alla banca dati Nando. Se il prodotto non deve essere verificato da un organismo indipendente, spetta al produttore controllare che rispetti i requisiti tecnici. Occorre, in particolare, valutare e segnalare gli eventuali rischi che l’uso del prodotto può comportare;
  • redigere un fascicolo tecnico che provi la conformità;
  • redigere e firmare una dichiarazione UE di conformità.

Una volta che il prodotti rechi il marchio CE, se le autorità nazionali competenti lo richiedono, occorre fornire loro tutte le informazioni e la documentazione giustificativa riguardanti il marchio CE.

 

Un guida completa sull’attuazione delle norme UE sui prodotti è disponibile nella cosiddetta Guida Blu.

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