Etichettatura prodotti tessili
Dall’8 maggio 2012, l’etichettatura dei prodotti tessili è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1007/2011.
Definizione
Prodotto tessile è, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.
Sono assimilati ai prodotti tessili (art. 2 del Regolamento):
- i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l’80% in peso;
- i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l’80% in peso;
- le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi, dei rivestimenti degli articoli da campeggio, purchè tali parti tessili costituiscano almeno l’80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti;
- i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione.
Etichetta o contrassegno
Sul mercato dell’Unione Europea, i prodotti tessili, per essere posti in vendita al consumatore finale, devono riportare un contrassegno o un’etichetta saldamente fissata, che indichi:
- la composizione fibrosa, utilizzando le denominazione delle fibre elencate nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 1007/2011 e s.m.i., riportate:
- in lingua italiana;
- per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni);
- con caratteri tipografici leggibili e chiaramente visibili;
- in ordine decrescente della percentuale in peso.
- la presenza di parti non tessili (es. pelliccia, pelle, avorio, ecc.), che deve essere indicata obbligatoriamente con la seguente frase: “Contiene parti non tessili di origine animale”. Per l'utilizzo dei termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e di quelli da essi derivati o loro sinonimi si rinvia al D. Lgs. n. 68/2020, entrato in vigore il 24/10/2020.
Inoltre, il prodotto tessile deve anche riportare, ai sensi dell'art.104, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 206/2005, c.d. Codice del Consumo, l'indicazione dell’identità e degli estremi del produttore, responsabile dell’immissione in commercio del prodotto stesso, (denominazione o ragione sociale e/o marchio registrato dell’impresa ed indirizzo della sede legale), nonchè il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.
I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato. Le etichette ed i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice di un appalto pubblico. Per questo, nei documenti commerciali di cui al paragrafo 2 dell'art. 14 del Regolamento, secondo quanto stabilito dal paragrafo 3 dello stesso art. 14, devono essere indicate chiaramente le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del Regolamento stesso. Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purchè nei medesimi documenti commerciali ne sia spiegato il significato.
Esclusioni
Il Regolamento (UE) n. 1007/2011 non si applica ai prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso ed ai prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi (art. 2 del Regolamento).
Sono, inoltre, esclusi dall'obbligo di etichettatura di cui al Regolamento (UE) n. 1007/2011 i prodotti elencati nell'Allegato V del Regolamento stesso.
Obblighi degli operatori economici
All’atto dell’immissione di un prodotto sul mercato, il fabbricante garantisce la fornitura dell’etichetta o del contrassegno e l’esattezza delle informazioni ivi contenute. Se il fabbricante non è stabilito nella UE, tali incombenze ricadono sulla figura dell’importatore.
All’atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l’etichetta o il contrassegno appropriato.
Un distributore è considerato fabbricante qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l’etichetta o ne modifichi il contenuto. (art.15, paragrafo 2, del Regolamento).
Vigilanza
Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico, che si avvale della collaborazione delle Camere di Commercio e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché, per l’accertamento delle violazioni, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della della L. n. 689/1981.
Controlli
I controlli possono essere effettuati sia nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento, che presso i punti vendita all’ingrosso ed al dettaglio, e consistono in:
- controlli visivi-formali, volti a verificare la presenza dell’etichetta sui prodotti e la conformità del suo contenuto a quanto stabilito dalla normativa vigente. Possono essere sottoposti a controllo anche i documenti commerciali d’accompagnamento, dato che gli stessi, nelle fasi antecedenti la vendita al consumatore finale, possono sostituire o completare le etichette o i contrassegni dei prodotti stessi.
- controlli fisici, volti ad accertare la reale composizione di prodotti, mediante analisi di laboratorio, e la corrispondenza con quanto riportato in etichetta.
In caso di mancanza di etichettatura o di etichettatura non conforme, il D. Lgs. n. 190/2017 prevede, previo accertamento e contestazione delle violazioni riscontrate ai sensi degli artt. 13 e 14 della L. n. 689/1981, l’assegnazione di un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio dei prodotti sul mercato nazionale per la regolarizzazione dell’etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato.
Sanzioni
L'art. 4 del D. Lgs. 15/11/2017, n. 190 prevede le sanzioni per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1007/2011 in merito all'etichetta o al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
Per la violazione, invece, dell'art. 104, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 206/2005 (assenza dei dati relativi all'identità ed estremi del produttore), è prevista, a carico del fabbricante/importatore, la sanzione dell'art. 112, comma 5, dello stesso decreto legislativo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011 , relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
Regolamento Delegato (UE) N. 286/2012 della Commissione del 27 gennaio 2012, che modifica rispettivamente l’allegato I e gli allegati VIII e IX del regolamento (UE) n. 1007/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, per inserire nel primo una nuova denominazione di fibra tessile e per adeguare i secondi al progresso tecnico.
Regolamento Delegato (UE) 2018/122 della Commissione del 20 ottobre 2017, che modifica gli allegati I, II, VI, VIII e IX del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili
Legge 26/11/1973, n. 883, Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515, Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla etichettatura dei prodotti tessili.
Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 194, Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.
Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 190, Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo - Artt. 102 - 113 - Parte IV Sicurezza e qualità - Titolo I Sicurezza dei prodotti per le parti non disciplinate dalla normativa di settore.
Guide per le imprese e per i consumatori sull’etichettatura tessile
Nell'ambito della campagna informativa sulla sicurezza prodotti, realizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con la collaborazione di Unioncamere Nazionale, sono state predisposte apposite Guide che si pongono l’obiettivo di offrire agli operatori economici del settore ed ai consumatori informazioni chiare e di agevole consultazione in materia di etichettatura di composizione dei prodotti tessili, consentendo, in tal modo, alle imprese di comprendere i propri obblighi di legge ed ai consumatori di diventare acquirenti consapevoli.