Progettazione ecocompatibile
Al fine di migliorare l’efficienza energetica, la Comunità Europea ha emanato la Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.
A livello nazionale, la direttiva 2009/125/CE è stata attuata dal D. Lgs. n. 15/2011.
La Direttiva 2009/125/CE è stata, successivamente, modificata dalla Direttiva 2012/27/CE, recepita, a livello nazionale, con il D. Lgs. 102/2014.
Ambito di applicazione
La direttiva 2009/125/CE fissa un quadro per l’immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti connessi all’energia in merito alla loro progettazione ecocompatibile al fine di accrescere la loro efficienza energetica ed il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
La direttiva fissa un quadro generale per successivi Regolamenti delegati relativi a prodotti specifici, che sono direttamente applicabili nell’ordinamento interno nazionale.
La consistenza e l'aggiornamento della legislazione comunitaria in materia di progettazione ecocompatibile ed efficienza energetica prodotti è consultabile nel sito della Commissione Europea "Efficienza energetica prodotti"
Esclusioni
La direttiva non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.
Obblighi del responsabile dell'immissione sul mercato
Prima di immettere sul mercato ovvero di mettere in servizio un prodotto connesso all’energia, il fabbricante o il suo mandatario o, in mancanza di quest’ultimo, l’importatore deve:
- accertare la conformità del prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile, mediante la procedura di controllo interno della progettazione descritta nell’Allegato IV del D. Lgs. 15/2011 oppure il sistema di gestione descritto nell’Allegato V, secondo quanto indicato dalla misura di esecuzione;
- apporre la marcatura CE in conformità all’art. 9 e all’Allegato I del D. Lgs. 15/2011;
- redigere e sottoscrivere la Dichiarazione CE di conformità secondo quanto disposto dall’art. 9 e dall’Allegato II del D. Lgs. 15/2011;
- accompagnare il prodotto con le informazioni indicate nell’art. 16 e nell’Allegato III del D. Lgs. n. 15/2011, oltre che nella misura di esecuzione applicabile. Tali informazioni, nel momento in cui sono rese disponibili all’utilizzatore finale, devono essere in italiano.
Dopo l'immissione sul mercato del prodotto, il soggetto responsabile deve conservare il fascicolo che documenta la verifica della conformità e la Dichiarazione di conformità CE a disposizione delle Autorità di vigilanza per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo prodotto.
Vigilanza
Ai fini dell'attuazione del D. Lgs. n. 15/2011, Autorità competente per la sorveglianza del mercato è il Ministero dello Sviluppo Economico, le cui funzioni sono elencate nell'art. 5 dello stesso decreto legislativo, mentre l'Agenzia delle Dogane è l'Autorità responsabile dei controlli alle frontiere.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, per verificare la conformità dei prodotti alle misure di esecuzione, può avvalersi dell'Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Dogane, della Guardia di Finanza e degli altri Organismi pubblici aventi competenza in materia. Tali soggetti provvedono con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Controlli
I controlli possono essere:
- controlli visivi-formali, volti a verificare che sul prodotto immesso in commercio siano presenti tutte le indicazioni obbligatorie;
- controlli documentali, volti a verificare la documentazione tecnica prevista dalla procedura di verifica adottata e dalla misura di esecuzione applicabile, nonché la dichiarazione di conformità CE emessa e sottoscritta dal responsabile dell’immissione sul mercato;
- controlli fisici, consistenti nel sottoporre i campioni prelevati a prove di laboratorio al fine di verificare il rispetto delle specifiche di progettazione ecocompatibile vigenti alla data di immissione sul mercato del modello.
A seguito dei suddetti controlli, l'Autorità di vigilanza adotta i provvedimenti previsti dall'art. 10 del D. Lgs. n. 15/2011.
Sanzioni
Sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore e chiunque mette in commercio o mette in servizio prodotti privi della marcatura Ce o della dichiarazione CE di conformità ovvero con marcatura o dichiarazione contraffatta. Tali sanzioni, previste dall'art. 17 del D. Lgs. n. 15/2011, sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.
Decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 – Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.