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Informazioni sul consumo carburante ed emissioni di CO2 delle auto nuove

pubblicato il 20/07/2010 12:05, ultima modifica 19/09/2023 00:39

Negli ultimi decenni è notevolmente cresciuta la sensibilità verso la qualità dell’ambiente. In particolare, studi scientifici hanno dimostrato che l’anidride carbonica (CO2) rilasciata nell’atmosfera dai processi di combustione dei combustibili contribuisce al cambiamento del clima e al riscaldamento della superficie del pianeta. Con il Protocollo di Kyoto del 1997, gran parte dei paesi industrializzati si sono impegnati a ridurre progressivamente e in maniera costante le emissioni di anidride carbonica nell’aria. Anche la Comunità Europea, avallando e firmando il protocollo, si è impegnata a ridurre le emissioni e, per raggiungere questo obiettivo, ha intrapreso una serie di strategie, tra cui l’adozione della Direttiva 1999/94/CE riguardante la disponibilità delle informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori nella commercializzazione delle autovetture nuove.
L’Italia ha recepito questa Direttiva con il D.P.R. 17 febbraio 2003 n. 84 (di seguito Regolamento), in cui viene individuata una serie di adempimenti a carico dei costruttori e dei rivenditori.

Novità - Nuove norme riguardanti l’esposizione e la pubblicazione dei dati relativi al risparmio di carburante ed emissioni di CO2

A partire dal 16/02/2021, i concessionari e i rivenditori auto, nelle informazioni relative ai valori di consumo di carburante ed emissione di CO2, contenute nel manifesto, o nello schermo di visualizzazione e nel materiale promozionale, dovranno indicare esclusivamente i valori misurati utilizzando la procedura WLTP. Circolare informativa sulla procedura WLTP di cui al Regolamento (UE) 2017/1151. DPR 84/2003 “Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove” .

Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica solo alle autovetture nuove appartenenti alla categoria M1, cioè ai veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere, oltre al sedile del conducente, con esclusione dei veicoli speciali e dei ciclomotori. Rientrano nel concetto di autovetture nuove anche le auto a km 0 e/o aziendali quando intestate a case produttrici di auto, società di leasing, concessionarie e/o venditori d'auto in genere. I rivenditori di auto a km 0 e/o aziendali sono quindi tenuti a pubblicizzare i dati ufficiali di consumo di carburante e di emissione di CO2 di queste auto sia nei saloni espositivi che sui periodici, riviste a diffusione locale e/o in eventuali pagine web e, comunque, su tutto il materiale promozionale divulgato in genere.

Obblighi dei costruttori

Entro il 15 dicembre di ogni anno i costruttori hanno l’obbligo di fornire al Ministero dello Sviluppo Economico un elenco di tutti i modelli di auto nuove, indicando per ogni modello:

  1. il tipo di carburante;
  2. il consumo ufficiale di carburante espresso in litri per 100 chilometri o in chilometri per litro;
  3. il valore delle emissioni ufficiali di CO2 espresso in grammi per chilometro.

I costruttori devono fornire a tutti i rivenditori dei propri modelli un manifesto in formato cartaceo o, su richiesta, in formato idoneo per la visualizzazione su schermo da esporre in ogni punto vendita, contenente l'elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante ed alle emissioni specifiche di CO2. I modelli devono essere suddivisi per tipo di carburante ed essere elencati in ordine crescente di emissione di CO2. Al primo posto nell'elenco deve essere indicato il modello con il minor consumo ufficiale di carburante (allegato III del Regolamento).

Obblighi dei responsabili di punti vendita

I responsabili dei punti vendita, ovvero le persone fisiche o giuridiche che gestiscono le strutture dove sono esposte o offerte in vendita o in leasing le autovetture nuove, devono adempiere ai seguenti obblighi:

  1. apporre su ogni ogni modello di autovettura, o nelle immediate vicinanze, un'etichetta relativa al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento;
  2. esporre nel locale un manifesto o uno schermo di visualizzazione, contenente l’elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 per ciascuna marca di autovettura presente nel punto vendita, secondo quanto previsto nell'allegato III del Regolamento;
  3. distribuire gratuitamente ai consumatori che ne facciano richiesta la guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture (allegato II del Regolamento), redatta annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico in base ai dati forniti dai costruttori, che è resa disponibile, oltre che sul sito internet dello stesso Ministero, su quelli del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Obblighi informativi nel materiale promozionale

Il materiale promozionale destinato al grande pubblico per la commercializzazione dei veicoli, ad esempio i manuali tecnici, gli opuscoli, gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari, deve contenere in modo leggibile e comprensibile i valori relativi al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO2 dei veicoli cui si riferisce (allegato IV del Regolamento).

Trasparenza dell'informazione

E' vietato apporre sulle etichette, sulla guida, sul manifesto o sul materiale promozionale altri marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 non conformi a quanto disposto dal D.P.R. n. 84/2003.

Ruolo delle Camere di Commercio e sanzioni

Alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competenti per territorio, spetta la vigilanza sugli adempimenti prescritti dal D.P.R. n. 84/2003 e l'eventuale contestazione delle violazioni amministrative accertate anche tramite accesso diretto ai punti vendita.

L'art. 11 del Regolamento stabilisce che a chiunque ometta di adempiere o adempia in modo incompleto o erroneo gli obblighi informativi e di trasparenza prescritti dal Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1000,00.

Le Camere di Commercio mettono, inoltre, a disposizione la guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove

DPR 17/2/2003, n.84
Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

 

Guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 - 2016

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