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Sicurezza Generale dei Prodotti

pubblicato il 13/08/2020 14:25, ultima modifica 04/12/2023 13:10

La Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti 2001/95/CE è recepita in Italia con gli artt. 102 – 113 del D. Lgs. 206/2005 “Codice del Consumo”.

Tali disposizioni non si applicano ai prodotti alimentari, disciplinati da specifica normativa e, rispetto alle Direttive specifiche, si utilizzano in via residuale.

La Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti, quindi, si applica:

  • ai prodotti non armonizzati, nel caso, cioè, non esistano, nell’ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti;
  • ai prodotti armonizzati, soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da norme comunitarie, limitatamente agli aspetti ed ai rischi non soggetti a tali requisiti.

La parte IV – Titolo I (artt.102 – 113) del Codice del Consumo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e), del Codice del Consumo per prodotto si intende “qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purchè il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto”.

L’art. 103, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo definisce prodotto sicuroqualsiasi prodotto, come definito all’art. 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

  • delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
  • dell’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzazione del primo con i secondi;
  • della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
  • delle categorie di consumatori che si trovano in condizioni di rischio nell’utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani”.

Un prodotto si presume sicuro quando è conforme:

  • alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato, con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza;
  • alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. In assenza delle suddette norme, si valuta la sicurezza del prodotto in base a:
  1. norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee;
  2. norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;
  3. raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
  4. codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato;
  5. ultimi ritrovati della tecnica;
  6. livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

 

Il produttore è ritenuto responsabile della sicurezza dei prodotti immessi in commercio.

L’art. 103, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo definisce produttore:

“il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;

il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità;

qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto;

gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti”.

 

Distributore, invece, è definito come “qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti” [art. 103, comma 1, lettera e)].

 

L’art. 104 del Codice del Consumo prevede gli obblighi sia del produttore, che del distributore e, in caso di violazione di tali obblighi, il successivo art. 112 stabilisce le relative sanzioni.

I prodotti considerati pericolosi per il consumatore sono sottoposti a provvedimenti di ritiro dal mercato, divieto di commercializzazione e di immissione sul mercato da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Oltre alle definizioni di prodotto sicuro, produttore e distributore, l’art. 103 del Codice del Consumo contiene anche le seguenti definizioni: prodotto pericoloso, rischio grave, richiamo e ritiro.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

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