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Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

pubblicato il 12/11/2021 13:50, ultima modifica 18/09/2023 18:07

Che cos’è la Composizione negoziata della crisi

La Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è uno strumento stragiudiziale ed innovativo che offre agli imprenditori in difficoltà un percorso per la ristrutturazione o il risanamento aziendale ed evitare così il ricorso alle procedure fallimentari (oggi procedure di liquidazione giudiziale ex art. 349 D.Lgs. n. 14/2019).

La procedura prevede la nomina di un esperto indipendente col compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio.

Con l’entrata in vigore, dal 15 luglio scorso, del nuovo "Codice della crisi d’impresa e dell'insolvenza" (D.Lgs. n. 14/2019) viene confermata la piena operatività dell’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, che individua la Camera di Commercio quale soggetto attuatore.

Chi può accedere alla procedura?

L'imprenditore commerciale e agricolo, iscritto al Registro delle Imprese, che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza qualora risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa può chiedere al Segretario Generale della Camera di Commercio del territorio dove si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un Esperto, che lo affiancherà nelle trattative con i creditori, quando risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

Come accedere alla procedura: la Piattaforma telematica nazionale

La piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L’istanza di nomina dell’Esperto indipendente è presentata al Segretario Generale della Camera di Commercio del territorio dove ha sede legale l’impresa tramite una piattaforma telematica nazionale www.composizionenegoziata.camcom.it che contiene tutte le informazioni utili sulla composizione negoziata, sulle modalità di attivazione del percorso e sui documenti da produrre.

Per presentare l’istanza l’imprenditore deve essere dotato di un dispositivo di firma digitale.
I file inseriti in piattaforma devono essere esclusivamente in formato PDF.
All’istanza deve essere allegata tutta la documentazione prevista dalla norma (art. 17, comma 3, D.Lgs 14/2019).

Sulla piattaforma sono disponibili:

  • una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
  • un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
  • un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibili da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.

Nomina dell’Esperto nella Composizione negoziata della crisi

Presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato un elenco di esperti.

La nomina dell’espero avviene tra gli iscritti nell’elenco secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza ed avendo cura che ciascun esperto non riceva . La nomina può avvenire anche al di fuori del territorio regionale.

L'istanza di nomina dell’esperto è presentata mediante compilazione di un modello presente nella piattaforma telematica, mentre la nomina è affidata (a eccezione delle imprese di minori dimensioni, c.d. «sotto soglia») a una commissione, istituita presso la Camera di Commercio capoluogo di Regione, composta da tre membri che durano in carica due anni e che vengono designati dall’Autorità giudiziaria, dal presidente della Camera di commercio regionale e dal Prefetto.

In particolare, la nomina può avvenire solo tra i soggetti iscritti in elenchi formati presso ciascuna Camera di commercio capoluogo di regione, mentre l’iscrizione agli elenchi può essere richiesta solo da professionisti di esperienza o da altri soggetti muniti di competenze ben determinate (articolo 3 DL 118/2021 convertito con modifiche dalla Legge n. 147/2021)

Ruolo e funzioni dell’Esperto

L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. In tal senso non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale e non deve aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stato membro degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa o aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.

L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale ed economico finanziario dell’impresa. Nell'espletamento dell'incarico verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie.
Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma telematica.

Come diventare Esperto

Come previsto dall’articolo 13, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs n. 14/2019, possono essere inseriti nell’elenco degli esperti Della composizione negoziata, avvocati e consulenti del lavoro, iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali e che abbiano un’esperienza documentata nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa.

Possono essere inseriti nell’elenco anche coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata dichiarazione di fallimento o accertamento dello stato di insolvenza.

L’iscrizione è subordinata al possesso della specifica formazione prevista dal Decreto Dirigenziale Ministero della Giustizia 28/09/2021.

I professionisti iscritti ad Ordini professionali presentano la domanda di iscrizione all’elenco esperti presso il rispettivo Ordine di appartenenza, che, verificati i requisiti, la comunica alla Camera di Commercio del capoluogo di regione.

I professionisti non iscritti ad albi professionali residenti in Emilia Romagna inviano la domanda di iscrizione alla Camera di Commercio di Bologna secondo le modalità reperibili al seguente link https://www.bo.camcom.gov.it/it/tutela-del-mercato/elenco-esperti-composizione-negoziata-crisi-dimpresa

Vantaggi ed agevolazioni della Composizione negoziata

Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successiva l’imprenditore:

  • può chiedere l’applicazione delle misure protettive del suo patrimonio ai sensi degli articoli 18 e 19 del D. Lgs 14/2019 in modo tale che i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. né tantomeno sono inibiti i pagamenti. L’imprenditore può chiedere altresì al Tribunale competente per territorio l’adozione di provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative;
  • può dichiarare la sospensione degli obblighi e di alcune cause di scioglimento ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 14/2019 e cioè che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile;
  • può ottenere le “misure premiali” ( agevolazioni) previste dall’articolo 25 bis del D.Lgs n. 14/2019 quali:

-     riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari;

-     riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie;

-     riduzione del 50% delle sanzioni e degli interessi su debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza;

-     concessione da parte dell’Agenzia Entrate di un piano di ammortamento fino a massimo di n. 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, IVA, IRAP non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori;

-     estensione al contratto o all’accordo conclusi in esito al buon fine delle soluzioni della Composizione Negoziata, art. 23, comma 1, lettere a) e c), delle agevolazioni fiscali previste dal TUIR all’art. 88 comma 4-ter (non “tassazione” delle sopravvenienze attive risultanti dalla riduzione dei debiti raggiunta con la Composizione Negoziata) e dall’art. 101, comma 5 (deducibilità delle perdite su crediti in esito alla Composizione Negoziata) a condizione che il contratto e l’accordo siano pubblicati nel Registro delle Imprese.

Esito delle trattative

Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi, le parti possono (art. 23 - comma 1), alternativamente:
a) concludere di un contratto con uno o più creditori che produce gli effetti delle misure premiali di cui alla riduzione degli interessi alla misura legale, se, secondo quanto esposto dall’Esperto nella relazione finale, sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni
b) concludere una Convenzione di moratoria di cui all’art. 62 del D.Lgs 114/2019;
c) concludere un Accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’Esperto i cui effetti precludono l’assoggettabilità ad azioni revocatorie a condizione che, con la sottoscrizione dell’accordo, l’Esperto dia atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Se l’impresa è sotto soglia le parti possono (art. 25quater - 3 comma) alternativamente:
a) concludere di un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi con continuità aziendale;
b) concludere una Convenzione di moratoria di cui all’art. 62 del D.Lgs 114/2019;
c) concludere un Accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’Esperto, la cui pubblicazione del Registro delle Imprese consente la concessione delle agevolazioni fiscali previste dalle misure premiali di cui agli articoli 88, comma 4ter e 101, comma 5 del TUIR a condizione che, con la sottoscrizione dell’accordo, l’Esperto dia atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Diritti di segreteria

Per la presentazione dell'istanza di nomina dell’Esperto è dovuto un diritto di segreteria definito dal Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 10 marzo 2022 e pari a euro 252,00.
L'istanza è altresì soggetta all'applicazione dell'imposta di bollo telematica, nella misura di € 16,00.

Durante la fase di compilazione la piattaforma telematica di composizione negoziata consentirà l'accesso diretto al Servizio online pagamenti PagoPA. Utilizzando lo strumento di pagamento online, dovranno essere compilati i campi come segue:
Servizio: composizione negoziata
Causale: Istanza Ineg_0000000xxx (riportare il numero dell'istanza)
importo: € 268,00.

Occorre prestare attenzione alla compilazione dei campi "dati anagrafici del pagante", che dovranno riportare il codice fiscale dell'impresa che ha presentato l'istanza e una casella e-mail in corso di validità per ricevere la conferma di pagamento, da allegare all'istanza.

Compenso dell’Esperto

L’Esperto ha diritto ad un compenso così come determinato dall’art. 25ter del D.Lgs n. 14/2019, tenuto conto dell’opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in misura percentuale secondo fasce a scaglioni calcolate sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice e possono variare anche in base al numero dei creditori e delle parti interessati che partecipano alle trattative.

Il compenso complessivo non può in ogni caso essere inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.

Gli importi dei compensi non potranno comunque scendere sotto i 4.000 Euro o superare i 400mila Euro.

Il compenso dell’esperto è un credito prededucibile.

Elenco degli esperti

L'elenco formato presso la Camera di commercio di Bologna è consultabile al link sotto indicato, selezionando la regione Emilia Romagna e lasciando in bianco il campo della provincia

https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/totale-esperti.

Incarichi conferiti agli esperti iscritti nell'elenco dell'Emilia-Romagna

https://www.bo.camcom.gov.it/it/tutela-del-mercato/elenco-esperti-composizione-negoziata-crisi-dimpresa

Approfondimenti

Contatti

E-mail: composizionecrisi.impresa@pc.camcom.it

 

LINK ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA NAZIONALE

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